Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27672 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 20/12/2011), n.27672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28906-2008 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

RUBINI 48/D, presso lo studio degli avvocati SORACE DOMENICO e GULLO

RAFFAELE che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI, MINISTERO DEL TESORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2113/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/12/2007, R.G.N. 1919/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 20 dicembre 2007.

Il D. agì in giudizio per ottenere “il riconoscimento del suo stato di in invalidità civile con indicazione della relativa percentuale”.

Il Tribunale respinse il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’Interno.

Il D. propose appello.

La Corte lo ha rigettato.

Il ricorso consta di un unico motivo.

I Ministeri non si sono difesi.

Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la Corte, in presenza di una domanda di riconoscimento dello stato di invalidità civile e di quantificazione della relativa percentuale, ha rigettato l’appello assumendo, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l'”invalidità sussisteva, in misura dell’80%, ma che l’assegno non poteva essere riconosciuto per mancata dimostrazione degli ulteriori requisiti, vale a dire l’iscrizione nelle liste speciali e la mancanza di reddito superiore al limite previsto.

Effettivamente la Corte fa confusione. Nella ricostruzione dello svolgimento del processo dice che la domanda era di indennità di accompagnamento. Nella motivazione da per presupposto che fosse stato richiesto l’assegno d’invalidità civile e, pur sussistendo la necessaria invalidità dell’80%, nega il diritto per carenza dei requisiti ulteriori specificamente richiesti.

In realtà, stando a quanto riportato nel ricorso, si chiedeva il riconoscimento della condizione di invalido civile e la quantificazione della relativa percentuale, senza ulteriori specificazioni.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato, ma per motivazione diversa da quella fornita dalla Corte, e cioè perchè la domanda è stata formulata chiedendo l’accertamento di una situazione di invalidità in modo generico, il che la rende inammissibile per carenza di interesse.

Nulla sulle spese poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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