Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27667 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27667 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 14509-2012 proposto da:
FIUMANO’

GIUSEPPE

C.F.

FMNGPP51E26H224C,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VINCENZO BARI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2960

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, già
ASL/10 REGIONE CALABRIA;

intimata

avverso la sentenza n. 931/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2011 R.G.N.

Data pubblicazione: 21/11/2017

1302/2005.

,1450 /20/12

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RILEVATO

che con sentenza depositata il 14.6.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria, in
parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi, ha accolto la domanda di
Giuseppe Fiumanò, dirigente di primo livello incaricato della responsabilità della
Farmacia del presidio ospedaliero di Palmi dal 1994 al dicembre 2004, di condanna
dell’A.S.L. n. 10 della Regione Calabria al pagamento del differenziale sulla

fascia dirigenziale di secondo livello (incarico di struttura complessa), respingendo le
ulteriori richieste retributive;
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Fiumanò prospettando tre
motivi di ricorso, illustrati da memoria;
che l’Azienda ospedaliera è rimasta intimata;
CONSIDERATO
che l’istanza di rinvio a nuovo ruolo, presentata dal ricorrente in data 23.6.2017, non
può accogliersi, in considerazione del rilevante carico di lavoro da cui questa Corte è
oberata e della conseguente rigorosa anticipata programmazione dei ruoli di udienza
ed in assenza di deposito di idonea documentazione che certifichi la serietà delle
trattative pendenti tra le parti;
che il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di disposizioni normative (artt.
29, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979, 52 d.lgs. n. 165 del 2001, 2126 cod.civ., 342
cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che – argomentando

a

contrario dall’art. 29, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979 – lo svolgimento di mansioni
superiori protratto oltre 60 giorni determina il riconoscimento del trattamento
retributivo differenziale spettante nell’ambito del regime della dirigenza sanitaria
articolata, in forza dell’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992, su due livelli, unificati solamente
in data successiva al d.lgs. n. 229 del 1999 (che ha apportato modifiche all’art. 15
citato);
che questo Collegio ritiene si debbano rigettare i motivi di ricorso, perché la sentenza
impugnata ha correttamente applicato i principi statuiti da questa Corte in materia di
svolgimento di mansioni superiori da parte dei dirigenti pubblici c.d. privatizzati;

retribuzione di posizione per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla

che è stato puntualizzato come la contrattazione collettiva dell’area relativa alla

1

dirigenza medica (nella specie, c.c.n.l. 30.12.1996 e 22.7.2000) ha previsto «la
graduazione delle funzioni cui è correlato il trattamento economico di posizione, che è
volto a remunerare le reali responsabilità assegnate a ciascun dirigente, a prescindere
dal livello retributivo spettante al dirigente medesimo. Con tale meccanismo
contrattuale al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse e di grado
superiore compete il trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni

che non trova applicazione la disciplina codicistica di cui all’art. 2013 sulle mansioni
del lavoratore ed in particolare quella relativa all’assegnazione di mansioni superiori,
atteso che l’operatività di tale normativa, con riferimento alla categoria unica della
dirigenza, è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e prima ancora dalle
disposizioni del D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cass. nn. 24373/2008; con riguardo
all’art. 15 ter introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1000, Cass. nn. 4690/2012, 7159/2013,
16299/2015);

che, in ogni caso, il trattamento economico specificamente legato alla differente
(ossia più o meno complessa) posizione organizzativa attribuita al dirigente all’interno
della struttura pubblica è esclusivamente la retribuzione di posizione (riconosciuta,
dalla Corte distrettuale, al Fiumanò), in quanto «il trattamento economico di posizione
è correlato alla graduazione delle funzioni dirigenziali» (art. 51 c.c.n.l. Area dirigenza
medica e veterinaria 5.12.1996, sottoscritto in data precedente l’introduzione di un
unico livello dirigenziale), mentre il diverso istituto della retribuzione di risultato è
legato ai risultati raggiunti in base agli obiettivi assegnati ed alla qualità della
prestazione individuale (cfr. artt. 65 e 66 c.c.n.l. citato);

che la contrattazione collettiva successiva all’introduzione di un ruolo e un livello
unico della dirigenza sanitaria ha espressamente sancito la inconfigurabilità della
mansioni superiori in caso di sostituzione di un dirigente responsabile di struttura
complessa (art. 18, comma 7 c.c.n.l. medesimo comparto, 8.6.2000);

che il diritto al differenziale retributivo si fonda sullo svolgimento di mansioni
superiori,

rectius

sull’attribuzione di una posizione organizzativa più complessa

rispetto al livello dirigenziale assegnato (risultata pacifica); la Corte distrettuale ha
correttamente riconosciuto lo specifico istituto (la retribuzione di posizione) che
remunera la graduazione dell’importanza e del grado di complessità della diversa

effettivamente svolte.» (Cass. n. 24373/2008);

posizione, in assenza di ulteriori invocati motivi di inadeguatezza del trattamento
economico complessivamente percepito;

che il ricorso va rigettato, nulla sulle spese del giudizio di legittimità in assenza della
controparte;

P.Q.M.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
Il Preside e
Dott. Luigi N1cioce

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La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

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