Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27671 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27671 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 25228-2015 proposto da:
PAPALIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASO MANFEROCE, rappresenta e difende
dall’Avvocato DONATO PArRA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3075

GIO.SE.TA. SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato

Data pubblicazione: 21/11/2017

MASSIMO URSO, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 35/2015 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/06/2015 R.G.N.
312/2014;

udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato CASTORINO GIANFRANCO per delega
verbale PAM’RA DONATO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16 giugno 2015, la Corte d’Appello di Reggio Calabria,
in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Palmi, mentre
confermava il rigetto della domanda proposta da Maria Papalia nei
confronti nei confronti della GIO.SE.TA. S.p.A., avente ad oggetto la
declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole in

Tauro, cui la stessa era addetta, accoglieva la domanda originariamente
formulata dalla Società in via riconvenzionale concernente il
risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale pari all’ammanco
registrato dedotto l’importo del decreto ingiuntivo ottenuto dalla
lavoratrice per differenze retributive e TFR.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
ingiustificata, ai fini dell’esonero da responsabilità, la scriminante
invocata dalla lavoratrice relativa alla soggezione psicologica
conseguente alla minaccia di un danno ingiusto a sé ed ai propri
familiari proveniente da altri colleghi.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Papalia, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui
resiste, con controricorso, la Società.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1176, 1218 c.c. e 115 c.p.c., in una con il vizio
di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non
conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale e la
parzialità dell’accertamento da questa condotto in ordine alla
configurabilità della giusta causa di recesso ed alla fondatezza della
domanda risarcitoria della Società, in relazione alla non imputabilità
dell’inadempimento contrattuale, cui ostava il versare della ricorrente in
una condizione di impossibilità ad adempiere derivata da situazioni di
fatto pregiudizievoli mai contestate dalla Società.
Il motivo deve ritenersi infondato, se non addirittura inammissibile,
atteso che i rilievi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto di

relazione all’ammanco rilevato presso la cassa dello sportello di Gioia

dover escludere l’idoneità delle invocate e pur non contestate situazioni
di fatto, tutte, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
puntualmente tenute presenti ed assoggettate a specifico esame da
parte della Corte medesima, a determinare una condizione, se non di
oggettiva impossibilità dell’adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di lavoro, almeno di soggettiva non imputabilità

censura
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non si dà corso alla duplicazione del contributo unificato, risultando il
processo esente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali
al 15% ed altri accessori di legge.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2017

dell’inadempimento stesso, non sono fatte oggetto di alcuna specifica

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