Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27667 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7938-2017 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 18,

presso lo studio dell’avvocato EMILIO NICOLA RICCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE RAIMONDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5686/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. V.G., notaio, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5686 del 30 settembre 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Lazio, a conferma della prima decisione, ha rigettato l’impugnazione proposta da esso ricorrente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, versate in quota fissa e richieste dall’Agenzia delle Entrate in misura proporzionale, nonchè dell’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006, su atti, ai rogiti di esso notaio, di istituzione e di dotazione di un trust familiare;

2. la commissione regionale ha affermato che l’atto istitutivo del trust è “assoggettato alle imposte sulle successioni e donazioni secondo quanto previsto dal D.L. n. 262 del 2006”, art. 2, commi 47 ss., con applicazione delle aliquote e delle franchigie da determinarsi “sulla base del rapporto esistente tra il disponente ed il beneficiario finale”, come in concreto avvenuto. Ha inoltre affermato che la mancanza della relata di notifica dell’avviso era causa di mera irregolarità (laddove, nel ricorso originario e nell’atto di appello, era stato prospettato fosse causa di illegittimità dell’avviso); che l’avviso, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, era dotato di motivazione congrua perchè “conforme al predisposto modello ministeriale” e contenente l’indicazione “dei criteri di determinazione del maggior valore e di ogni altra informazione basilare sì da consentire al contribuente di esercitare compiutamente la propria difesa anche in sede contenziosa”; che, l’eccezione del notaio, secondo cui l’avviso sarebbe stato illegittimo perchè privo di valida sottoscrizione, era stata superata dall’ufficio “mediante deposito in atti dell’ordine di servizio emesso dal direttore della locale Agenzia”, dal quale emergeva che l’avviso era stato sottoscritto da funzionario investito del relativo potere; che l’eccezione di difetto di responsabilità del notaio era infondata alla luce del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma l, e art. 60 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Sostiene il ricorrente che “appare di palmare evidenza la violazione delle norme in quanto dagli atti del giudizio risulta incontestabile la mancata produzione sia della relata di notifica che della delega scritta rilasciata in capo al firmatario dell’atto impositivo” con la conseguenza che il collegio d’appello avrebbe dovuto dichiarare “l’inesistenza giuridica dell’atto impugnato”;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la mancata produzione documentale già denunciata nel precedente motivo “comporta la nullità della sentenza, non potendosi negare che tale omissione abbia inciso concretamente sulla attività di verifica ed esame del giudice regionale, nel senso proprio di averne comportato o una omissione oppure un difetto di motivazione”;

3. con il terzo motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 1132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè violazione o falsa applicazione della L. n. 286 del 2006, art. 2, commi da 47 a 49, nonchè del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5”, viene lamentato che la sentenza sia “priva dell’esposizione dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti di causa e delle giustificazioni idonee a far individuare l’iter logico-giuridico seguito e le ragioni fondanti il contenuto”; che i giudici di appello abbiano omesso di “valutare le doglianze espresse in punto di mancanza dei presupposti di fatto e diritto ai fini dell’imposta di donazione e correlative ipo-catastali in misura proporzionale”; che i giudici di appello abbiano violato la legge ritenendo applicabile agli atti istitutivo e di dotazione del triist l’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2 e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale;

4. il motivo è, quanto all’ultima doglianza, fondato. L’avviso ha avuto riferimento ad un atto istitutivo del trust e ad un atto di dotazione o provvista del trust stesso. Il primo atto ha effetti meramente preparatori, enunciativi e programmatici. Il secondo atto ha effetti traslativi e segregativi. In forza di esso il trustee viene investito delle facoltà di godere e disporre dei beni conferiti dal disponente, non a proprio piacimento – come, ex art. 832 c.c., nel caso del trasferimento in piena proprietà – ma con il limite derivanti dalla funzionalizzazione del trasferimento alla realizzazione dello scopo programmato nell’atto istitutivo.

In tema di imposizione indiretta sugli atti di istituzione e dotazione del trust, la Corte, in esito ad una assai lunga elaborazione, ha, con alcune decisioni dello scorso anno, raggiunto approdi opposti a quanto ritenuto nella sentenza impugnata. Merita ripercorrere tale elaborazione negli snodi di interesse per le questioni del caso di specie.

Con quattro ordinanze del 2015 (nn. 3735, 3737, 3886, 5322), rese in fattispecie differenti fra loro (le ordinanze n. 3735 e n. 3886 in fattispecie di trust auto-dichiarato, con funzione di garanzia a favore di istituti bancari creditori del disponente, per i cui atti di istituzione e dotazione l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura proporzionale e l’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2; l’ord. n. 3737 e la gemella ordinanza n. 5322, in fattispecie di trust di scopo, istituito da una fondazione di diritto privato al fine della riqualificazione di un complesso aeroportuale, per i cui atti di istituzione e donazione l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2), venne affermata la tesi dell’immediata tassazione in misura proporzionale dell’atto istitutivo del trust, a titolo di imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

Si legge nella massima dell’ordinanza n. 3735: “L’atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l’arricchimento di quest’ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicchè resta assoggettato all’imposta prevista dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, la quale – accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali – a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti “a causa” della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione del vincolo”. La Corte, interpretando il comma 47 del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, ritenne che rimposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto compatibili: del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50″ (così ancora l’ordinanza n. 3735, in motivazione). Dunque, la Corte affermò che il presupposto impositivo della nuova imposta “è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi”. La Corte prese posizione anche in merito alla costituzionalità della normativa così interpretata rispetto agli artt. 3 e 53 Cost.; si legge nell’ordinanza 3737: “non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacchè il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all’utilità economica, che, in quanto indirizzata ad altri, si colloca al di fuori del patrimonio del disponente (oltre che di quello del gerente). E, visto che il referente è l’utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull’utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire. Il rilievo della capacità economica, del resto, è correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti: la capacità contributiva, ha chiarito la Consulta, è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l’obbligazione è correlata (…) La materiale percezione dell’utilità, ossia, secondo la tradizionale impostazione, l’arricchimento, appartiene all’esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell’individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie”.

Alle ordinanze del 2015 si allineò la sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482, anch’essa nel senso che l’atto istitutivo del trust integra in sè il presupposto imponibile ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, (che, ribadì la Corte, è espressione della “volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione”). Sul piano della costituzionalità fu detto che l’atto negoziale istitutivo del vincolo denota una capacità contributiva e giustifica la tassazione a prescindere dalla “identificazione di un qualche “utile” o “vantaggio” percepito da un soggetto e quindi – ad esempio-… (d)alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio…. L’atto negoziale (istitutivo del vincolo) esprime infatti una capacità contributiva ancorchè non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno. La gran parte della tassazione indiretta colpisce, del resto, la manifestazione di ricchezza e non (necessariamente) l’arricchimento. Anche nella compravendita l’imposta di registro coinvolge la manifestazione di ricchezza delle parti, senza che si indaghi se ed in quale misura esse abbiano tratto dall’operazione vantaggio economico; che ben può non sussistere se i beni sono ceduti a prezzo di mercato. Mentre l’arricchimento vero e proprio potrà se mai essere inciso sotto il profilo della plusvalenza”. In sostanza, sulla base di un ravvisato parallelismo tra imposta sulle donazioni e imposta di registro, venne considerata legittima la tassazione dell’istituzione del vincolo ritenendosi che esso, quale indice, o meglio, quale elemento di emersione di una situazione economica di “vantaggio” e dunque di capacità contributiva, fosse sufficiente a giustificare l’imposta.

Nel dicembre 2015, con le sentenze n. 25478, n. 25479 e n. 25480 -alle quali si sono poi conformate la n. 975 del gennaio 2018 e la n. 15469 del 13 giugno 2018 -, relative a situazioni pregresse all’entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 e ss., e riguardanti l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ad un atto di costituzione e dotazione di un trust, venne affermato che “In caso di costituzione di un “trust” a titolo gratuito, espressione di liberalità, secondo la disciplina “ratione temporis” vigente in epoca anteriore al 3 ottobre 2006, non si applica il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poichè il trasferimento dei beni al “trustee” ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, sicchè il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario” (così, in massima, l’ordinanza n. 25478; identiche le ordinanze 25479 e 25480). La sentenza n. 975 è così massimata: “Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale”. Le sentenze in esame, sotto altro profilo, spostano il momento di applicazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, all’atto del trasferimento dal trustee al beneficiario finale.

La tesi, al tempo maggioritaria, propugnata dalle ordinanze del 2015 nn 3735, 3737, 3886 e 5322 e dalla sentenza n. 4482 del 2016, non fu condivisa dalla sentenza del 26 ottobre 2016, n. 21614, la quale, sebbene relativa a trust auto-dichiarato, contiene l’affermazione di valenza generale per cui “il conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento è all’evidenza impossibile, perchè del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta, che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari” e da ciò dedusse che “per l’applicazione dell’imposta su donazioni e successioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”. La sentenza respinse la tesi delle ordinanze del 2015 e dalla sentenza n. 4482 del 2016, riguardo al significato della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47 e ss., affermando che “l’unica imposta espressamente istituita è stata l’imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la scontata conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”. E ciò, in considerazione della ratio e di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 e ss. art. 2: la ratio venne individuata nella volontà del legislatore di evitare che “un’interpretazione restrittiva dell’istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinati mediante il richiamo all’abrogato D.Lgs. n. 346 del 1990 potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie di recente introduzione come quella dei vincoli di destinazione, e quindi niente affatto presa in considerazione dall’abrogato D.Lgs. n. 346 del 1999”; l’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 53 venne ritenuta ostare ad un’imposta che, non essendo un’imposta semplicemente d’atto (“come per l’essenziale è per es. quella di registro”), non abbia relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva quale non è espressa dal trasferimento dei beni o diritti al trustee in quanto trasferimento non pieno e non definitivo.

Con la sentenza del 30 maggio 2018, n. 13626, la Corte, in primo luogo, per un verso e in dichiarato dissenso rispetto alle ordinanze del 2015, affermò di condividere l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 21614 del 2016 (secondo cui il D.L. n. 262, art. 2, comma 47 ss., non aveva creato un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione ma assoggettato alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni anche i vincoli di destinazione, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimaneva quello stabilito dal D.Lgs. n. 346, art. 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari); in secondo luogo e per altro verso, affermò tuttavia che l’imposta prevista dal testo unico n. 346 del 1990 in tanto è applicabile al trasferimento a favore dell’attuatore, in quanto tale trasferimento realizzi un incremento stabile, misurabile in moneta, del patrimonio dell’attuatore medesimo, il che non avviene in caso di trust autodichiarato.

Con l’ord. 5 dicembre 2018, n. 31445 (a cui sono esattamente conformate le ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31446 e 15 gennaio 2019, n. 734), la Corte tornò a sottolineare -in linea la sentenza n. 25478 del 2015, nonchè alle pronunce n. 21614 del 2016 e n. 975 del 2018- che l’atto di trasferimento del bene dal settlor al trustee è un atto a titolo gratuito e non determina effetti traslativi pieni e definitivi con la conseguenza che detto atto è sòggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale, sicchè il presupposto per l’applicazione delle suddette imposte in misura proporzionale si manifesta solo con il trasferimento successivo, dal trustee al beneficiario, ove oneroso; dichiarò di aderire alla tesi per cui il presupposto applicativo del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, non può essere ravvisato nella costituzione di vincoli di destinazione in sè e per sè (come sostenuto dalle ordinanze nn. 5322, 3886, 3737 del 2015) essendo l’intentio legis del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, quello (individuato nella sentenza n. 21614 del 2016) di evitare che “un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata, mediante il richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 del 1990 possa dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso sia stato collocato all’interno di una fattispecie di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione”; affermò che vi sono tuttavia ipotesi nelle quali il trust ha carattere sin da subito traslativo ossia realizza, sia pure per il tramite del passaggio al trustee, un trasferimento dei diritti in favore di un terzo, unico e ben individuato, senza alcuna previsione di eventuale ritorno dei beni al settlor ed a tali ipotesi va applicata l’aliquota di volta in volta prevista in ragione dei rapporti tra disponente e beneficiario; concluse che occorre “valutare caso per caso, soprattutto nel trust auto-dichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale (conformemente alla sentenza n. 21614/2016)… Se il trasferimento dei beni al trustee ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo dei beni dal trustee al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale”. In estrema sintesi, dunque, e come è bene espresso, in riferimento all’imposta di donazione, dalla massima ufficiale (“Poichè l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”), l’atto di dotazione del trust dà luogo ad imposizione sulle donazioni o ad imposizione sui trasferimenti in misura proporzionale se il trust, non auto-dichiarato o anche auto-dichiarato, è traslativo, cioè determina il passaggio definitivo dei beni, pur se attraverso il trustee, al beneficiario. Nei termini della ordinanza in oggetto, trust traslativo è quello in cui l’atto di costituzione e di dotazione determina automaticamente il definitivo passaggio dei beni e diritti dal trustee al beneficiario finale. La Corte non precisò quando il trust potesse avere carattere traslativo nei, termini sopra detti, quali fossero, cioè, le ipotesi avute presenti, non elusive, compatibili con l’ontologica transitorietà dell’attribuzione dei beni al trustee, di immediato trasferimento definitivo dei beni al beneficiario.

Ulteriore sviluppo nella giurisprudenza della Corte è stato dato dall’ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1131, in cui venne ulteriormente consolidato l’orientamento per cui che i vincoli di destinazione non sono automaticamente tassabili ai sensi della L. n. 286 del 2006, art. 2, ma lo sono solo se determinano un trasferimento dei beni e diritti a titolo liberale e definitivo, dovendosi quindi, da un lato, escludere la tassazione del trust all’atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al trustee è gratuito ma non liberale e soprattutto è provvisorio e non definitivo), dall’altro lato, attendere il successivo trasferimento in favore di soggetti beneficiari. Con questa ordinanza venne superata la distinzione tra trust traslativo o non traslativo, venne negato in radice che la tassazione potesse essere legata all’atto istitutivo in sè o all’atto di dotazione mancando in entrambi l’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva ex art. 53 Cost..

Con le decisioni che segnano l’approdo dell’evoluzione della propria giurisprudenza (le sentenze nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16705/2019, 22754/2019, oltre ad altre conformi), la Corte:

– ha confermato (quanto già affermato a partire da Cass. 21614/2016 e. poi da Cass. 1131/2019 ossia) che l’atto di istituzione del trust non è, in sè, presupposto dell’imposta di cui alla L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, la quale, a sua volta, non è un’imposta nuova ma è l’imposta sulle donazioni da applicarsi, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”. A tale conferma la Corte è pervenuta sulla base di considerazioni di ordine costituzionale che riprendono ed ampliano quelle già svolte da Cass. 21664/2016 e da Cass. 1131/19 e che, per quanto riguarda, l’atto istitutivo “puro” si sostanziano in ciò: questo atto ha un contenuto solo programmatico e non comporta alcun incremento di ricchezza per chicchessia;

ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1954 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (C.Cost. ord. 394/08). Non è stato condiviso l’orientamento iniziale secondo cui nella “costituzione del vincolo” era da ravvisarsi un autonomo indice di ricchezza idoneo di giustificare la tassazione (Cass., sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sez. VI, ord. 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., sez. VI, 7 marzo 2016, n. 4482);

– ha affermato che per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 11, parte prima o art. 4, parte seconda, e in forza del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, quale atto “che non importa trasferimento di proprietà di beni”), ed è, per l’imposta sulle donazioni, “neutro” (ferma restando l’applicazione dell’imposta sulle donazioni all’atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l’atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell’imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria; in questo caso l’attribuzione del ricavato della liquidazione del fondo non sarà tassato, la tassazione con l’imposta di registro e trattandosi di immobili, con le imposte ipotecaria e catastale, dovendo appuntarsi invece sugli atti di liquidazione). Per le imposte ipotecaria e catastale si è confermata l’impostazione risalente alla pronuncia n. 25478/15 e ribadita nella pronuncia n. 975/2018 per cui l’atto di dotazione determina effetti traslativi non definitivi e non pieni ma transitori e limitati dal vincolo di destinazione allo scopo del trust, dacchè l’applicazione delle suddette imposte in misura fissa e non proporzionale, essendo l’applicazione in misura proporzionale prevista per la trascrizione di atti “che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi” (D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa all.; in accordo con il D.Lgs. cit., art. 1 e art. 10, comma 2). La neutralità quanto all’imposta di donazione deriva dalle considerazioni di ordine costituzionale ricordate sopra (al precedente alinea) e che si arricchiscono, in riferimento all’atto istitutivo che comporti anche un vincolo su specifici beni o diritti (sia cioè un atto istitutivo e di dotazione), delle considerazioni seguenti: l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separazione dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; simile utilità, peraltro, non concreta, di per sè, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee risolvendosi, dal lato del conferente, in una auto-restrizione del potere di disporre mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione); è fallace l’affermazione per cui la prescelta interpretazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, ne comporterebbe la sostanziale abrogazione giacchè, ritenendosi necessario l’arricchimento, l’aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d’essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie; il senso dell’articolo è infatti quello di evitare “che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie tutto sommato di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione”, e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” D.Lgs. n. 346 cit..” (Cass. n. 21614/16). Nè, in senso contrario, rispetto alla interpretazione adottata può sostenersi che quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il trust, lo ha fatto espressamente, come nel caso del trust di disabilità ai sensi della L. n. 112 del 2016, ex art. 6, perchè la determinazione dei presupposti dell’imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento a contrario; inoltre, va considerato che la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016 ben può avere ritenuto di dover comunque esentare in modo puntuale dall’imposta il trust in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47;

– ha superato la tesi (sostenuta pur con impostazioni diverse da Cass. 13626/2018 e da Cass. 31445/2018) secondo cui il regime di tassazione dell’atto di dotazione dipende dalla “effettività” del trasferimento. Il trasferimento (di cui ha senso parlare solo in caso di trust non auto-dichiarato) è sempre effettivo nei confronti del trustee ma è limitato e temporaneo, non pieno e, come tale, non integra il presupposto applicativo delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale nè il presupposto dell’imposta sulle donazioni (per la quale ultima mancherebbe, del resto, anche il presupposto di un immediato e definitivo arricchimento in capo a chicchessia);

– ha superato la tesi per cui possono esservi casi di trust che realizzano un immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale (Cass. 31445/2018) perchè un trust di tale genere non sarebbe un trust ma una donazione semplice.

In continuità con i suddetti arresti, da ultimo, in fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la Corte ha affermato: “In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale” (Cass. 23 aprile 2020, 8082);

7. alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della sentenza impugnata, la costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di imposta ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006 e le formalità inerenti la segregazione di immobili in trust non comportano l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale;

8. il terzo motivo di ricorso va, per quanto precede, accolto in parte. Difetta l’interesse del ricorrente a che il Collegio spenda argomenti a dimostrazione della non corrispondenza delle altre doglianze formulate con il medesimo motivo, al contenuto della sentenza impugnata. Restano anche assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso;

9. la sentenza impugnata deve essere cassata e poichè non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario;

10. le spese sono compensate stante il fatto che l’orientamento giurisprudenziale cui si aderisce si è consolidato solo nel corso del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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