Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27672 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27672 Anno 2017
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 7635-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
2017
3084

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 21/11/2017

TUCCERI MAURIZIO;

intimato –

avverso la sentenza n. 328/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 983/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato
che il Tribunale di Grosseto accolse il ricorso di Maurizio Tucceri, annullando
la cartella notificatagli dalla S.C.C.I spa per conto dell’Inps ai fini del
recupero del credito relativo alla parte variabile della contribuzione per la
gestione dei commercianti;

Firenze (sentenza 16.3.2011) rigettò il gravame rilevando che la cartella
era stata notificata 1’11.4.2007 allorquando era pendente il ricorso innanzi
alla Commissione Tributaria e, quindi, in epoca in cui era inibita per tale
ragione all’Inps la possibilità di emettere la predetta cartella ancor prima di
iscrivere a ruolo il relativo importo, adempimento, questo, che avrebbe
potuto eseguire solo se fosse divenuto definitivo l’accertamento
giurisdizionale, il tutto in ossequio a quanto previsto dall’art. 24, comma 3,
del d.lgs n. 46/1999;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo,
illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
che rimane solo intimato Tucceri Maurizio;
considerato
che con un solo motivo, proposto per violazione dell’art. 24, comma 3, del
d.lgs n. 46 del 1999, l’Inps dubita che la norma in esame possa applicarsi
alle ipotesi, come quella di cui trattasi, in cui l’ufficio accertatore del credito
contributivo faccia parte di altro ente;
che invero, secondo il ricorrente, l’iscrizione a ruolo concerneva nel caso di
specie contributi cosiddetti “a percentuale” e relative sanzioni durante la
pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
avente ad oggetto la fondatezza dell’accertamento compiuto dall’Agenzia
delle Entrate circa i maggiori redditi d’impresa conseguiti dal lavoratore
autonomo iscritto presso la gestione Commercianti, sui quali erano stati poi
calcolati i suddetti contributi;
che, inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se all’Inps era
stata data comunicazione della pendenza di un giudizio innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale avente ad oggetto l’esame della

che impugnata tale decisione da parte dell’Inps, la Corte d’appello di

fondatezza dei fatti accertati dall’Agenzia delle Entrate che costituivano il
presupposto della pretesa contributiva di cui trattasi;
ehe il lavoratore autonomo non si era fatto carico di dedurre che la
sentenza della predetta Commissione era passata in giudicato e che di essa
era a conoscenza l’ente di previdenza;
che il motivo di censura è infondato posto che tale questione è stata già

affermandosi che “l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è
subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999,
all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento
su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità
giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale
ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte
dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C.,
confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell’iscrizione
a ruolo effettuata dall’INAIL sulla base di un verbale di accertamento
dell’INPS non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora
pendente nei confronti del solo ente accertatore);
che in precedenza si era già statuito (Cass. sez. lav. n. 8379 del 9.4.2014)
che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art.
24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non
iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il
provvedimento esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui la
pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va
interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è
solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da
altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini
della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a
conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento innanzi al giudice
tributario”;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza alcuna statuizione in ordine alle
spese in considerazione del fatto che il Tucceri è rimasto solo intimato.
P.Q.M.

4,k/s7

risolta di recente da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 4032 dell’1.3.2016)

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma il 5 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA