Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2767 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 2767 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza
in firma semplificala

cs ti

sul ricorso proposto da:

FILINI Marisa (FLN MRS 40M60 G388A), in proprio e quale tutrice di FUSCO Franco (FSC FNC 80B20 E958W), rappresentata
e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Maurizio Alviti e Antonfrancesco Venturini, presso
lo studio dei quali in Roma, via Merulana n. 141, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
FUSCO Mauro; FUSCO Ivana;
– intimati Avverso la sentenza della

Corte d’appello di Roma n.

94/2012, depositata in data 10 gennaio 2012.

.

Data pubblicazione: 06/02/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Maurizio Alviti;

Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con atto di citazione notificato in data
25 maggio 1985, Fusco Mauro conveniva in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Roma, Fusco Ivana, Filini Marisa e Fusco
Franco, al fine di conseguire la divisione dell’eredità morendo dismessa da Fusco Enzo, nonché la condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo dovuto per il godimento
dei beni ereditari;
che con sentenza in data 26 giugno 2000 il Tribunale,
non definitivamente pronunziando, dichiarava aperta la successione di Fusco Enzo e dichiarava, altresì, che un immobile, sito in Roma, via Decollatura n. 54, rientrava
nell’asse ereditario, disattendendo, sul punto, le deduzioni di Filini Marisa che affermava una comproprietà
sull’immobile, costruito, a suo dire, in costanza di matrimonio, in regime di comunione di beni; disponeva pure il
Tribunale, in accoglimento della domanda di parte attrice,
la restituzione dei frutti civili percepiti per l’uso esclusivo dell’immobile da parte della Filini, quantificati

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

in lire 1.200.000 mensili; ordinava, infine, che la divisione del patrimonio immobiliare avvenisse mediante vendita
al pubblico incanto, il tutto riservando la pronunzia sulle
spese processuali alla sentenza definitiva e rimettendo la

che con sentenza del 24 gennaio 2008 il Tribunale, definitivamente, pronunziava sullo scioglimento della comunione ereditaria, assegnando, pro quota, la somma netta di
Euro 290.018,74 agli eredi di Fusco Enzo, condannando Filini Marisa e Fusco Franco al pagamento, in favore di Fusco
Mauro e Fusco Ivana, di Euro 39.480,26 ciascuno e dichiarando integralmente compensate le spese tra le parti;
che con atto di citazione notificato in data 5-6 febbraio 2009 Filini Marisa, in proprio e in qualità di tutrice di Fusco Franco, proponeva appello tanto contro la sentenza non definitiva, quanto contro la sentenza definitiva
del Tribunale di Roma;
che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata
il 10 gennaio 2012, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza non definitiva, perché la sentenza era da ritenersi come definitiva rispetto alle questioni
ivi decise, sicché l’appello era inammissibile, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 325 cod. proc.
civ.;

3

causa sul ruolo, con separata ordinanza;

che, in parziale accoglimento dell’appello avverso la
sentenza definitiva, condannava Fusco Mauro e Fusco Ivana a
pagare a favore di Filini Marisa, la somma di Euro 1.581,30
ciascuno, e confermava per il resto l’impugnata sentenza;

in proprio e in qualità di tutrice di Fusco Franco, ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente si duole per l’ingiusta pronunzia di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva, avvenuto in violazione e/o falsa applicazione degli articoli
325, 326, 327, 340 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello di Roma
ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza non definitiva, n. 20316/2000, unitamente
all’appello avverso la sentenza definitiva, n. 6634/2008,
previa apposita riserva di impugnazione, ai sensi dell’art.
340 cod. proc. civ.;
che la Corte capitolina ha ritenuto inammissibile
l’appello avverso la sentenza non definitiva, perché proposto oltre il termine previsto a pena di decadenza dall’art.
325 cod. proc. civ.: detta sentenza, infatti, andava interpretata come sentenza parziale, poiché in essa l’adito Tribunale definitivamente pronunziava su talune questioni, ri-

che per la cassazione di detta sentenza, Filini Marisa,

mettendo la causa sul ruolo per le altre oggetto del giudizio di divisione;
che, in particolare, secondo l’adita Corte territoriale, il Tribunale, con la sentenza n. 20316 del 2000, aveva

dell’immobile sito in via Decollatura n. 54, Roma, nella
massa ereditaria, non essendo Filini Marisa titolare di
comproprietà alcuna sull’immobile; per l’effetto, il Tribunale condannava la convenuta Filini Maria alla restituzione
dei frutti civili per il mancato godimento di tale immobile, ai coeredi Fusco Mauro e Fusco Ivana;
che la censura è manifestamente fondata;
che l’adita Corte d’appello è effettivamente incorsa
nell’errore dedotto col primo mezzo di ricorso, laddove ha
ritenuto che la sentenza n. 20316 del 2000 fosse una sentenza definitiva, seppure parziale, e, pertanto, andasse
impugnata entro il termine previsto dall’art. 325 cod.
proc. civ., non essendo suscettibile di riserva di appello,
ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ., fattispecie, questa, applicabile esclusivamente alle sentenze non definitive;
che, infatti, l’orientamento di questa Corte è nel senso di richiedere “un esplicito provvedimento di separazione
o statuizione in ordine alla controversia decisa”, al fine
di rendere manifesta quale delle due opzioni, la sentenza

definitivamente pronunziato sulla riconduzione

definitiva parziale o la sentenza non definitiva, il giudice abbia ritenuto di scegliere, in caso di più domande proposte tra le parti in causa (Cass. n. 6993/2011);
che, nel caso in esame, il Tribunale non ha separato il

mettere la causa sul ruolo e rinviando, inoltre, alla successiva sentenza per la determinazione delle spese processuali;
che, inoltre, i provvedimenti del Tribunale di Roma,
dei quali si discute, sono stati espressamente qualificati,
dall’organo giudicante che li ha emessi, come “sentenza non
definitiva” e “sentenza definitiva”, sicché le considerazioni svolte dalla Corte d’appello, secondo cui i termini
“sentenza non definitiva” e “sentenza parziale”, assenti
espresse definizioni legislative, vengono adoperati in maniera non congrua, non paiono condivisibili, poiché assieme
al dato nominale, nel caso in esame soccorrono elementi sostanziali (quali quelli sopra individuati), che dovevano
indurre la Corte territoriale a ritenere che la sentenza n.
20316 del 2000 fosse una sentenza non definitiva, come il
provvedimento esplicitamente indicava, e che, correttamente, l’appellante aveva proposto riserva d’appello, ai sensi
dell’art. 340 cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e con rinvio ad altra

6

giudizio deciso, limitandosi, con separata ordinanza, a ri-

sezione della Corte d’appello di Roma, la quale provvederà
altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

gnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA