Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27670 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31865-2018 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO

PAPIRIO 147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO BOSCAINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1943/2018 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa sorta dalla impugnazione da parte del notaio V.G. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su contratto di accollo cumulativo, stipulato nel 2014 di fronte ad esso notaio, tra B.A., accollante, e Luca Utili, accollato, con riguardo al debito esistente nei confronti della Banca Intesa San Paolo e sul quale era stata applicato il regime sostitutivo previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, siccome inerente a rimborso di finanziamento agevolato ai sensi dei medesimi articoli, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 27 marzo 2018, n. 1943, a conferma della decisione di primo grado, riteneva legittimo l’impugnato avviso di liquidazione sul motivo per cui “il dato testuale” dell’art. 15 e il dato sistematico desumibile dai successivi artt. 17 e 20, portavano a concludere che “il regime fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 può interessare soltanto negozi giuridici che, oltre a riguardare operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, siano posti in essere dal soggetto erogatore del finanziamento”;

2. V.G. ricorre per la cassazione della sentenza lamentando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1;

3. l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il motivo è fondato.

L’atto assoggettato a tassazione è un atto di accollo esterno cumulativo (art. 1273 c.c.), stipulato tra terzo accollante e debitore principale, aperto all’adesione del soggetto bancario finanziatore rimasto estraneo alla stipula dell’atto medesimo. Il finanziamento originario, di durata superiore a diciotto mesi, è stato sottoposto al trattamento agevolativo di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, e art. 17. Questi sono i fatti indiscussi su cui la controversia è innestata.

Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, stabilisce che “Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b), convertito, con modificazioni, L. 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’art. 17, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.” (La norma, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007, era stata dichiarata, dalla Corte Costituzionale, con sentenza 242/2017, illegittima “nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari”).

La lettera dell’art. 15 è nel senso che le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, per essere suscettive di agevolazione, devono essere effettuate da soggetti specifici (gli antesignani delle odierne società bancarie o gli intermediari finanziari autorizzati a tali operazioni); non nel senso che anche tutti gli atti inerenti alle operazioni medesime debbano essere effettuati da quei soggetti. Per tali atti -e così, segnatamente, per il contratto di accollo di cui si discute- non vi è alcun requisito soggettivo. Indipendentemente dai soggetti che vi diano luogo, per tali atti, l’applicazione del beneficio deriva dal rapporto di accessorietà dal quale essi sono legati all’operazione di finanziamento, in quanto, a sua volta, agevolata.

La lettera dell’art. 15 è dunque in senso opposto rispetto a quello datole dalla commissione tributaria regionale.

La lettera dell’art. 15 si armonizza con quella degli artt. 17 e 20.

L’art. 17 prevede (per quanto interessa) che “Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L’opzione è esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento”; l’art. 20, nella versione applicabile ratione temporis, stabiliva che “Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, le somme sulle quali si commisura l’imposta dovuta, indicando separatamente l’ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all’aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all’aliquota ridotta di cui all’art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall’art. 19”.

L’applicazione alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine dell’imposta sostitutiva (con l’aliquota ridotta di cui all’art. 18), in luogo delle imposte d’atto altrimenti applicabili, è subordinata ad un’opzione da parte degli enti finanziatori (poi tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 20); ove l’opzione sia esercitata, il regime sostitutivo si estende dall’operazione di finanziamento, come stabilito dall’art. 15, ai provvedimenti, atti, contratti e formalità loro inerenti, ivi inclusi i documenti di garanzia, ancorchè formati successivamente alla data del contratto di finanziamento, che comunque attengono a quell’operazione, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere dall’ente finanziatore.

E’ dunque priva di base l’affermazione della commissione tributaria regionale, secondo la quale, poichè “all’esenzione di cui all’art. 15 si correla l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva e tale imposizione alternativa grava sugli enti”, risulterebbe confermato dagli artt. 17 e 20, sul piano sistematico, che “il regime fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 può interessare soltanto negozi giuridici che, oltre a riguardare operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, siano posti in essere dal soggetto erogatore del finanziamento”;

2. il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’iniziale ricorso del contribuente;

4. le spese devono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo l’iniziale ricorso del contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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