Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27666 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18369/13 proposto da:

B.I., rappresentato e difeso in forza di procura

speciale rilasciata a margine del ricorso dall’Avv. Raffaele Reale,

presso il cui studio in Bari alla Via Egnatia n. 15 è elettivamente

domiciliato.

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/8/13 della Commissione tributaria regionale

della Puglia, depositata il 2 gennaio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

luglio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Fatto

RITENUTO

che:

– B.I. ha impugnato la cartella di pagamento per l’anno di imposta 2004, con cui Equitalia Etr S.p.a. – a seguito di ruolo emesso dall’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Bari, Ufficio Controlli – gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 34.466,09 dovuta a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP, IVA, INPS e interessi correlati, oltre che per sanzioni pecuniarie e spese di notifica;

– la Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza, ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata legittimamente notificata, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa;

– il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) con riferimento all’art. 140 c.p.c., alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4. Parte ricorrente evidenzia l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale nella parte in cui, pur condividendo le doglianze dell’appellante in ordine alla ricezione della raccomandata informativa restituita al mittente con l’annotazione “trasferito”, ha ritenuto ininfluente il vizio sia sotto il profilo della previsione di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sia sotto il profilo del rispetto di un efficace diritto di difesa. Se il perfezionamento della notifica per quanto attiene il “notificante” si ha per eseguito decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al medesimo art. 8, comma 2, quest’ultimo non fa alcun riferimento alla fattispecie del mancato recapito dell’avviso di raccomandata per “trasferimento” del destinatario e, come tale, il perfezionamento della notifica per il notificante deve essere necessariamente integrato con il perfezionamento della notifica anche nei confronti del destinatario. Nella fattispecie, il destinatario non ha mai ricevuto l’avviso perchè restituito al mittente in quanto il destinatario sarebbe risultato “trasferito”, circostanza non vera. Si evidenzia inoltre che non vi sarebbe prova in atti che l’ufficiale postale si sia accertato che il destinatario avesse cambiato residenza, dimora o domicilio mentre, al contrario, vi è prova che il destinatario è sempre stato – e lo è tutt’ora – residente all’indirizzo nel quale è stato spedito l’avviso, restituito al destinatario inspiegabilmente con la dicitura “trasferito”;

– il motivo è infondato;

– la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è stata effettuata correttamente.

Gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare:

a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario;

b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito;

c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

– a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324);

– ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza;

– nel caso di specie, una volta disposto il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario, ed effettuata l’affissione alla porta dell’avviso di deposito – come accertato dal giudice di prime cure e come risulta dalla pronuncia impugnata -, l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito è avvenuto il 17 dicembre 2009, per cui la notifica – in mancanza di prova della ricezione effettiva – si è perfezionata, per il destinatario, all’esito del compimento degli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, non richiedendosi la sua effettiva ricezione. Del tutto indifferente è dunque l’annotazione con cui è stata registrata la restituzione del plico raccomandato contenente l’avviso ex art. 140 c.p.c., essendo la notifica avvenuta presso il domicilio del contribuente che – come specificato in ricorso – è sempre stato residente nel luogo ove l’avviso è stato spedito;

– resta assorbita la doglianza riguardante la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, essendo stato l’avviso di accertamento ritualmente notificato;

– il ricorso deve essere pertanto respinto e le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico del contribuente;

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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