Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2767 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2767 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 12415-2017 proposto da:
GIBBA LAMIN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

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CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMINE VERDE;
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– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 31/10/2016;

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Data pubblicazione: 05/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZ1CONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza

respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa
città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo
della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che deposita controricorso il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis
c.p.c.;
CONSIDERATO
– che l’unico motivo censura la violazione o falsa applicazione
dell’art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998 (t.u. immigrazione), perché il permesso
umanitario non è limitato all’esistenza di particolari condizioni
soggettive del richiedente, dovendo la vulnerabilità riferirsi ad una

situazione di menomata dignità, come nella specie;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del
principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente
e del dovere di cooperazione col medesimo, che il racconto da lui
compiuto, anche dove ad esso i possa dar credito, non integra i
presupposti della protezione sussidiaria, né di quella umanitaria;
– che, invero, essa ha affermato che il richiedente, proveniente dal
Gambia e di fede musulmana, narra di aver avuto una relazione con
una donna cristiana, rimasta incinta, e tema di essere sottoposto a
lapidazione o fustigazione per tale motivo: ma non vi sono invece i
Ric. 2017 n. 12415 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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della Corte d’appello di Campobasso del 31 ottobre 2016, che ha

presupposti di un “danno grave” ex art. 2, lett. g), e 14, lett. a) e b),
d.lgs. n. 251 del 2007, posto che non è provata né verosimile
l’eventualità di condanna a morte, tortura o altro trattamento inumano
nel paese di origine per l’esposta ragione, prevedendo la Sharia la
lapidazione solo per adulterio commesso da persona sposata, non vi

non sposate, l’uomo musulmano può sposare la donna di religione
cristiana; né esistono i presupposti di cui all’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251
del 2007 circa la minaccia grave alla vita o alla persona per situazioni di
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale, che attengono ad eventi generali e diffuse, di cui non
parlano i rapporto internazionali, concordi nel negare ciò;
– che, inoltre, ha escluso ricorrere i presupposti della protezione
umanitaria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo
la giurisprudenza della S.C., non essendo neppure stati dedotti motivi
di carattere umanitario personali o una personale situazione di
vulnerabilità da proteggere;
– che, in tal modo, la corte territoriale ha compiutamente
approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei
principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una
motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno
portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame;
– che dunque, in relazione alla richiesta di permesso umanitario che
qui solo rileva, la Corte del merito ha applicato in modo pieno i
principi enunciati da questa Corte, la quale ancor di recente ha
ricordato che il carattere strettamente privato della vicenda non integra
i presupposti della protezione umanitaria, atteso che il diritto alla
protezione in parola non può essere riconosciuto neppure per il
semplice fatto che lo straniero non versi in condizione di piena
Ric. 2017 n. 12415 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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sono nelle fonti tracce di fustigazione per mero rapporto tra persone

integrità fisica, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto
della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese
di provenienza (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641);
– che, pertanto, il ricorso, pur enunciando nel motivo il vizio di
violazione di legge, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di

– che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza;
– che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il ricorrente ammesso al
gratuito patrocinio;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente

(Rosa Mari Di Vir ilio)

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fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;

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