Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27670 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 20/12/2011), n.27670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23075-2007 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato CELATA ORFEO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO SERVIZI RIUNITI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo

studio degli avvocati AMALIA FALCONE E ELENA GATTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GATTA ELENA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3639/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2006 R.G.N. 3219/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato CELATA ORFEO;

udito l’Avvocato GATTA ELENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di G.E. contro il Consorzio Servizi Riuniti, diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro con il convenuto e l’illegittimità del licenziamento intimato alla G., ed a far condannare il Consorzio al pagamento di differenze retributive per vari titoli. La Corte d’Appello, in motivazione, ha notato che il primo giudice aveva rilevato una carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo ma non il difetto degli elementi identificativi dell’azione. Era quindi corretto il rigetto nel merito della domanda e non, come sostenuto dall’appellante, la declaratoria di nullità del ricorso.

La Corte d’Appello ha poi ulteriormente rilevato la contraddittorietà della domanda in ordine alle mansioni, individuate prima come corrispondenti al servizio di pulizia e poi a quelle di impiegata d’ordine. Secondo la Corte di merito anche a ritenere superabile la contraddizione sulla base di documentazione sottoscritta dal Consorzio, dove risultavano prestazioni di pulizia, non erano state indicate in modo specifico le concrete circostanze idonee, se provate, a dimostrare la subordinazione lavorativa.

Mancavano infatti completamente deduzioni puntuali sui soggetti dai quali la G. riceveva direttive ed ai quali era assoggettata gerarchicamente e sulle concrete modalità di esperimento della prestazione lavorativa; sugli elementi idonei a consentire di ricostruire l’attività prestata a favore del Consorzio quale attività resa in forma subordinata; sui soggetti che per il Consorzio avrebbero espresso la volontà di recedere; sulle stesse concrete modalità dell’estromissione della G..

La Corte d’appello ha rilevato, infine, che avendo il Consorzio contestato la subordinazione lavorativa, la evidenziata carenza di allegazione non consentiva di dare ingresso alla prova orale sugli elementi indicati nel ricorso, la cui genericità non aveva permesso alla convenuta di apprestare una difesa dettagliata ed efficace.

G.E. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

Il Consorzio Servizi Riuniti resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., ritenuto generiche ed inidonee a formare oggetto di prova le circostanze allegate nel ricorso introduttivo laddove invece in quest’ultimo, oltre allo specifico riferimento al tempo ed al luogo della prestazione, all’obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro, alla misura fissa della retribuzione ed alla fruizione di ferie e permessi, si era comunque fornito un elenco specifico e dettagliato delle modalità con le quali la prestazione era stata resa, specificità che non poteva considerarsi pregiudicata dalla mancanza dei nominativi delle persone agli ordini e sotto le direttive delle quali la G. prestava servizio. Sotto altro profilo la sentenza impugnata è censurata poi per aver dato rilievo alla contraddittorietà circa il contenuto delle mansioni, mentre tale contraddittorietà era stata chiarita nel corso del giudizio dal difensore del ricorrente, come frutto di un errore di stampa.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere con motivazione insufficiente e contraddittoria rigettato nel merito la domanda dopo aver accertato la genericità delle allegazioni contenute nel contenute nel ricorso, e perciò il presupposto della declaratoria di nullità dello stesso.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Le circostanze che la ricorrente ha esposto nel ricorso di primo grado ed ha in parte riprodotto nel ricorso qui all’esame sono state apprezzate come del tutto generiche dalla Corte di merito e tale giudizio, comportando interpretazione dell’atto di impugnazione, non può essere direttamente sindacato in questa sede se non sotto il profilo motivazionale. Ma da questo punto di vista, anche a prescindere dal fatto che il motivo di ricorso non denunzia direttamente un siffatto genere di vizio, la lettura delle anzidette circostanze convince che esse in sostanza si risolvono nella mera affermazione delle caratteristiche generali del rapporto di lavoro subordinato, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie dedotta in giudizio e senza che pertanto, come esattamente rilevato dalla Corte d’Appello, sulla base di tali circostanze fosse possibile effettuare un’attività istruttoria, per la quale si richiede che vengano dedotti in concreto determinati fatti specifici la cui verifica positiva o negativa consenta di affermare o di escludere la subordinazione. Il rilievo circa la (non) contraddittorietà dell’allegazione in punto mansioni è ininfluente alla luce di quel che la stessa Corte ha affermato circa la superabilità della relativa divergenza.

In tale situazione peraltro viene a determinarsi l’impossibilità di provare, attraverso l’istruttoria, la fondatezza della domanda e perciò una situazione che correttamente ha condotto la Corte territoriale al rigetto nel merito della stessa.

In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 40,00 oltre ad Euro 2500 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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