Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27673 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27673 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 28771-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
983

BETONSTAR SRL;
– intimato –

Nonché da:
FALLIMENTO DI BETONSTAR SRL in persona

del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato REBOA
ROMOLO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

COSSIGNANI LUCA giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE DOGANE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 13/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che
si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ARDIZZI
delega Avvocato COSSIGNANI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

4,

Svolgimento del processo

Con sentenza 13.10.2009 n. 202 la Commissione tributaria della regione
Marche rigettava l’appello proposto dall’Ufficio e confermava la sentenza

dall’Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto alla istanza
presentata BETONSTAR s.r.l. avente ad oggetto il rimborso di € 3.302,19 a
titolo di riduzione dell’aliquota sull’accisa applicata sul gasolio utilizzato
per autotrazione dalle ditte esercenti attività di trasporto merci.
I Giudici di merito ritenevano meramente ordinatoria la natura del
termine di sei mesi -decorrente dal compimento dell’anno solare in cui doveva
essere compensato il credito di imposta- previsto dall’art. 4 comma 3 del Dpr

9.6.2000 n. 277 per la presentazione della istanza di rimborso, in difetto di
una espressa qualifica legislativa del termine come perentorio, con la
conseguenza che il credito di rimborso relativo alla istanza presentata dalla
società in data 31.12.2002, oltre il semestre, non incorreva nella decadenza
trovando applicazione il termine biennale previsto dall’art. 14co2 Dlgs n.
504/1995.
Quanto al regolamento delle spese di lite i Giudici di appello le
dichiaravano interamente compensate “stante la complessità della materia
trattata”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia
delle Dogane deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 4co3
Dpr n. 277/2000, dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 14 disp. prel. c.c.
Ha resistito con controricorso il Fallimento della società BETONSTAR
proponendo anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
1
RG n.28771/2010
Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

C ertk est.
ivieri
Stefan

di prime cure che aveva riconosciuto illegittimo il diniego opposto

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la Agenzia fiscale ha censurato la sentenza di
appello per violazione degli artt. 4co3 Dpr n. 277/2000, dell’art. 152 c.p.c.
e dell’art. 14 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360co3 c.p.c., rilevando

265 conv. in legge 23.11.2000 n. 343, alla applicazione in misura ridotta dell’accisa
sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci,
agevolazione da fruire mediante rimborso ovvero mediante compensazione del
relativo credito d’imposta entro l’anno successivo alla maturazione-, non avendo

provveduto a compensare il credito d’imposta entro l’anno 2002, aveva
inoltrato istanza di rimborso con raccomandata in data 30.12.2003, dunque
oltre il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’anno solare
successivo in cui era sorto il credito d’imposta previsto dall’art. 4co3 del
regolamento attuativo approvato con Dpr 9.6.2000 n. 277, termine che secondo i pricipi affermati in casi analoghi dai precedenti di questa Corteavrebbe dovuto essere considerato perentorio (come peraltro riconosciuto dalla
risoluzione 4/D in data 7.12.2005 emessa dalla Amministrazione doganale) anche in

assenza di espressa previsione legislativa, avuto riguardo alla funzione
dallo stesso assolta volta ad assicurare la certezza delle entrate tributarie e
la definitività dei rapporti giuridici.

2. Il motivo è ammissibile in quanto, diversamente da quanto eccepito
ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. dalla società resistente (secondo cui la parte
ricorrente non avrebbe confutato l’orientamento di questa Corte che riconosce ai
termini natura decadenziale solo se espressamente prevista dalla legge), la Agenzia

fiscale ha invocato a supporto della critica mossa alla sentenza di appello
altri precedenti giurisprudenziali di questa Corte che individuano la natura
2
RG n.28771/2010
ric. Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

C
Stefano

st.
vieri

che la società Betonstar -avente diritto, ai sensi dell’art. 1 col DL 26.9.2000 n.

perentoria di termini non dichiarati tali dalla legge, in tal modo
evidenziando la esistenza di soluzioni giuridiche differenti asdottate in
relazione a distinti e specifici casi non riconducibili esplicitamente alla
interpretazione delle norme applicate nella presente controversia,
rimanendo pertanto escluso a monte lo stesso presupposto richiesto dall’art.
360 bis n. 1) c.p.c. dell’uniforme orientamento giurisprudenziale sulla

3. Il motivo deve ritenersi anche fondato, essendo stata risolta la
questione di diritto dal precedente di questa Corte V sez. 18.5.2012 n. 7879
con la enunciazione del principio -al quale il Collegio intende conformarsi in
difetto di argomenti critici addotti dalle parti volti ad indurre ad un nuovo esame
della questione- secondo cui “il beneficio del credito di imposta per il

trasporto merci di cui al d. i. n. 265 del 2000, conv. in legge n. 343 del
2000, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277
del 2000, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il
consumo, mediante la compensazione prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 241
del 1997, ovvero entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, mediante
istanza di rimborso in denaro della quota non compensata; la categoricità
della formula letterale dell’art. 4 cit. (“gli esercenti. ..utilizzano il credito in
compensazione entro…”) e la “rado” di contenere nel tempo l’esercizio
dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale indicano che il doppio
termine è imposto a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa
qualificazione in tal senso”.

4. Al riguardo può aggiungersi che la indicata soluzione trova conferma
nel principio di diritto, affermato anche in altri arresti della Corte, secondo
cui la mancanza di una espressa comminatoria di sanzione per la
inosservanza di un termine stabilito ex lege, non è ostativa al
3
RG n.28771/2010
tic. Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

C
e
Stefano

ieri

questione di diritto controversa.

riconoscimento della natura perentoria dello stesso, bene potendo tale
natura essere desunta, anche in via interpretativa, dalla funzione che tale
termine viene ad assolvere nel contesto normativo di riferimento e dalla
peculiare esigenza che ha reso necessaria la previsione di un termine finale
(cfr. oltre a Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7879 del 18/05/2012 -in tema di
riconoscimento di agevolazioni fiscali-; Sez.

6- L, Ordinanza n.

8931 del

termine previsto dall’art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre
opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve
ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione
diretto a rendere incontrovertibile il credito

in tal senso, perché

contributivo dell’ente previdenziale in

caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del
credito iscritto a ruolo”; Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006 -con riferimento al

termine di cui al combinato disposto degli artt. 58, 61 e 32 Dlgs n. 546/1992 relativo
alla produzione di nuovi documenti nel giudizi tributario di appello: “tale termine,
anche in assenza di espressa previsione legislativa,

deve ritenersi di natura

perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la
funzione che adempie

(rispetto del diritto di difesa e del principio del

contraddittorio)”-; Sez. 5, Sentenza n. 7701 del 27/03/2013, con riferimento al
termine di gg. 90 per la presentazione della istanza di condono fiscale, previsto
dall’art. 3co2 n. 2) del DL n. 40/2010 come modificato dalla legge di conversione n.
73/2010), od ancora dalle conseguenze giuridiche che la norma riconnette

alla scadenza del termine (cfr. Corte cass. Sez. lav., Sentenza n. 1272 del
30/01/2012 -con riferimento al il termine annuale per la proposizione della domanda

giudiziale, di cui all’art. 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 -; id. Sez. 3,
Sentenza n. 6095 del 16/04/2003 -con riferimento al termine annuale per l’esercizio

dell’azione di riscatto di un fondo rustico -in quanto il diritto può essere esercitato
una prima ed unica volta- da parte dell’avente diritto alla prelazione nel caso di

omessa notificazione da parte del concedente; Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 11358
del 22/07/2003; id. Sez. 5, Sentenza n. 15122 del 30/06/2006: con specifico

riferimento alla natura “perentoria” del termine, non espressamente considerato tale
dalla legge, previsto per il pagamento della imposta, cui si ricollega -ex art. 62 bis
4
RG n.28771/2010
ric. Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

Cd est.
Stefan
livieri

19/04/2011 secondo cui “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il

della legge n. 413 del 1991- il beneficio della mancata applicazione di sanzioni
pecuniarie tributarie).

5. Nella specie milita a sostegno del diniego di rimborso opposto
dall’Ufficio dganale, oltre al riconoscimento della natura perentoria del
termine, il rilievo preliminare secondo cui la disciplina normativa nella

delle modalità di rimborso dei crediti di imposta, ma detta le specifiche
modalità attuative di fruizione di una determinata agevolazione fiscale,
dovendo quindi attribuirsi alle relative norme speciali carattere derogatorio
alla disciplina comune dei rimborsi, con conseguente inaplicabilità alla
fattispecie in esame, tanto della norma che stabilisce il termine
decadenziale per la richiesta di rimborso in materia di accise (art. 14 TU n.
504/1995), quanto della norma avente carattere sussidiario e residuale
prevista dall’art. 21co2 Dlgs n. 546/1992 in materia di rimborso
dell’indebito tributario.

6. Deve ulteriormente rilevarsi che la soluzione della controversia non
verrebbe a mutare laddove la questione avesse ad oggetto anzichè il termine
di cui all’art. 4co3 Dpr n. 277/2000 -come emerge dalla lettura del ricorso
principale e della sentenza di appello-, il diverso termine stabilito dall’art.
3col del medesimo Dpr n. 277/2000 -come sembra invece prospettare la
società resistente nel controricorso-: mentre il termine di cui all’art. 4co3 nel testo vigente al tempo dei fatti- è stabilito “per la fruizione dell’eventuale

eccedenza” dell’importo residuato dall’utilizzo in compensazione del

credito d’imposta “entro l’anno solare in cui è insorto per effetto delle
disposizioni di cui al comma 2” (idest del credito insorto a seguito di
liquidazione da parte dell’Ufficio del credito spettante ovvero a seguito della
formazione del silenzio-assenso sulla dichiarazione del contribuente di cui all’art. 3
5
RG n.28771/2010
ric. Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

Stef

. est.
Olivieri

quale il termine si inserisce, non integra la disciplina normativa generale

del Dpr n. 277/2000), prevedendo la norma che la istanza di rimborso va

presentata nei sei mesi successivi (di qui la tardività della istanza di rimborso relativa alla agevolazione maturata nell’anno 2002- presentata il 31.12.2003 dalla
società, anzichè nel termine semestrale del 30.6.2003), il diverso termine stabilito

dall’art. 3col del Dpr n. 277/2000 concerne invece la richiesta del
beneficio agevolativo, essendo tenuti gli interessati a presentare “entro il 30

la agevolazione]” apposita dichiarazione nella quale, oltre alla indicazione

dei dati necessari alla verifica e liquidazione dell’importo spettante, deve
essere specificata “la modalità prescelta di fruizione del credito” (art. 3
comma 5) e cioè se da utilizzare in compensazione ovvero se richiesto a
rimborso, anche in quest caso trattandosi di termine al quale deve
riconoscersi natura perentoria per le stesse ragioni esplicitate con
riferimento al termine per il rimborso della eccedenza.

7. Orbene premesso che la ulteriore possibilità, accordata dall’art. 4co3
del regolamento, di ottenere il rimborso della “eccedenza” non potuta
utilizzare in compensazione, implica la rituale presentazione della
“dichiarazione” di cui all’art. 3co l , nonchè l’effettivo impiego in
compensazione del credito liquidato dall’Ufficio entro il corrispondente
anno (essendo fondata la norma su di “un criterio improntato, anche ai fini di
certezza del bilancio pubblico, allo sopo di far coincidere la compensazione con il
periodo di imposta relativo al consumo che dà origine al beneficio -e quindi con
l’annualità in cui deve avvenire il saldo dell’accisa relativa a quel consumo-, con
possibilità di slittamento, nei limiti del semestre successivo, del solo rimborso degli
importi residui,

entro il quale la partita dare/avere deve essere definita”: Corte

cass. n. 7879/2012 cit., in motivazione), rileva il Collegio che neppure in

relazione al termine indicato dall’art. 3co 1 Dpr n. 277/2000 la istanza di
rimborso presentata in data 31.12.2003 dalla società potrebbe ritenersi
tempestiva, ateso che come emerge dal controricorso la agevolazione
6
RG n.28771/2010
ric. Ag.Dogane c/Fall. Betonstar s.r.l.

Co est.
Stef
Olivieri

giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare [ndr in cui è maturata

concerneva consumi di gasolio effettuati nel pendo 1.1-30.6.2002, con la
conseguenza che, quando anche detta istanza dovesse ritenersi equiparabile
(contenendo tutti i dati richiesti dalla legge) alla “dichiarazione” di
agevolazione prevista dalla medesima norma, risulterebbe comunque
presentata oltre il termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’anno

8. Non essendosi attenuta ai principi di diritto indicati, la sentenza
impugnata deve pertanto essere cassata.

9. In conclusione il ricorso principale trova accoglimento e, non
occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la Corte può
decidere la causa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto
dalla società contribuente, rimanendo in conseguenza assorbito in tale
pronuncia l’esame dei due motivi di ricorso incidentale (rivolti alla
impugnazione del solo capo della sentenza di appello concernente la liquidazione
delle spese di lite), dovendo dichiararsi interamente compensate tra le parti le

spese di lite raltive all’intero giudizio, tenuto conto che il precedente di
questa Corte risolutivo della questione di diritto è intervento soltanto nel
corso della pendenza del giudizio.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi del ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente, dichiarando
interamente compemnsate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 19.3.2013

solare 2002.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA