Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2767 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

LA VIGILANTE S.R.L.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 2293/48/15 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione di Napoli, depositata il

5.3.2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2.12.2020 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi per la ricorrente l’Avv. Alessia Urbani Neri.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Vigilante s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate – rilevato che la società “Istituto di Vigilanza privata La Vigilante s.r.l.” aveva omesso di presentare le dichiarazioni di quell’anno, aveva provveduto a rideterminarne induttivamente il reddito e, considerato che la stessa si era prima scissa, conferendo la principale attività alla società di nuova costituzione La Vigilante s.r.l. e, poi, cancellata dal Registro delle imprese – l’aveva ritenuta responsabile del debito tributario della scissa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.

Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale ha annullato l’avviso di accertamento.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che non sussistesse il dedotto intento elusivo, in quanto non era stato allegato alcun vantaggio fiscale derivante dall’operazione, e che la lettera e la ratio dell’art. 173 del TUIR non consentissero di ritenere sussistente una solidarietà passiva tra scissa e beneficiaria della scissione, dal chè conseguiva l’ininvocabilità della norma in tema di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2.

Rilevato, quindi, che la stessa contribuente aveva riconosciuto di essere responsabile, in via solidale, nei limiti del patrimonio netto a essa assegnato ex art. 2506 quater c.p.c., comma 3 la C.T.R. annullava l’atto impugnato statuendo che la beneficiaria era responsabile in solido con la società scissa entro il valore di Euro 490.000.

Avverso la sentenza ricorre, su quattro motivi, l’Agenzia delle entrate.

La Vigilante s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato esterno costituito dalla sentenza della C.T.R. della Campania n. 126/08/12, divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 13058 del 24 giugno 2015 (di rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla Società).

Con tale pronuncia, la C.T.R. aveva dichiarato che l’operazione di scissione (posta a base anche dell’avviso di accertamento oggi impugnato) e la connessa separazione di responsabilità tra società scissa e società beneficiaria non era opponibile e non produceva effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, avendo finalità elusive, essendo stata realizzata senza effettive ragioni economiche e per il solo fatto di impedire (o, quanto meno, di ostacolare) l’azione di riscossione del fisco.

1.1. L’eccezione è fondata. La natura elusiva dell’operazione di scissione e la sua conseguente inopponibilità all’Amministrazione finanziaria costituiscono presupposto logico comune anche all’avviso di accertamento oggi impugnato. In tal caso, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass.n. 25762 del 05/12/2014): “l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario – nell’autonomia dei periodi di imposta allorchè, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della “invarianza nel tempo”, che ne costituisce il momento condizionante”.

2 L’accoglimento dell’eccezione di giudicato, assorbe il secondo motivo di ricorso con il quale si è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e del terzo, avanzato in subordine, con il quale si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

3.Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. la quale avrebbe ignorato che la disciplina tributaria ha carattere speciale e non può essere ricondotta alla comune disciplina civilistica riguardante i debiti societari.

3.1 La censura è fondata. Al riguardo, come già osservato da questa Corte in controversie analoghe tra le stesse parti relative a diverse annualità, (cfr. Cass. n.ri 13058, 13059 e 1306072015) va rilevato che la responsabilità per l’debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, è stata disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi restando gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in esponente stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questa palesemente confermata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le società partecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella appena veduta previsione di una illimitata responsabilità solidale, sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale. Il principio di diritto “In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti” risulta, anche di recente, condiviso e seguito da questa Corte (cfr. Cass., n. 31591 del 06/12/2018; id n. 16710 del 21/06/2019) e ha trovato ulteriore conforto nella sentenza n. 90 del 26 aprile 2018 della Corte costituzionale.

Il Giudice delle leggi, infatti, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del TUIR, art. 173, comma 13, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, ha ribadito che non è possibile “una piena equiparazione tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie”, tanto più che un’operazione straordinaria come la scissione “può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria” e che, pertanto, è legittimato un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Di conseguenza, secondo la sentenza n. 90/2018, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di rivalersi illimitatamente su tutte le società beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria, è da considerare legittimato “dalla specialità dei crediti tributari” e “risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalità”.

4 In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

5 Il recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale induce a compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimata, soccombente.

PQM

Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 38.000,0 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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