Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27670 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27670 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 29310-2015 proposto da:
AM MARINE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, già APREAMARE
in porsonà del Liquidetere eJ.Qcgle
f.Eíppresentante

(7)Rn3TP;

GANDILLO, do i k- u:iliutji in W_NA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato
2017
3072

MARIA GRAZIA VASATURO, FRANCESCO MASI, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

DE LORENZO PIETRO;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- intimata

avverso la sentenza n. 3274/2015 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2015 R.G.N.
6205/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott.

RG 29310/2015

Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 3274/2015 la Corte di appello di Napoli ha
rigettato il gravame, proposto da Apreamare spa nei confronti di
Pietro De Lorenzo, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata depositata il 5.6.2013, con la quale era stato ordinato alla
suddetta società di reintegrare il citato De Lorenzo nel posto di

lavoro, con le mansioni ed il trattamento retributivo in atto e con il
riconoscimento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate
dal recesso alla reintegra.
2.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto

l’illegittimità del licenziamento collettivo, di cui era stato destinatario
il lavoratore, perché non era stata data comunicazione, ai sensi
dell’art. 4 comma 9 legge 223/1991, alla Direzione Regionale del
Lavoro ma alla Giunta Regionale della Campana – Servizio Politiche
del lavoro.
3.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione

la spa AM Marine in liquidazione (già Apreamare spa) affidato a due
motivi.
4.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 cpc,
la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 legge n.
223/1991; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e
8 D.Igs n. 469/1997; la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e
4 DM n. 687/96; la violazione e falsa applicazione del DPCM del
9.10.1998; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma II
legge n. 59/97 e la violazione dell’art. 15 disp. sulla legge in generale
nonché la motivazione illogica. In particolare deduce, dopo avere
riportato le allegazioni di primo e secondo grado, che correttamente,
a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, erano stati
individuati i destinatari della comunicazione ex art. 4 comma 9 della
i

I ti

RG 29310/2015

legge n. 223/1991 nella Commissione Regionale del Lavoro, stante il
conferimento ad essa delle competenze della già soppressa
Commissione Regionale del’Impiego, e nella Giunta Regionale della
Campania, Servizio Politiche del lavoro, stante l’assegnazione alla
competenza regionale delle materie relative al mercato del lavoro ex

e della massima occupazione.
2.

Con il secondo motivo la società in liquidazione lamenta, ex

art. 360 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per non
avere i giudici di secondo grado tenuto conto e valutato il documento
(all. 4 della produzione di appello) con cui, in data 10.6.2013, la
Direzione Regionale del lavoro aveva rappresentato che l’Ente
destinatario delle comunicazioni ex art. 4 comma 9 della legge n.
223/1991 era appunto la Giunta Regionale -Settore Politiche del
Lavoro cui avrebbero dovuto essere trasmesse le eventuali
comunicazioni pervenute ad essa Direzione.
3.

I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono

essere trattati congiuntamente, sono fondati.
4.

Giova precisare che, in ordine alle comunicazioni di cui all’art.

4 comma 9 della legge n. 223/1991 (così come per quelle di cui
all’art. 4 comma 3), l’approccio ermeneutico di questa Corte non è
stato mai di tipo formalistico, ma è stato sempre diretto a stabilire se
in concreto fosse stata accertata la idoneità dello svolgimento della
procedura al fine di garantire la proficua partecipazione delle OOSS
alla cogestione della crisi e la trasparenza del processo decisionale del
datore di lavoro, muovendo dalla premessa che, anche con riguardo
ai procedimenti in oggetto, nella loro fase amministrativa, deve
trovare applicazione il generale principio della strumentalità delle
forme che attribuisce rilievo alla finalizzazione delle forma per
consentire il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicché se tale scopo
è raggiunto anche senza il rispetto di una certa formalità -che quindi
2

D.Igs n. 469/1997 già di competenza dell’Ufficio Regionale del Lavoro

RG 29310/2015

nella specie non sia essenziale- l’atto è ugualmente valido (cfr., tra le
altre, Cass. 17.6.2016 n. 12588).
5.

La procedura amministrativa delineata dall’art. 4 della legge

n. 223/1991, accanto all’interesse puramente privato del lavoratore
che mira alla conservazione del posto di lavoro, mira a tutelare anche

dei costi della mobilità. In particolare, la funzione della Direzione
Regionale, oltre a quella di carattere mediatorio propria
dell’Amministrazione del lavoro nelle situazioni di crisi occupazionale
e di verifica dell’esatto adempimento dell’applicazione dei criteri di
scelta, è quello di compilare una lista di lavoratori in mobilità “per
individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa
da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio”
(cfr. Cass. 13.7.2015 n 13788).
6.

Inoltre, va rimarcato il principio, affermato più volte in sede di

legittimità, secondo cui nel giudizio di appello costituisce prova nuova
indispensabile, ai sensi dell’art. 345 comma 3 cpc, quella di per sé
idonea ad eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale
accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza
lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto
indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo
che la parte interessata sia incorsa per propria negligenza o per altra
causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
7.

Orbene, la Corte territoriale, nella fattispecie in esame,

aderendo alle argomentazioni del primo giudice secondo cui, essendo
avvenuto solo parzialmente il trasferimento del personale
(unicamente nella misura del 70%) dalla Direzione Regionale del
Lavoro, non era possibile desumere la soppressione della stessa e,
quindi, la perdurante necessità dell’invio della comunicazione de qua
a quest’ultima, è incorsa nelle denunciate violazioni di legge.

3

Jt

l’interesse pubblico alla tutela dei livelli occupazionali e all’equilibrio

RG 29310/2015

8.

Invero, in primo luogo la Corte di appello non ha accertato se

i servizi della Direzione Regionale del lavoro, delegati agli
adempimenti connessi alle comunicazioni ex art. 4 comma 9 legge n.
223/1991 sopra evidenziati, fossero stati effettivamente trasferiti
ovvero fossero rimasti di competenza di quel residuale 30% di

9.

In secondo luogo, nel caso concreto, la Corte distrettuale non

ha valutato il documento, prodotto solo in appello ma avente il
carattere di indispensabilità e di idoneità ad eliminare ogni incertezza
sul punto, costituito dalla comunicazione del 10.6.2013 della
Direzione Regionale del lavoro, ove era stato precisato che l’ufficio
destinatario e competente in materia di comunicazioni ex art. 4
comma 9 legge 223/1991 era la Giunta Regionale -Settore Politiche
del Lavoro- e che qualora le comunicazioni fossero state ancora
indirizzate ad essa Direzione, comunque sarebbero state trasmesse a
quell’ufficio per l’iter procedimentale di competenza.
10. Alla stregua di quanto esposto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, che nella valutazione della fattispecie
si atterrà ai principi sopra indicati, in un’ottica sostanzialistica del
controllo degli adempimenti in materia di comunicazioni ex art. 4
comma 9 legge 223/1991 e di effettività e di efficacia degli stessi a
garantire gli interessi pubblici sottesi alla ratio della norma, oltre a
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2017
Il Consigliere est.

Il Presidente

Dr. Guglielmo Cinque

Dr. Giuseppe Bronzini

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personale non trasferito.

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