Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27669 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8645/14 proposto da:

PRO TECH S.R.L., in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale

rilasciata a margine del ricorso dall’Avv. Simone De Martino, presso

il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma – Piazza Adriana

5, che la rappresenta e difende disgiuntamente all’Avv. Flavio

Buzzi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/26/13 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 10 ottobre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

luglio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Pro Tech s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle entrate di (OMISSIS) a seguito di accesso e disamina della documentazione prodotta dal contribuente all’esito di un questionario relativo al recupero di tributi in materia di IVA, IRES e IRAP per l’anno 2006. In particolare, l’Agenzia delle entrate contestava alla Pro Tech s.r.l. D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), componenti negativi di reddito e conseguentemente riprendeva a tassazione le seguenti voci: 1. spese per pubblicità per Euro 60.000,00; 2. spese per produzione di servizi per Euro 16.598,99; 3. spese per consulenza tecnica per Euro 37.258,49; 4. spese per alberghi e ristoranti per Euro 6.095,67; 5. spese per fiere e mostre per Euro 910,00; 6. spese per assicurazioni per Euro 510,00; 7. spese per servizi per Euro 4.182,00; con conseguente ricalcolo delle imposte e irrogazione delle sanzioni indicate nell’avviso di accertamento. La società impugnava in primo grado i soli primi tre rilievi (costi per pubblicità, costi per produzione di servizi, costi per consulenza tecnica) dando espressa acquiescenza ai residui;

– la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello;

– la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

– in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, al T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5, e agli art. 2697 e 2699 c.c.. Parte ricorrente evidenzia che la Commissione tributaria regionale ha deliberato sulla scorta di una erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, aderendo all’interpretazione fornita dall’Ufficio accertatore e, pertanto, ha ritenuto i requisiti di forma e di sostanza delle fatture contestate non idonei a soddisfare i parametri indicati nell’art. 21. La ricorrente aveva ribadito la realità delle prestazioni indicate nelle fatture in contestazione e la loro piena deducibilità, evidenziando la loro corrispondenza a prestazioni realmente avvenute e documentate così come documentati erano stati i versamenti corrispondenti alle prestazioni e debitamente quietanzati. Si evidenzia inoltre che la difesa aveva prodotto, pur nelle limitazioni imposte dalla normativa sul processo tributario, ulteriori elementi di prova (copie dei contratti e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) a conforto della fondatezza delle prestazioni e della deducibilità dei costi che non sono stati considerati da parte del giudice d’appello. Da ciò è conseguita la violazione e/o la falsa applicazione del T.U.I.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, relativo al requisito della inerenza dei costi in deduzione e concorrenti alla formazione del reddito d’impresa;

– il motivo è inammissibile;

– in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative a operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428);

– è tuttavia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758);

– nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha puntualmente contestato l’inerenza delle spese oggetto del giudizio (spese per pubblicità, prestazioni di servizio e consulenza) e la Commissione tributaria regionale ha compiuto una specifica valutazione delle risultanze istruttorie alla luce degli elementi addotti dalla società contribuente, giungendo a escludere che i costi asseritamente sostenuti corrispondessero a operazioni reali (per le spese di pubblicità è stata evidenziata la genericità della dicitura riportata nelle fatture, l’assenza di qualsiasi riferimento al tipo di prestazione offerta, il carattere inusuale di un pagamento in contanti di Euro 60.000; per le spese di “prestazioni di servizio” è stata evidenziata l’assoluta genericità della dizione riportata e il carattere insufficiente delle affermazioni fornite dalla ricorrente circa le prestazioni fornite; per la consulenza è stata parimenti evidenziata l’estrema genericità della dicitura riportata in fattura e l’assenza di elementi che potessero ricondurre tali prestazioni al contratto riferito a prestazioni di rappresentanza), per cui del tutto inammissibile risulta la richiesta di rivalutazione del giudizio di merito compiuto;

– il ricorso deve essere pertanto respinto e le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della società contribuente;

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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