Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27672 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8540/2014 R.G. proposto da:

M.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cimino, con

domicilio eletto in Novara, via San Francesco d’Assisi, n. 26,

presso lo studio dello stesso;

– ricorrente-

contro

Equitalia Sestri (ora Equitalia Nord) s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonello Riccio, con domicilio eletto in Omegna (VB), via De

Amicis, n. 44, presso lo studio dello stesso;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 123/38/13 depositata l’8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 27 dicembre 2010, M.M. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verbania (hinc anche: “CTP”) diverse cartelle di pagamento, con i relativi ruoli concernenti tributi per gli anni d’imposta 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 – atti della cui esistenza asseriva di avere avuto a conoscenza solo il 29 ottobre 2010, al momento del rilascio di un estratto di ruolo – deducendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo per decorso del termine decennale;

la CTP rigettò il ricorso, con la motivazione che “(l)’assunto (della contribuente) non può ritenersi fondato. Risulta agli atti che in data 10.5.2010 e 6.9.2010 la ricorrente provvedeva ad inoltrare ad Equitalia Sestri spa istanze di rateazione delle cartelle di pagamento qui impugnate, operando con ciò il riconoscimento di debito e dimostrando di essere a conoscenza delle medesime cartelle di pagamento ben prima del 29.10.2010. Ne consegue la conferma dei ruoli e delle cartelle di pagamento qui impugnati”;

avverso tale pronuncia, M.M. propose appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc anche: “CTR”), che – premesso in fatto che “- 10.05.2010 presentazione istanza di rateazione delle cartelle per crediti Inps Euro 62.589,02 – 11.06.2010 rigetto dell’istanza non comprendendo tutte le pendenze in essere 06.09.2010 ripresentazione istanza di rateazione comprendente tutte le pendenze” – lo rigettò con la motivazione che “la richiesta di rateizzazione del 6.9.2010 dimostra l’effettiva conoscenza della situazione debitoria ancorchè non supportata dalla documentazione delle notifiche che non esistendo obblighi di conservazione oltre i 5 anni non sono più reperibili. – assumendo quale data di notifica delle cartelle quella di richiesta di rateazione, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso non è rispettato risultando quindi tardivo ritiene non accoglibile l’appello”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata in segreteria l’8 aprile 2013 e non notificata – ricorre per cassazione M.M., che affida il proprio ricorso, notificato il 18/21 febbraio 2014, a due motivi;

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Sestri s.p.a.) e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorsi, notificati il 1 aprile 2014;

M.M. ha depositato telematicamente, mediante posta elettronica certificata (PEC), una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, è esaminabile da questa Corte la memoria depositata telematicamente dalla ricorrente mediante PEC inviata dall’indirizzo indicato dal suo difensore nel ricorso all’indirizzo PEC della cancelleria della Sezione tributaria civile e da questa ricevuta il 17 settembre 2020;

deve infatti ritenersi legittimamente esaminabile dalla Corte – che può, perciò, tenerne conto – la memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. depositata telematicamente mediante PEC inviata dall’indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all’indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta (dovendosi al riguardo evidenziare la sostanziale contiguità temporale tra invio e consegna del messaggio di posta elettronica), considerati sia l’equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, secondo periodo (e, in precedenza, già dallo stesso decreto, art. 48, comma 2, recante il Codice dell’amministrazione digitale) sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi atti;

con il primo motivo, la ricorrente denuncia “(e)rrata e falsa applicazione (violazione di legge) art. 2948 c.c. sulla prescrizione”, in quanto, premesso che la CTR “ha, implicitamente, ritenuto che, per quelle cartelle (i.e. quelle impugnate), non fosse provato che, a quel momento (10/5/2010) (di presentazione dell’istanza di rateazione concernente i crediti dell’INPS), la M. fosse a conoscenza della stessa esistenza dei ruoli di cui si discute nella presente causa” e che “a quella data (del 10 maggio 2010) la M. si è comportata in maniera tale da non conoscere l’esistenza stessa di altre cartelle, tanto è vero che è stata costretta (…) di intraprendere una nuova domanda (…) comprendente tutte le altre voci di (presunto) credito risultanti presso Equitalia stessa, e cioè tutti i debiti presunti oggetto della presente causa”, “affermare che la M. fosse a conoscenza non solo della semplice esistenza di ruoli della Equitalia dei contenuti erariali, ma addirittura delle cartelle e (per quel che qui interessa) dei contenuti identificativi ed essenziali per la loro esistenza (ruolo emesso, soggetto, contenuto, sottoscrizione, Ente emittente, data di emissione, ecc.), in termini utili per escludere la prescrizione ultradecennale è del tutto contraddittorio”;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “(f)alsa o errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21”, in quanto non “può essere provato che l’esponente sia venuta a conoscenza degli elementi essenziali dei ruoli e delle cartelle se non dal 29/10/2010, e cioè dalla data in cui gli sono stati consegnati gli estratti del ruolo e delle cartelle”, atteso che “(p)rima di tale data non può certamente desumersi induttivamente che la M. abbia avuto conoscenza specifica di ciascun ruolo e di ciascun atto, dal momento che tale non è la quantificazione degli importi, con riepilogo del numero identificativo delle cartelle e dell’oggetto”, con la conclusione che “(n)essuna notifica è intervenuta, nessuna cartella è stata esibita (…), nessuna prova della avvenuta lettura e ricezione, e quantomeno conoscenza nei loro termini essenziali, può essere argomentata per via induttiva, e comunque surrogatoria”;

il primo motivo è inammissibile in quanto censura una ratio decidendi – quella che consisterebbe nell’avere la CTR escluso la prescrizione dei crediti tributari – che è estranea alla sentenza impugnata;

infatti, come risulta evidente dalla lettura della sopra trascritta motivazione della stessa, la CTR ha fondato la decisione di rigetto dell’appello della contribuente non sull’esclusione della prescrizione dei crediti tributari, questione, questa, rimasta assorbita, ma esclusivamente sulla ratio – assorbente in quanto concernente la questione, logicamente e giuridicamente pregiudiziale, del rispetto o no del termine (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21) per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio – della tardività di tale ricorso e, quindi (ancorchè implicitamente) dell’inammissibilità di esso;

il secondo motivo non è fondato;

le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata della quale il contribuente sia venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio, da parte dell’agente della riscossione, di un estratto di ruolo con la precisazione che le considerazioni fatte al riguardo “devono intendersi riferibili anche alla impugnazione del ruolo, attesa la coincidenza della notificazione della cartella con quella del ruolo” affermando il principio secondo cui “(i)l contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704; nello stesso senso, successivamente, Cass., 01/06/2016, n. 11439, 12/10/2016, n. 20611, 31/10/2018, n. 27799);

Cass., Sez. U, n. 19704 del 2015 ha precisato che la riconosciuta facoltà di impugnazione riguarda non tanto l’estratto di ruolo – il quale “non (è) impugnabil(e) in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato” – bensì la cartella di pagamento (e/o il ruolo) invalidamente notificati e, per tale ragione, conosciuti (solo) mediante l’estratto di ruolo;

richiamati questi principi, relativamente alla questione, specificamente sollevata dal motivo in esame, se la richiesta di reteazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 19) presupponga e, quindi, provi, il previo ricevimento della notificazione delle cartelle di pagamento, questa Corte ha chiarito che, se è vero che tale richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta – la quale integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell’art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione – è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 18/06/2018, n. 16098);

in effetti, poichè non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute”; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) – e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, secondo periodo) – risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l’imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione;

da ciò discende che – come chiarito anche da Cass., 08/02/2017, n. 3347 – nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è sì possibile ma sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento;

nel caso di specie, all’atto della proposizione, il 27 dicembre 2010, del ricorso introduttivo del giudizio, tali termini (di sessanta giorni) erano già decorsi, tenuto conto che, come risulta dalla sentenza impugnata, il 6 settembre 2010 la contribuente aveva presentato “istanza di rateazione comprendente tutte le pendenze” e doveva quindi ritenersi avere già ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;

alla luce di quanto precede, nessun error in iudicando ha commesso la CTR col ritenere che la richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo implichi il previo ricevimento della notificazione delle cartelle di pagamento recanti tale atto, con la conseguente tardività, nella specie, del ricorso introduttivo del giudizio;

il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,, comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA