Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27671 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27671 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 26061-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
981

TRENITALIA SPA in persona del responsabile della
Direzione Amministrazione,

Finanza e Controllo,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE
8,

presso

lo

studio dell’avvocato

DONNAMARIA

VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 11/12/2013

all’avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO giusta delega in
calce;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2009 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 22/09/2009;

udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che
si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato SIRIGNANI
delega Avvocato DONNAMARIA che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con sentenza della Commissione tributaria della regione Toscana in data

avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato illegittimo l’avviso
di pagamento emesso nei confronti di TRENITALIA s.p.a. ed avente ad
oggetto il recupero della accisa, ad aliquota intera, dovuta sul gasolio
prelevato negli anni 1999-2004 dall’impianto di Chiusi, assolta invece dalla
società in misura agevolata ai sensi del punto 4 della Tabella A allegata al
Dlgs n. 504/1995.
I Giudici di merito rilevavano che, quanto al periodo d’imposta
1.1.1999-1.6.2000, il credito erariale non poteva essere fatto valere nei
confronti della società cessionaria di azienda -con atto in data 28.11.2000ostandovi l’art. 14 comma 1 del Dlgs n. 472/1997 che accordava al
cessionario, responsabile in solido del pagamento della imposta, il
beneficio della preventiva escussione del cedente, trattandosi inoltre di
“violazioni contestate sicuramente dopo l’entrata in vigore” del Dlgs n.
472/1997. Nel merito la CTR toscana rilevava che la società aveva
prodotto nel corso del giudizio di appello i “buoni di prelievo” e la Agenzia
delle Dogane nulla aveva rilevato in ordine ad eventuali difformità od
incongruenze tra i dati risultanti da tali documenti e quelli riportati nei
registri di carico e scarico che la società era obbligata a tenere ai sensi
dell’art. 25 TU n. 504/1995, non potendo in conseguenza determinare la
perdita della agevolazione la mera inosservanza di altri adempimenti
formali richiesti dall’Ufficio finanziario con circolari e note che non
costituivano fonti di diritto.
1
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

22.9.2009 n. 103 è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio doganale

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la
Agenzia delle Dogane deducendo tre mezzi.
Ha resistito con controricorso la società depositando anche memoria
illustrativa.

1. Con il primo motivo la Agenzia fiscale denuncia la violazione
dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR toscana, ritenendo che la mancata
osservanza delle prescrizioni dettate dall’Ufficio doganale

-al fine di

consentire l’espletamento delle verifiche e dei controlli sulla effettiva destinazione
d’impiego del gasolio mediante l’accertamento della corrispondenza dei quantitativi
di gasolio prelevato dall’impianto di deposito e di quello consumato dai mezzi
rotabili per il trasporto di persone e merci- costituisse soltanto un sintomo del

possibile abuso del beneficio agevolativo, che doveva tuttavia essere
corroborato da altri indizi, ma non comportasse anche la perdita della
agevolazione, in assenza di ulteriori elementi probatori forniti dalla
Amministrazione doganale, aveva addossato a quest’ultima l’onere della
prova del maggiore credito d’imposta anziché farlo gravare sul contribuente
che intendeva avvalersi del diritto al regime agevolato della imposta.

2. Con il secondo motivo la Agenzia fiscale censura la sentenza per
insufficienza motivazionale sul punto della ritenuta idoneità della “licenza
di esercizio” e dei “registri di carico e scarico” nonché dei “buoni di
prelievo” a fornire prova adeguata delle quantità di gasolio destinate
all’impiego agevolato, non essendo evincibile da alcuno di tali documenti il
dato concernente la percorrenza chilometrica del mezzo ferroviario, alla
stregua della quale soltanto era consentito verificare la rispondenza tra
2
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

Motivi della decisione

quantità di gasolio prelevata ed effettivo consumo per il trasporto di
persone e merci.

3. 1 motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi
diretti alla contestazione della prova -ritenuta sussistente dalla CTR- del

3.1 E primo motivo è inammissibile ed infondato; il secondo è
infondato.

3.2 La inammissibilità del primo motivo non deriva, come eccepito dalla
società resistente, dal difetto di specificità ex art. 366co1 n. 3) c.p.c. per
“eccesso di esposizione” -Corte cass. N. 18132/2012- atteso che tale
carenza deve essere ravvisata soltanto nel caso in cui la parte ricorrente

“si

sia limitata a riprodurre”gli atti processuali dei giudizi di merito, ma non
anche nel caso in cui, come nella specie, dopo aver trascritto nelle premesse
tali atti (ricorso di primo grado, sentenza della CTP, ricorso in appello, sentenza
della CTR), abbia indicato specificamente, con riferimento alle norme

violate, le doglianze proposte con i singoli motivi di impugnazione,
corredandole finanche di quesiti in diritto (pur non trovando applicazione,
ratione temporis, la norma dell’art. 366 bis c.p.c.), ed individuando le statuizioni

della decisione oggetto di critica.
Piuttosto la inammissibilità del primo motivo deriva dalla inconferente
critica (violazione della regola del riparto dell’onere probatorio) rivolta alla
sentenza di appello.
La CTR toscana -diversamente da quanto ipotizzato dalla Agenzia
fiscale- non ha affatto applicato il criterio residuale di risoluzione della
controversia, previsto dall’art. 2697 c.c., accertando la insussistenza della
pretesa tributaria per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte
3
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

st.
Co
Stefano J1ivieri

diritto al trattamento fiscale agevolato.

della Amministrazione finanziaria, ma ha ritenuto, al contrario, raggiunta la
prova del diritto a fruire del trattamento agevolato dell’accisa, sul
presupposto che la stessa gravasse per l’appunto sulla società contribuente e
che questa avesse pienamente assolto al relativo onere mediante la
produzione in giudizio dei documenti attestanti la destinazione del gasolio
allo specifico impiego “nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci”

Il contenuto del passo motivazionale della sentenza di appello, secondo
cui la inosservanza da parte di Trenitalia delle prescrizioni impartite con
nota e circolare amministrativa “non comporta ex se la perdita totale
dell’agevolazione, ma sarà semmai indice sintomatico di un abuso
dell’agevolazione, che come tale dovrà essere corroborato da ulteriori
elementi”, deve, infatti, essere collocato sistematicamente all’interno del
complessivo percorso motivazionale che si sviluppa tra i due momenti
logici : a) della giuridica irrilevanza, al pari delle circolari amministrative,
della “nota informativa” dell’UTF prot. 22727 del 10.5.2001 in quanto
inidonea a costituire nuovi obblighi vincolanti per i destinatari; b) della
prova dell’impiego esclusivamente per uso agevolato (trasporto merci e
persone) del gasolio prelevato dal deposito di Chiusi, che era stata prodotta,
in grado di appello, da Trenitalia mediante i cd. “buoni di prelievo”.
I Giudici territoriali, nella indicata proposizione estratta dal complesso
motivazionale, hanno inteso pertanto affermare, da un lato, che le
prescrizioni indicate nella predetta nota dell’UTF non integravano gli
elementi costitutivi della fattispecie normativa attributiva del diritto alla
fruizione dell’accisa agevolata; dall’altro che la inosservanza di tali
prescrizioni avrebbe potuto costituire, eventualmente, elemento indiziario
idoneo -ove corroborato da altri indizi, nella specie assenti- a contestare la
efficacia dimostrativa dell’impiego del gasolio risultante dai “buoni di

4
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

C ns. est.
Stefano
vieri

(punto 4, Tab. A allegata al TU n. 504/1995).

prelievo” e dunque a negare lo stesso fatto costitutivo del diritto della
società contribuente alla fruizione della accisa agevolata.

3.3 Ne segue che la pronuncia della CTR ha fatto corretta applicazione
della regola di riparto ex art. 2697 c.c., secondo la interpretazione che ne ha
fornito questa Corte in materia di prova di benefici ed esenzioni fiscali. E’

dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo, ovverossia la
effettiva destinazione d’impiego del gasolio per il trasporto su ferrovia di
persone e merci, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie
normativa attributiva del dritto al trattamento fiscale agevolato richiesto dal
contribuente (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 27619 del 29/12/2006; id. Sez.
5, Sentenza n. 20376 del 20/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 14381 del 20/06/2007;
Id. Sez. 5, Sentenza n. 13954 del 24/06/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 21406 del
30/11/2012).

3.4 Dalle osservazioni che precedono deriva la assoluta inconferenza
della critica svolta alla sentenza impugnata, per asserita violazione del
criterio del riparto dell’ “onus probandi” ex art. 2697 c.c., palesandosi
quindi inammissibile la censura di violazione di norma di diritto prospettata
con il primo motivo.

3.5 Il primo motivo (ove inteso a denunciare anche il distinto vizio logico
della motivazione in conseguenza della errata valutazione degli elementi probatori
compiuta dalla CTR, come sembrerebbe evincersi dal

“momento di sintesi”

formulato in calce al motivo) ed il secondo motivo sono entrambi infondati.

3.6 Osserva il Collegio che la prescrizione di adempimenti contabili e
documentali disposta con note e circolari emesse dalla Amministrazione
5
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

Con est.
vieri
Stefano

infatti onere del contribuente dimostrare, in seguito alla contestazione

doganale, si è resa necessaria in conseguenza della privatizzazione del
settore dei trasporti ferroviari e della esigenza di evitare interruzioni nel
servizio, consentendo al nuovo soggetto giuridico, subentrato -con atto di
cessione di ramo di azienda in data 28.11.2000- nell’esercizio dei beni
aziendali e nei rapporti facenti capo a Ferrovie dello Stato s.p.a., di
continuare a rifornirsi presso i depositi di oli minerali senza soluzione di

Se può condividersi l’affermazione secondo cui mediante “circolare”
amministrativa (che non costituisce una forma tipizzata di atto amministrativo, ma
semplicemente una sintesi verbale descrittiva delle modalità di comunicazione
dell’atto amministrativo attuata mediante diramazione diffusa a tutti gli uffici od ai
soggetti interessati) o mediante “note informative” non possono essere istituti

nuovi obblighi o nuovi diritti che risultino in contrasto con quelli previsti da
disposizioni normative (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 4942 del
10/03/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 8296 del 10/04/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.
16612 del 19/06/2008; id. Sez. 5, Ordinanza n. 23042 del 14/12/2012: secondo la

consolidata giurisprudenza della Corte la circolare non è fonte di diritto e la
eventuale violazione delle disposizioni in essa contenute non può quindi essere
oggetto di sindacato per violazione o falsa applicazione della legge, ma
eventualmente solo per violazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, nei
limiti in cui sono applicabili anche agli atti e provvedimenti amministrativi, ovvero
per vizi di motivazione), nel caso di specie occorre rilevare che le prescrizioni

dettate dall’Ufficio doganale (in particolare la nota prot. 22727 del 10.5.2001
con la quale si richiedeva di annotare sui libretti TV 17 -cd. libri di bordo- la quantità
del gasolio rifornito al singolo mezzo rotabile e di conservare copia dello stesso da
allegare al registro di carico e scarico con la indicazione delle giacenze giornaliere; la
nota prot. 13439 del 1.10.2002 con la quale erano stati determinati “i consumi
specifici dei mezzi rotabili” costituenti il livello quantitativo massimo di gasolio che

poteva accedere alla agevolazione) erano volte ad “uniformare” la condotta

della società contribuente in relazione all’adempimento di obblighi di
documentazione ed attestazione già previsti ex lege (significativa è la
6
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

st.
Co
Stefano ivieri

continuità.

circostanza -incontestata- che la società riversava nei depositi anche gasolio per il
quale aveva assolto l’accisa in misura piena, successivamente richiedendo il
rimborso per le quantità destinate agli usi agevolati: in relazione alle modalità del
rimborso il regolamento 12.12.1996 n. 689 art. 5 comma 1 rinvia agli obblighi di
documentazione prescritti dal DM Finanze del 17.5.1995 n. 322 che, tra l’altro,
prevede la definizione dei “parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro

art. 5-), ed al tempo stesso a fornire alla società la indicazione degli

elementi necessari a comprovare il proprio diritto alla fruizione del
beneficio fiscale, ed alla Amministrazione doganale gli elementi utilizzabili
per eseguire le dovute verifiche, venendo quindi a trovare fondamento tale
disciplina amministrativa specificativa, oltre che nel generale principio di
collaborazione e di buona fede che deve improntare i rapporti tra
contribuenti e Fisco (art. 10 comma 1 legge n. 212/2000), anche nella norma
di legge dell’art. 67 comma 1 del TU n. 504/1995 (“In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione finanziaria
impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto
applicabili”).

3.7 La violazione di tali prescrizioni amministrative non rileva, pertanto,
“ex se”, ma solo in quanto la condotta omissiva della società riverberi
direttamente sulla questione, controversa e decisiva, della prova
dell’effettivo utilizzo del gasolio per gli impieghi agevolati.

3.8 Come è stato già osservato, la sentenza della CTR toscana si articola
nella corretta premessa secondo cui “l’agevolazione è subordinata al
presupposto oggettivo della destinazione d’uso del combustibile” e “per
fruire della agevolazione è necessario che chi ne beneficia dia la prova
della sussistenza del presupposto”, e sulla conseguente conclusione
7
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

Con st.
ieri
Stefano

della regolarità dell’impiego agevolato” art. 3 comma 3 e 7; art. 4 comma 1 e 3;

secondo cui la documentazione prodotta nel corso del giudizio di secondo
grado dalla società (buoni di prelievo) costituiva prova adeguata di tale
impiego per uso agevolato.

3.9 Orbene se l’adempimento dell’obbligo di tenuta del “registro di
carico e scarico” previsto dall’art. 25 Dlgs n. 504/1995 non esaurisce

è considerato prova legale del diritto alla agevolazione, sia in quanto i fatti
documentati nel registro non consentono di verificare la destinazione
d’impiego del gasolio prelevato dal deposito (nel registro vengono annotati i
quantitativi acquistati immessi ed i quantitativi prelevati -con indicazione del cedente
e del cessionario- risultando indifferente la effettiva destinazione d’uso del prodotto
che dovrà, pertanto, essere provata aliunde),

ed ancora se la “licenza di

esercizio” è atto estraneo alla prova dell’effettivo impiego del prodotto,
trattandosi di un documento rilasciato dall’Ufficio doganale all’esercente
del deposito anteriormente al prelievo e consumo del gasolio, deve invece
ritenersi decisiva, ai fini dell’accertamento del diritto allaapplicazione
dell’accisa agevolata, la prova fornita dai “buoni di prelievo” (il cui
contenuto è descritto dettagliatamente alle pag. 17 e 62 del ricorso principale) in

quanto da tali documenti è dato evincere la corrispondenza tra il
quantitativo di gasolio prelevato dal deposito e quello destinato al
rifornimento di ciascun “mezzo rotabile”.
La questione controversa prospettata dall’Agenzia fiscale, e che
traspare dalla lettura del secondo motivo, non è allora quella
dell’accertamento della riferibilità del gasolio prelevato dal deposito
all’impiego agevolato in quanto destinato al funzionamento del mezzo
rotabile (identificato anche nel buono di prelievo), ma piuttosto la assenza
nel documento in questione del dato relativo alla percorrenza chilometrica
effettuata dal mezzo rotabile, in quanto sia il “registro di carico e scarico”
8
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

l’onere della prova a carico del contribuente, sia in quanto tale registro non

che i “buoni di prelievo” non consentirebbero -secondo la tesi sostenuta
dalla Agenzia ricorrente- di verificare la corrispondenza tra prelievo di
gasolio e destinazione agli usi agevolati, in relazione al “parametro
standard dei consumi” riferibili a ciascun tipo di mezzo rotabile anche in

considerazione dello stoccaggio promiscuo nel deposito di Chiusi, a
decorrere dall’anno 2002, di olio combustibile acquistato in agevolazione di

normale. La verifica del “parametro standard dei consumi” sarebbe stata
possibile solo in caso di indicazione della percorrenza chilometrica di
ciascun mezzo rotabile (risultante dal “libro di bordo”, non prodotto in giudizio
in quanto la società non ha conservato tale documento in copia unitamente al registro
di carico e scarico), rendendosi necessario tale controllo proprio in

considerazione degli utilizzi differenziati del gasolio da parte della società
(non soltanto per il trasporto di persone e merci, ma anche per uso riscaldamento e
per autotrazione: cfr. ricorso introduttivo della società, interamente trascritto nel
ricorso per cassazione, pag. 18).

3.10 La tesi difensiva della ricorrente è priva di pregio.

3.11 Dalla nota 1.10.2002 prot. 13439 (riprodotta a pag. 58 ricorso)
emerge che l’Ufficio doganale di Arezzo, in esito a prove sperimentali,
aveva determinato i consumi specifici dei mezzi rotabili (locomotori) in
dotazione di Trenitalia, differenziandoli per tipo di macchina, da utilizzare
come parametri per le successive eventuali verifiche.
Orbene sostiene la Agenzia ricorrente che “non tutta la quantità di
gasolio utilizzata per il trasporto di merci e passeggeri beneficia
dell’aliquota agevolata, ma solo quella che rientra nei parametri stabiliti
con le prove sperimentali. Quanto premesso trova ovviamente la sua
giustificazione in un principio di equità finalizzato ad impedire che un
9
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

C
Stefah

est.
livieri

accisa e di olio combustibile acquistato in accisa assolta con aliquota

cattivo uso dei macchinari o la loro usura dovuta all’utilizzo ed al
trascorrere del tempo, determinando un consumo eccessivo di gasolio,
porti ad un abuso della agevolazione” (ricorso pag. 34-35 ove viene
riportato il contenuto dell’atto di appello dell’Ufficio).
Tale affermazione è del tutto apodittica e priva di qualsiasi riferimento
al contenuto prescrittivo delle norme tributarie che disciplinano

La Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995 -vigente ratione temporisnell’individuare gli impieghi degli oli minerali che comportano la
esenzione dell’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta, prevede al
punto n. 4 una aliquota pari al 30% della normale per “Impiego nei
trasporti ferroviari di passeggeri e merci”,

senza alcun’altra condizione o

specificazione.
In particolare alcun riferimento è contenuto nella disposizione
agevolativa ad eventuali limiti connessi al quantitativo di gasolio
consumato, né tanto meno la concessione del beneficio fiscale viene
ricollegata a parametri di efficienza tecnica dei mezzi (nella specie
locomotori), trattandosi di elemento certamente determinante ai fini di una
corretta gestione economica dell’attività aziendale esercitata da Trenitalia
ma che rimane all’evidenza del tutto estraneo, proporio in ragione della
indicata finalità, alle competenze attribuite agli Uffici doganali.
Del tutto incomprensibile appare poi il richiamo al principio di equità
(non è specificato infatti il “tertium comparationis”) ed all’ “abuso
dell’agevolazione” che conseguirebbe al maggior consumo di gasolio: se,
infatti, il carburante viene utilizzato per effettuare il trasporto ferroviario di
merci e persone non si comprende per quale ragione, in difetto di diversa
espressa previsione legislativa, il superamento dei parametri di consumo
indicati per i singoli mezzi rotabili dovrebbe impedire la fruizione del
beneficio.
10
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

Ste

l’agevolazione fiscale.

3.12 Quanto all’utilizzo del “parametro standard di consumo” ai fini
della verifica fiscale, è appena il caso di osservare che tale indicazione
costituisce una mera “guide-line” per gli organi della verifica, che non si
sostituisce all’attività di controllo che deve sempre essere esercitata avuto
riguardo allo specifico caso concreto: il superamento del livello standard di

alla valutazione del fattispecie concreta, non potrà quindi costituire ex se
prova presuntiva della diversa destinazione d’uso del gasolio prelevato dal
deposito, e dunque non potrà ex se determinare la inversione dell’ “onus
probandi”, ma potrà eventualmente legittimare un ulteriore
approfondimento di indagine volta a reperire elementi probatori idonei a
fondare la contestazione del diverso impiego del gasolio (recte a destituire
di efficacia la prova, fornita dal contribuente con i “buoni di prelievo” del
diritto alla fruizione dell’agevolazione).

3.13 Pertanto, da un lato, l’assenza del dato relativo al chilometraggio
dei mezzi rotabili, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini
dell’accertamento del diritto all’agevolazione, dall’altro la mancanza del
predetto dato non impedisce, comunque, all’Ufficio finanziario di effettuare
tutte le indagini ed i controlli ritenuti opportuni per verificare la effettiva
destinazione del gasolio prelevato dal deposito per gli impieghi agevolati e
per contestare la efficacia probatoria dei “buoni di prelievo”.
Occorre, peraltro, rilevare che una distrazione del gasolio dall’impiego
agevolato del trasporto ferroviario attestata dai “buoni di prelievo” (è
incontestato che Trenitalia utilizza il gasolio anche per uso riscaldamento e per
autotrazione) implicherebbe, nel caso di specie, una contraffazione od

alterazione dei registri di carico e scarico e dei buoni di prelievo integrate il
reato di frode fiscale (e non come ipotizza la ricorrente un mero abuso del diritto
11
RG n. 26061/2010
ric.Ag.Dogane c/Trenitalia s.p.a.

C s. est.
Olivieri
Stef

consumo, proprio in quanto esprime un dato ipotetico e generico, estraneo

alla agevolazione), ipotesi quest’ultima che neppure è stata astrattamente

prospettata dalla Agenzia delle Dogane.

3.14

Va esente, dunque, da censure logiche la motivazione della

sentenza di appello relativamente alla valutazione delle prove poste a
fondamento dell’accertamento del diritto della società al versamento

4. Essendo rimasta esclusa la debenza della maggiore accisa, il Collegio
è esonerato dall’esame del terzo motivo con il quale la Agenzia delle
Dogane censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione
dell’art. 14 Dlgs n. 472/1997 in ordine alla solidarietà della obbligazione
tributaria in caso di cessione di azienda, norma ritenuta dalla CTR
inapplicabile alla società resistente, quale cessionaria di azienda, per
omessa preventiva escussione della società cedente.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l’Agenzia fiscale
ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane alla rifusione delle
spese del presente giudizio che liquida in € 12.000,00 per compensi
professionali, oltre € 100,00 per esborsi ed accessori di legge

Così deciso nella camera di consiglio 19.3.2013

dell’accisa agevolata.

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