Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27672 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11495/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ENERGETIC SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. FIUMANO’ CARLO,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MANCINI CESARE,

in Roma, Via Ulpiano, 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5086/2015, depositata il 25 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo:

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale TASSONE KATE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato un avviso di pagamento e atti di irrogazione sanzioni, per avere la, società contribuente versato durante l’anno di imposta 2010 rate di acconto di accise in misura inferiore al dovuto;

che la CTP di Milano ha rigettato la domanda e la CTR della Lombardia, con sentenza del 25 novembre 2015, ha accolto l’appello, osservando che:

– il silenzio mostrato dall’Ufficio a fronte della presentazione da parte della contribuente di una istanza di riduzione della rata di acconto ha ingenerato un legittimo affidamento della contribuente in ordine alla circostanza della riduzione dell’importo a versarsi;

– nella specie non è dovuta alcuna imposta a fronte del credito maturato da parte contribuente, per cui non sussiste il presupposto della sanzione per omesso o ritardato versamento dell’imposta, non essendovi alcun danno arrecato all’Erario; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che in ordine al silenzio mostrato dall’amministrazione finanziaria sull’istanza di parte contribuente, volta alla riduzione delle rate di acconto, si fosse formato l’affidamento di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, con conseguente verificarsi del silenzio assenso; deduce parte ricorrente come il significato normativo da attribuire al compo amento omissivo tenuto dall’amministrazione finanziaria debba essere attribuito da una specifica disposizione normativa, in assenza della quale il comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione non è giuridicamente rilevante;

che con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 20, (TUA)D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che si sia verificato il silenzio-assenso; deduce parte ricorrente come l’istituto del silenzio-assenso non sia applicabile ai procedimenti tributari; osserva, in particolare, come TUA, art. 26, riservi all’amministrazione finanziaria la possibilità di modulare diversamente i ratei in acconto delle accise, nè sarebbe prevista alcuna facoltà del contribuente di incidere sulla determinazione dell’importo a versarsi;

che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 12 luglio 2000, n. 212, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento, deducendo come tale principio sia applicabile solo alla applicazione delle sanzioni e non alla debenza dei tributi; rileva che, in ogni caso, tale istituto presupporrebbe un accordo raggiunto con l’amministrazione finanziaria integrativo della disposizione normativa, accordo che nella specie fa difetto essendo la norma relativa al versamento delle rate in acconto delle accise (TUA, art. 26) norma imperativa che escluderebbe un accordo tra contribuente e l’Ufficio;

che con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al TUA, art. 26 e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di non applicare la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere la società contribuente maturato un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, laddove il presupposto oggettivo dell’applicazione della sanzione è costituito dall’omesso versamento dei versamenti integrali degli acconti sulle accise dovute;

che i primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, posto che l’istituto del silenzio-assenso può essere applicato solo in caso di espressa previsione di legge, trattandosi di procedimento di natura eccezionale (Cass., Sez. V, 9 marzo 2004, n. 4764), in quanto volto a dare una qualificazione giuridica espressa al comportamento omissivo dell’amministrazione; tale disposizione manca in materia di versamento delle rate di acconto mensili delle accise, che, al contrario, riserva a un provvedimento espresso dell’Ufficio la “facoltà” di prescrivere, in deroga alla regola generale (secondo cui le rate di acconto mensili sono calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente), una diversa rateizzazione, non costituendo in capo all’amministrazione alcun obbligo di procedere in tal senso e, in ogni caso, non potendosi qualificare in termini di accoglimento il comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione;

che, in ogni caso, l’affidamento conseguente al silenzio dell’amministrazione accertato dalla sentenza impugnata presuppone il consolidamento della pretesa dell’amministrazione con la formazione di un silenzio-assenso, laddove il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. g), presuppone il rigetto della pretesa del contribuente, con esclusione, nella specie, di qualunque effetto favorevole al contribuente derivante dal silenzio mostrato dall’amministrazione;

che il terzo motivo è fondato, posto che in tema di sanzioni tributarie la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, pur trovando origine in una situazione di incertezza interpretativa, non influisce sulla debenza dell’imposta ma solo ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni, come del resto indicato dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, ove statuisce “non sono irrogate sanzioni al contribuente (…) qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni (…) dell’amministrazione stessa” (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370; Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10195);

che il quarto motivo è fondato, posto che l’irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, è conseguente alla mera omissione del versamento dell’importo dovuto in acconto alle scadenze previste, ancorchè ciò derivi dall’utilizzo della compensazione in assenza dei presupposti (Cass., Sez. V, 17 aprile 2019, n. 10708; Cass., Sez. V, 21 luglio 2017, n. 18080), come avvenuto nel caso di specie, ove la compensazione è stata considerata dal giudice quale fatto sopravvenuto al fatto generatore della sanzione;

che il ricorso va, pertanto, accolto nel suo complesso, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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