Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27669 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28457-2017 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO

PAPIRIO 147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2636/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. V.G., notaio, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2 lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 2636 del 10 maggio 2017, dichiarativa dell’inammissibilità, per assenza “dell’indicazione della commissione tributaria cui era diretto”, del ricorso originario, proposto avverso avviso di liquidazione dell’imposta di donazione su atto, ai rogiti di esso notaio, costitutivo e di dotazione di fondo patrimoniale;

2. detto ricorso originario era stato dapprima presentato alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis e poi depositato presso la commissione tributaria provinciale di Roma;

3. l’Agenzia delle entrate non si è costituita nei termini.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, stabilisce (per quanto interessa) che “il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale” (comma 1), che “il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto” (comma 2) e che “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2” (comma 4);

2. nel ricorso originario erano contenute (come si legge nel ricorso per cassazione) queste parole: “si chiede fino da ora in caso di mancata definizione del presente reclamo la fissazione di pubblica udienza innanzi alla competente commissione provinciale di Roma ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, comma l”;

3. nel ricorso dunque non mancava l’indicazione della commissione cui il ricorso stesso è stato diretto. Nè in senso contrario potrebbe argomentarsi dal fatto che l’indicazione fosse stata espressa nel contesto delle parole sopra riportate, atteso che simile argomentare si risolverebbe nella configurazione di una sanzione priva di addentellato normativo -la norma richiede l’indicazione ma non richiede che l’indicazione si espressa tramite specifiche formule- e del tutto irragionevole;

4. il ricorso per cassazione è fondato e va accolto;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla “commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perchè siano decise le questioni sollevate dall’Agenzia in appello e rimaste, nella sentenza cassata, impregiudicate (senza che rilevi – si precisa – il fatto che dette questioni non sono state riproposte in sede di legittimità, in quanto, come precisato da questa Corte nella sentenza n. 1566/2011, “nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio”);

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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