Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2767 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA Nomos s.p.a., agente per la riscossione per la provincia di

Alessandria, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Cimetti e Sante Ricci,

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via

Bissolati n.76, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Caniggia e dall’avv.

Mario Menghini, elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, via della Mercede n. 52, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Alessandria 16.6.2010 nel

giudizio iscritto al n. 259/2010 r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 29 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo

Ferro;

udito per la ricorrente l’avv. Simona Chiricatto;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Il Collegio autorizza la redazione di motivazione semplificata.

Equitalia Nomos s.p.a., agente per la riscossione per la provincia di Alessandria, impugna il decreto 16.6.2010 con il quale il Tribunale di Alessandria respinse la propria opposizione allo stato passivo nel Fallimento (OMISSIS) s.r.l., quale promossa a seguito del diniego dell’invocato rango ipotecario, in relazione al credito di 5.497.979,01, pure parzialmente ammesso al concorso per tributi vari ed accessori, fondato sulle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data 3 marzo 2008 ed in particolare 18 giugno 2009, la seconda nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento n. (OMISSIS) della società.

Circa dunque la seconda ipoteca iscritta, ritenne il tribunale che la curatela fallimentare avesse fondatamente eccepito la revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 4, trattandosi non di ipoteca legale, bensì di una garanzia iscritta su iniziativa del concessionario in forza del ruolo divenuto esecutivo, assimilabile all’ipoteca giudiziale; difettava infatti, secondo il decreto, la previsione dell’automaticità dell’iscrizione stessa, cioè la iscrizione ad opera della legge, con vincolo al conservatore, mentre il margine di scelta del concessionario, quanto all’an ed al quando, equiparava tale soggetto al comune creditore che iscriva in forza di un titolo esecutivo.

Il ricorso è affidato a due motivi. La curatela resistente ha notificato controricorso. Il fallimento ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 deducendo che erroneamente il collegio ha assimilato l’ipoteca iscritta dal concessionario, in forza della cennata norma, all’ipoteca giudiziale, astrattamente revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4), L.f..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, ove il decreto non ha tenuto conto che il credito tutelato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non aveva natura privatistica, dunque permanendo la natura privilegiata dei crediti di specie impositiva, in derivazione diretta di quanto già previsto per l’ipoteca fiscale dalla L. n. 4 del 1929, art. 26.

I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati. Secondo l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell’art. 67, comma 1, n. 4), L.Fall., l’ipoteca in questione – per la sua autonomia – non è suscettibile di revocatoria fallimentare, la quale resta espressamente limitata soltanto a quelle volontarie e giudiziali (Cass. 15 luglio 2016, n.14534; Cass. 7 marzo 2016, n.4464; Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. 5 marzo 2012, n. 3397; Cass. 1 marzo 2012, n. 3232). Del resto, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 dispone espressamente che i pagamenti di imposte scadute non sono tuttora soggetti alla revocatoria prevista dall’art. 67 L.Fall., così venendosi a confermare in modo significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali (cfr. Cass. 3232/2012, 3397/2012, 4464/2016, 14534/2016).

Per altro verso, già Cass. 3232/2012 ebbe ad osservare che il D.P.R. n. 602 del 1973, all’art.49, ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo (che costituisce l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute) fotinato dall’Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria. L’art. 77 cit. stabilisce altresì l’idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall’Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato; ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz’altro disporsi l’ammissione del credito vantato dall’istante al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.

Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla questione esaminata, manifestatesi prima delle cennate pronunce di questa Corte, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nell’importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria; dichiara l’integrale compensazione delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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