Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27668 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4157/14 proposto da:
MARINA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata a
margine del ricorso dall’Avv. Stefano Frizzi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Matteo Mungari in Roma, Via
Guido d’Arezzo n. 32.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– resistente –
avverso la sentenza n. 1/01/13 della Commissione tributaria di
secondo grado di Trento, depositata il 2 gennaio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
luglio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
Fatto
RITENUTO
che:
– la Marina s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2000, n. (OMISSIS) per l’anno 2001, n. (OMISSIS) per l’anno 2002 e n. (OMISSIS) per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) ha ripreso a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA, i costi e gli ammortamenti relativi ai fabbricati dedotti dalla Marina s.r.l.;
– la Commissione tributaria provinciale di Trento, riuniti i ricorsi, ha respinto le doglianze della contribuente;
– la Commissione tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello;
– la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 24 Cost., ultra ed extra petizione. Parte ricorrente evidenzia che la Commissione tributaria di secondo grado ha deciso extra petita, perchè ha accolto le ragioni dell’Ufficio per una causa petendi diversa (relativa alla qualificazione della natura del contratto), da quella (la non strumentalità del bene immobile) fatta valere con gli avvisi di accertamento e con gli atti difensivi depositati nel (Ndr: testo originale non comprensibile).
L’ufficio impositore ha sempre e solo contestato in tutti gli avvisi di accertamento e negli atti difensivi l’indeducibilità degli ammortamenti dell’immobile e dei costi effettuati dalla società ricorrente, per la specifica ragione della non assoggettabilità al regime dell’immobile strumentale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, (oggi TUIR art. 43), mai tuttavia contestando che l’indeducibilità dei costi derivasse da una diversa natura del contratto (cioè un affitto di azienda, anzichè una locazione) in essere tra la società ricorrente e la società Ambra s.r.l. La Commissione tributaria di secondo grado sarebbe così incorsa nel vizio di ultrapetizione, accogliendo le contestazioni dell’Ufficio (e rigettando le argomentazioni della ricorrente) per un motivo non dedotto dalle parti nel giudizio tributario e sul quale le stesse non si erano confrontante;
– il motivo è fondato;
– il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perchè fondata su una diversa causa petendi o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (Cass. 27 febbraio 2004, n. 3980; Cass. 4 giugno 2002, n. 8057; Cass. 17 febbraio 2001, n. 2340);
– nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha respinto le doglianze della società contribuente sulla base della qualificazione della natura del contratto con riferimento all’ipotesi di affitto di ramo di azienda, questione sulla quale non risulta che le parti si fossero confrontante, giungendo a rendere una motivazione tanto sintetica quanto di difficile comprensione con riferimento alle ragioni che hanno portato alla conferma della pronuncia impugnata, senza affrontare la questione del carattere strumentale del bene immobile;
– l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con cui si prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla mancata decisione relativa alla natura strumentale o meno del bene (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);
– la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019