Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27667 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27667 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 9425-2009 proposto da:
CLABER SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BIANCHIN ROMEO
2013

giusta delega a margine;
– ricorrente –

885

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 11/12/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI PORDENONE;
– intimato –

TRIESTE, depositata il 28/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANGERMANO delega
Avvocato SCOGNAMIGLIO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIDUCCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1/2008 della COMM.TRIB.REG. di

Svolgimento del processo
A seguito di notifica in data 17/2/2005 di un
avviso di pagamento emesso dalla Agenzia delle

dell’imposta ed addizionale erariale per l’energia
elettrica, la società Claber spa presentava
ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di
Pordenone.
In particolare la società lamentava che il consumo
di energia elettrica derivante da un impianto
cogeneratore a gas, rilevato nel corso di
un’ispezione presso lo stabilimento della Claber in
Maniago, era addebitabile alla precedente
proprietaria dell’impianto la società New
Interplast dichiarata fallita in data 31 Maggio
2002 e che la ricorrente era entrata nella
disponibilità dell’impianto solo in data 9 aprile
2003.
La Commissione tributaria provinciale di Pordenone
con sentenza nr.125/01/05 rigettava il ricorso. Su
ricorso in appello proposto dalla Claber spa la
Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia
Giulia, con sentenza nr.1/10/08 depositata in data
28/2/2008,confermava la sentenza di primo grado.
1

Dogane di Pordenone, relativo al mancato pagamento

Avverso la sentenza

della Commissione

Tributaria regionale ha proposto ricorso per
cassazione la Claber spa con due motivi ed ha
resistito l’Agenzia con controricorso. La

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.2697 e 2729 cc nonché 53 e 55 d.lgs.
504/95 in riferimento all’art. 360 n.3 e 5 cpc
in quanto la CTR ha dichiarato provato il
quantum della pretesa relativa al consumo di
energia elettrica derivante dal cogeneratore a
gas, nonostante i decisivi elementi di prova
prodotti già in primo grado dalla società, in
particolare: inattendibilità della lettura del
contatore ed utilizzo del cogeneratore solo per
prove di funzionamento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.7 d.lgs. 546/92 in riferimento all’art.
360 n.4 cpc in quanto la CTR ha individuato la
reale misura del consumo di gas utilizzato dal
cogeneratore per produrre energia elettrica e
2

ricorrente ha presentato memoria.

di

conseguenza

l’ammontare

effettivo della produzione oggetto di imposta
senza disporre consulenza tecnica ex art.7
d.lgs. 546/92, nonostante fosse necessario
valutare elementi tecnici indispensabili alla

I due

motivi di ricorso,

da trattarsi

congiuntamente in quanto strettamente connessi,
sono infondati e devono essere respinti.
Infatti, in tema di accertamento tributario
relativo sia all’imposizione diretta, che
all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39,
primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (richiamato dal successivo art. 40 per
quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni
di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed
art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che l’inesistenza di passività
dichiarate, nel primo caso, o le false
indicazioni, nel secondo, possono essere desunte
anche sulla base di presunzioni semplici, purché
gravi, precise e concordanti, senza necessità
che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto,
il giudice tributario di merito, investito della
controversia sulla legittimità e fondatezza
dell’atto impositivo, è tenuto a valutare,
3

decisione.

e

singolarmente
gli

complessivamente,
presuntivi

elementi

forniti

dall’Amministrazione, dando atto in motivazione
dei risultati del proprio giudizio (impugnabile
in cassazione non per il merito, ma solo per

che lo sorreggono).
Qualora ritenga tali elementi dotati dei
caratteri di gravità, precisione e concordanza,
deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è
onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697, secondo coma, cod. civ.( Sez. 5, Sentenza
n. 9784 del 23/04/2010), essendo a quel punto
che deve dimostrare la sussistenza di
controindizi idonei a falsificare le prove
indiziarie altrui.

Nella fattispecie la CTR non ha ravvisato
un’idonea

prova

contraria

offerta

dal

contribuente in ordine all’utilizzo
dell’impianto ed ad un minor consumo di energia
elettrica rispetto alla quantità accertata e
tale giudizio appare insindacabile in sede di
legittimità.

4

inadeguatezza o incongruità logica dei motivi

Per quanto sopra il

ricorso

proposto

deve essere respinto con condanna alle spese
della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna la

in g 2.500,00.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 12/3/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano

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