Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27666 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27666 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 14134-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013

857

CARRESE DAMIANO;
– intimato –

sul ricorso 16100-2008 proposto da:
CARRESE DAMIANO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 11/12/2013

.4

IANNIELLO NICOLA, che lo rappresenta e difende con
procura speciale notarile del Not. Dr.ssa ENRICA
ERMINI in ROMA, rep. n. 1350 del 20/02/2013;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
intimato

avverso la sentenza n. 1/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato IANNIELLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza 13.2.2006 n. 45 della Commissione tributaria provinciale
di Roma veniva annullato l’avviso di accertamento in rettifica nonché la

Carrese Damiano in relazione alla revisione del valore della merce
(motociclo) importata dagli USA, indicato nella dichiarazione doganale in
data 10.1.1994.
L’appello principale proposto dalla Circoscrizione doganale di Roma 1
era dichiarato inammissibile -con conseguente declaratoria di
inammissibilità anche dell’appello incidentale proposto dal contribuentecon sentenza 16.1.2008 n. 1 della Commissione tributaria della regione
Lazio.
I Giudici di appello, rilevato che l’Ufficio doganale con nota
31.10.2006 prot. 63895, indirizzata al Giudice di prime cure, aveva
comunicato di aver disposto -con atto in data 18.10.2006- lo sgravio del
credito erariale d cui alla cartella di pagamento impugnata, instando per la
estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del
contendere, hanno ritenuto che tale comportamento processuale integrasse
il difetto di interesse alla proposizione dell’appello, in quanto l’Ufficio
(almeno così sembra doversi interpretare la difficoltosa struttura lessicale
della motivazione) si era spontaneamente determinato all’annullamento in
via di autotutela e non, invece, in quanto vincolato dall’obbligo
conformativo scaturente dalla decisione di primo grado, trovando riscontro
tale conclusione anche in mancanza della allegazione della autorizzazione
alla impugnazione cui all’art. 52 comma 2 Dlgs n. 546/1992.

I
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Stef.

vieri

relativa cartella di pagamento aventi ad oggetto il maggior dazio dovuto da

Tale sentenza veniva impugnata per revocazione dall’Ufficio delle
Dogane Roma 1 -in punto di errore percettivo sulla esistenza del
documento contenente la autorizzazione all’appello- e veniva altresì
impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Dogane.

Il giudizio di revocazione in grado di appello veniva definito dalla

dichiarativa della inammissibilità del ricorso in quanto proposto
tardivamente nonché in quanto carente di interesse in considerazione, sia
della pendenza del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza,
che della non decisività del fatto erroneamente percepito attesa la diversa
“ratio decidendi” sulla quale era fondata la sentenza revocanda.

Con il ricorso per cassazione la Agenzia delle Dogane ha impugnato la
sentenza di appello deducendo sei vizi di legittimità.
Ha resistito con controricorso il contribuente proponendo contestuale
ricorso incidentale affidato ad un motivo e depositando anche memoria
illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

0. I ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima
sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

0.1

La eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa

impugnazione di statuizione della sentenza di appello costituente autonoma
“ratio decidendi” , proposta dalla parte resistente, è infondata.

2
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Co
t
Stefano 1vieri

Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 25.2.2009 n. 50

La sentenza di appello ha infatti dichiarato inammissibile l’impugnazione
dell’Ufficio esclusivamente per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.,
rilevando che, anteriormente alla notificato dell’atto di appello l’Ufficio
doganale aveva disposto lo sgravio della cartella di pagamento opposta e
dunque era ormai venuto meno l’interesse dell’Amministrazione finanziaria
a proseguire il giudizio per ottenere una decisione di merito sul rapporto

di autorizzazione alla proposizione della impugnazione ex art. 52comma 2
Dlgs n. 546/92 (indipendentemente dalla assoluta irrilevanza dello stesso in
considerazione sia dell’espresso riferimento contenuto nella norma ai soli uffici
periferici del Dipartimento delle Entrate ed agli uffici del territorio, sia della
consolidata giurisprudenza della Corte che ha ritenuto implicitamente abrogata tale
disposizione a far data dalla istituzione delle Agenzie fiscali: Corte cass. V sez.
22.9.2006 n. 20516; id. V sez. 12.10.2007 n. 21473) è stato utilizzato dai Giudici

di merito non in funzione definitoria della lite ma solo come ulteriore
argomento logico di convincimento in ordine al riconoscimento della
effettiva volontà dell’Amministrazione di nn voler proseguire il giudizio
per cessata materia del contendere. Coerentemente a tale contenuto
dispositivo della sentenza di appello, i Giudici di merito, investiti del
ricorso per revocazione hanno, infatti, dichiarato inammissibile tale
impugnazione in quanto volta a far valere un errore percettivo che nn aveva
condizionato la decisione della sentenza fondata sulla esclusiva “ratio
decidendi” della sopravenuta carenza di interesse alla prosecuzione del
giudizio di appello.

1. Il primo motivo con il quale si censura la sentenza di appello per aver
sussunto la manifestazione di volontà dell’Ufficio doganale espressa nella
nota 31.10.2006 nello schema del difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
anziché nello schema della acquiescenza tacita ex at. 329 comma 1 c.p.c. è
inammissibile ed infondato.
3
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Còtlkt.
Stefano O ivieri

tributario controverso. L’elemento della mancata “allegazione” dell’atto

1.1 E’ inammissibile in quanto la censura relativa alla differente
applicazione dello schema legale processuale nel quale sussumere la
fattispecie, ove anche dovesse ritenersi corretta, non immuterebbe
comunque l’esito del giudizio di appello, atteso che entrambe le norme
processuali indicate conducono ad una pronuncia in rito (di inammissibilità;

sindacato di merito. Ed infatti costituisce principio di diritto costantemente
affermato da questa Corte, quello secondo cui l’interesse all’impugnazione,
che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire
-sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa,
dall’art. 100 c.p.c.- va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile

alla parte dall’eventuale accoglimento della impugnazione e non può
consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una
questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è
inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si
deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non
spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e
che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo
pratico (cfr. Corte cass. sez. lav. 23.5.2008 n. 13373; id. sez. lav. 10.11.2008 n.
26921; id. H sez. 25.6.2010 n. 15353, che confermano il precedente orientamento:
Corte cass. I sez. 8.8.2003 n. 11969, id. III sez. 26.7.2005 n. 15623; id. I sez.
19.5.2006 n. 11844).

2. Gli altri motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
strettamente interdipendenti:

– con il secondo motivo si censura la sentenza di appello per vizio di
eccesso di pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 4)
c.p.c., con riferimento alla rilevazione ex officio della “acquiescenza totale”
4
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

di improponibilità) volta a precludere l’accesso dei motivi di gravame al

della Amministrazione finanziaria, sebbene tale eccezione fosse da ritenere
rimessa in via esclusiva alla parte interessata (eccezione in senso stretto) e
questa non l’avesse tempestivamente proposta;

– con il terzo motivo la Agenzia impugna la sentenza di appello per vizio
di violazione dell’art. 329 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c.

quanto i Giudici di merito avrebbero dichiarato la inammissibilità dell’atto
di appello per intervenuta acquiescenza alla decisioni primo grado sul
presupposto della erronea sussunzione nello schema legale della
acquiescenza della volontà espressa dalla Amministrazione nella nota
trasmessa in data 31.10.2006 alla segreteria del primo giudice con la quale
veniva comunicato lo sgravio delle somme portate dalla cartella di
pagamento n. 097 2006 01 51359161, e contestualmente presentata istanza
di dichiarazione della estinzione del giudizio per intervenuta cessazione
della materia del contendere, atteso che tale condotta non presentava il
carattere della univocità, in quanto dettata unicamente dalla opportunità di
evitare la condanna alle spese del giudizio avvalendosi del disposto dell’art.
46 comma 3 Dlgs n. 546/1992;

– con il quarto motivo viene svolta la medesima critica di cui al motivo
precedente, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione ex art. 360co 1
n. 5 c.p.c. sul punto controverso della inequivocità del comportamento
abdicativo;

– con il quinto motivo

si censura la sentenza per insufficiente

motivazione ex art. 360co l n. 5 c.p.c. laddove ha ritenuto il comportamento
della Amministrazione doganale spontaneo anziché vincolato dalle
statuizioni della sentenza di primo grado, sull’erroneo presupposto che tale
5
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

e l’art. 49 Dlgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360co l n. 3 c.p.c., in

vincolatività scaturirebbe esclusivamente dal giudicato e non anche dalla
esecutività della sentenza di primo grado

– con il sesto motivo si censura la contraddittorietà della motivazione
della sentenza della CTR laddove, da un lato, si affermava che lo sgravio
era stato disposto in esecuzione della sentenza di primo grado e, dall’altro,

piena discrezionalità della Amministrazione doganale.

3. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibile il terzo motivo ed
infondato il sesto motivo.
Il terzo motivo (error juris) è ithute~tts~e± in relazione di
ontologica incompatibilità con il quarto motivo (error facti), in quanto
entrambi diretti a contestare l’errore di valutazione compiuto dai Giudici di
merito nella valutazione degli effetti negoziali riconducibili alla nota
dell’Ufficio doganale trasmessa in data 31.10.2006. Il vizio di violazione
di legge implica infatti un errore interpretativo che si riflette sulla
fattispecie normativa astratta applicata al caso concreto correttamente
apprezzato e rilevato, mentre il vizio logico di motivazione ha per oggetto
l’errore a monte della valutazione giuridica, venendo ad incidere sulla
ricostruzione della fattispecie concreta come risultante dai fatti allegati e
provati nel corso della istruttoria (cfr. Corte cass. Il sez. 29.4.2002 n. 6224; id.
I sez. 22.2.2007 n. 4178; id. III sez. 7.5.2007 n. 10295; id. sez. lav. 26.3.2010 n.
7394; id. sez. lav. 16.7.2010 n. 16698; id. I sez. 23.9.2011 n. 19443).

Nella

specie la critica rivolta alla sentenza attiene all’esame ed alla valutazione
del contenuto negoziale del documento acquisito al giudizio, e dunque alla
rilevanza probatoria decisiva che deve o meno essere riconosciuta alle
dichiarazioni contenute nello stesso ai fini della “successiva” operazione di
sussunzione della fattispecie concreta nello schema legale ritenuto
6
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

C
Stefan

st.
ieri

che lo sgravio era stato effettuato in conseguenza di scelte rimesse alla

applicabile. Ne segue che la censura del vizio di legittimità risulta
correttamente formulata in relazione al parametro dell’ aLt. 360co 1 n. 5)
viuok-r, -r-g
c.p.c. (quarto motivo), mentre ineetteitailtik èk q–iiella formulata ai sensi
dell’art. 360co l n. 3) c.p.c. (terzo motivo).
Il sesto motivo è infondato, non risultando dalla lettura della sentenza la
contraddittorietà logica prospettata dalla ricorrente. I Giudici di merito

esecuzione della sentenza n. 45/47/06 di codesta Commissione
Tributaria…”), non come riconoscimento di un obbligo giuridico di
conformazione alle statuizioni della sentenza (sussistente, secondo la CTR,
solo in caso di giudicato), ma come libera condivisione ed accettazione di
tali statuizioni, specificando che lo sgravio era stato disposto in autotutela e
dunque in base ad una scelta eminéntemente discrezionale della
Amministrazione. L’argomentazione motivazionale, indipendentemente
dalla valutazione della correttezza giuridica, è pertanto immune dai
contrasti logici denunciati.

3.1 La Agenzia ricorrente deduce il vizio di nullità processuale (per
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato:

secondo motivo), sul presupposto che il Giudice di appello abbia ravvisato,
nella nota con la quale si comunicava lo sgravio, una condotta diretta
inequivocamente a dimostrare la “acquiescenza totale” alla sentenza di
primo grado, rilevando che la CTR non avrebbe potuto rilevare tale
inammissibilità in difetto di eccezione proposta dal contribuente.

3.2 Rileva il Collegio che se in astratto la tesi della ricorrente trova
riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha affermato la natura di
“eccezione in senso stretto” della improponibilità della impugnazione ex
art. 329 comma I c.p.c. limitatamente alla ipotesi della “acquiescenza
7
RG n. 14134+16100/2008
Ag.Dogane c/Carrese Damiano

hanno infatti interpretato l’incipit della nota di trasmissione 31.10.2006 (“In

totale” (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 4930 del 05/06/1987; id. Sez. 3,
Sentenza n. 4913 del 20/05/1999; id. Sez. L, Sentenza n. 8940 del 19/06/2002), in

concreto la censura si palesa infondata in quanto in quanto basata su un
presupposto -inammissibilità dell’appello per acquiescenza totale ex art.
329 c.p.c.- che non emerge direttamente dalla sentenza della CTR
impugnata, la quale si è limitata a statuire la inammissibilità della

c.p.c., rilevando che il provvedimento di sgravio era stato adottato in data
anteriore alla proposizione della impugnazione con la conseguenza che,
intervenuta la cessazione della materia del contendere, veniva meno
l’interesse a proporre l’appello.
Ne segue che correttamente la CTR laziale ha rilevato “ex officio”
l’evento sopravvenuto determinativo della cessazione della lite (cfr. Corte
cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 10/02/2003; id. Sez. U, Sentenza n. 18047 del
04/08/2010; id. Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del 25/07/2012).

4. Fondati sono invece il quarto ed il quinto motivo.
Il dictum del Giudice di appello trova fondamento in una sintetica
motivazione che, se apparentemente potrebbe indurre in errore nella
qualificazione dello sgravio come comportamento concludente dimostrativo
della “acquiescenza” alla sentenza di primo grado (avendo l’Ufficio
“ritenuto di condividerla”), trova invece ragione nella rilevata assenza di

vincoli giuridici a dare attuazione alla sentenza di prime cure, e nella
considerazione del provvedimento di sgravio disposto in autotutela come
fatto rilevante in sé, sufficiente a determinare la carenza di interesse delle
parti ad una decisione sul rapporto controverso, ipotesi questa riconducibile
al fenomeno della “cessazione della materia del contendere”.

Osserva il Collegio che la volontà di non impugnare -che può essere
espressa anche attraverso condotte inequivocamente significative- e che
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RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

impugnazione per insussistenza dell’interesse ad impugnare ex art. 100

integra la acquiescenza ex art. 329 c.p.c. (norma richiamata nel processo
tributario dall’art. 49 Dlgs n. 546/1992) non può essere confusa con il fatto

determinativo della sopravvenuta

“cessazione della materia del

contendere” (art. 46 Dlgs n. 546/1992): ed infatti mentre l’acquiescenza ex
art. 329 c.p.c. implica la “accettazione” (espressa o tacita per “facta
concludentia” in ordine alla rinuncia di avvalersi delle impugnazioni) delle

Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 23379 del 09/11/2007; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
11769 del 11/07/2012) e più esattamente il “proposito di non contrastare gli

effetti giuridici della pronuncia” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 6050 del
26/04/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 23379 del 09/11/2007; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 1963 del 10/02/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012), ad un

diverso effetto giuridico tende, invece, la allegazione della parte volta ad
introdurre nel giudizio un fatto sopravvenuto idoneo a determinare la
“cessazione della materia del contendere” (evento impropriamente unificato dal
Legislatore del processo tributario -per economia dei mezzi normativi- nell’art. 46
Dlgs n 546/1992, al diverso fenomeno della estinzione del giudizio), atteso che in

tale caso si ritiene che sia venuto meno l’originario conflitto di interessi e
che il rapporto giuridico, pertanto, non necessiti più di una
regolamentazione “ab externo”, dettata dalle statuizioni emesse
dall’autorità giurisdizionale (rendendosi inattuale il regolamento di interessi
disposto con la sentenza di merito eventualmente pronunciata nel giudizio:
tale effetto distingue il fenomeno in esame da quello della “estinzione del
giudizio”, in quanto risulta evidentemente incompatibile con la
disposizione dell’art. 310co2 c.p.c. che fa salve, invece, proprio le sentenze
di merito pronunciate nel corso del giudizio, incompatibilità che deve
necessariamente essere riconosciuta anche nel giudizio tributario le volte in
cui sia dichiarata la “estinzione del giudizio per cessazione della materia del
contendere” ex art. 46 Dlgs n. 546/92), rimanendo quindi del tutto estranea
a tale vicenda la manifestazione negoziale di “accettazione” -prevista
9
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

statuizioni rese dalla sentenza volte a regolare il rapporto controverso (cfr.

invece all’art. 329 comma 1 c.p.c.- e la conseguente consolidazione degli
effetti della sentenza di merito eventualmente pronunciata in primo grado
(nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia rilevata dal Giudice
della impugnazione questi dovrebbe, pertanto, annullare o cassare senza rinvio la
sentenza impugnata, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di
una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti:

13109 del 25/07/2012).

Tanto premesso la critica rivolta dalla Agenzia delle Dogane coglie nel
segno, tanto se -in astratta ipotesi- riferita ad una pronuncia di
inammissibilità dell’appello per acquiescenza, quanto se -come in concretoriferita ad una dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del
contendere, dovendo rilevarsi che :
il presente giudizio ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti dal
contribuente avverso: a) l’avviso di rettifica n. 93285, in data
30.12.2003, relativo al maggior dazio di € 1.028,18 ed impugnato dal
contribuente con ricorso notificato in data 24.3.2004 (ne. princip. pag.
1); b) la cartella di pagamento n. 097 2005 01074422 55 di €

1.082,29 avente ad oggetto la riscossione del predetto dazio

(cfr.

controric. pag. 2) anche questa impugnata dal contribuente ma con

ricorso “depositato il 12.10.2005” (come risulta dalla lettura della
sentenza della CTP n. 45 del 2006)

dalla lettura della nota dell’Ufficio trasmessa in data 31.10.2006
prot. 63895 (trascritta a pag. 5 e 12 ricorso principale) risulta che lo
sgravio è stato disposto in relazione alla somma portata dalla diversa
cartella di pagamento n. 097 2006 01 51359161 relativa (come risulta,
non dalla nota che tace sul punto, ma dal ricorso principale pag. 3 e 4) alla

riscossione della sanzione pecuniaria di € 628,04 ed impugnata dal
contribuente con distinto ricorso notificato il 26.10.2006 (trascritto a
10
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Còùst.
Stefano bflvieri

Corte cass. Sez.. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011; id. Sez.. 5, Ordinanza n.

pag. 3 del ric. principale) introduttivo di altro giudizio pendente tra le

stesse parti (e dell’esito del quale né le parti , né i Giudici di merito fanno
menzione): tale sanzione risulta essere stata irrogata con atto di

contestazione di illecito tributario ex art. 303co3 TULD, notificato il
14.1.2006 ed avverso il quale il contribuente sembrerebbe aver
depositato, nel giudizio avente invece ad oggetto l’atto impositivo,

Il collegamento istituito dalla CTR laziale tra l’atto di sgravio -riferito
alla sanzione pecuniaria, oggetto di altro giudizio- e la impugnazione in
appello proposta nel diverso giudizio avente ad oggetto il tributo, appare
evidentemente del tutto arbitrario sotto il profilo della congruenza logica in
quanto, senza alcuna giustificazione in fatto o diritto, si vengono a trasporre
gli effetti preclusivi della impugnazione -determinati dallo sgravio della
sanzione e rilevanti quindi esclusivamente in quel giudizio- al differente
giudizio in cui discute del diverso rapporto tributario avente ad oggetto il
dazio alla importazione.
La eventuale definizione della controversia relativa alla irrogazione della
sanzione non può, infatti, spiegare alcun effetto di acquiescenza od
implicita rinuncia al tributo fatto valere in diverso giudizio in quanto l’atto
di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al
procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono (vedi,
in prospettiva rovesciata dalla parte del contribuente: Corte cass. Sez. 5, Sentenza n.
17529 del 12/10/2012).

La sentenza di appello si palesa, in ogni caso, inficiata dai vizi logici
denunciati, anche nel caso in cui i Giudici di merito avessero inteso
desumere, non dal fatto oggettivo dell’intervenuto sgravio della sanzione,
ma invece dalla espressione lessicale dell’incipit della comunicazione
trasmessa dall’Ufficio il 31.10.2006 (“In esecuzione della Sentenza n.
11
RG n. 14134+16100/2008
Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Ct
Stefan

est.
ieri

una memoria integrativa in data 14.3.2006.

45/7/06 di codesta Commissione Tributaria,

questa Direzione con atto

prot. n. 61259 del 18.10.2006 ha disposto lo sgravio del credito erariale di
cui alla cartella di pagamento……”), gli effetti preclusivi della

impugnazione nel giudizio avente ad oggetto il rapporto tributario.
Se, infatti, la immediata esecutività della sentenza tributaria di primo
grado di annullamento dell’atto impositivo è limitata, dall’art. 68 comma 2

un tributo non dovuto o di importo eccedente quello accertato in sentenza,
da ciò non consegue, quale deduzione logica necessitata, che eventuali
condotte, compatibili con la pronuncia di annullamento emessa dalla CTP,
tenute dalla parte pubblica, integrino per ciò stesso una “spontanea
adesione” alla sentenza ovvero “fatti idonei a determinare la cessazione
della materia del contendere”, con conseguenti effetti preclusivi della
impugnazione.
E’ sufficiente al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di
legittimità secondo cui lo sgravio della cartella di pagamento -disposto in
provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al
contribuente- non implica in senso univoco accettazione tacita della
sentenza, in quanto comportamento che può risultare fondato anche sulla
mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei
successivi atti di esecuzione, non producendo pertanto, di per sé solo, alcun
effetto sull’atto presupposto, nel caso in cui tale atto prodromico non sia
stato, a sua volta, annullato in autotutela (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n.
27082 del 18/12/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 2826 del 07/02/2008; id. Sez. 3,
Sentenza n. 24547 del 20/11/2009 ; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.

1963 del

10/02/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012; id. Sez. 5, Ordinanza n.
21385 del 30/11/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 24064 del 28/12/2012; id. Sez. L,
Sentenza n. 698 del 14/01/2013)

Nella specie allo sgravio della cartella, portante la somma liquidata a
titolo di sanzione, non è seguito alcun annullamento in autotutela dell’atto
12
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

st.
Co
Stefano 1eri

Dlgs n. 546/1992, alla sola ipotesi in cui il contribuente abbia corrisposto

di contestazione irrogativo di sanzione, ciò che esclude certamente effetti
preclusivi all’eventuale impugnazione della sentenza di primo grado
concernente l’atto di contestazione dell’illecito ed irrogazione della
sanzione, ma che -ancor più- esclude ogni traslazione di effetti preclusivi
alla impugnazione proposta dall’Ufficio doganale -nel diverso giudizio
avente ad oggetto il tributo- avverso la sentenza di primo grado che aveva

cartella di pagamento.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in considerazione
dei vizi logici riscontrati inidonei supportare la pronuncia di
inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Ufficio doganale, con
conseguente rimessione della causa al Giudice di rinvio affinché proceda
all’esame del merito dei motivi di gravame della impugnazione principale.

L’accoglimento del ricorso principale determina l’ammissibilità del
ricorso incidentale affidato dal contribuente ad un unico motivo con il quale
censura la sentenza della CTR laziale per violazione dell’art. 333 c.p.c. e
falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c., in reazione all’art. 360col n. 3 c.p.c.,
nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile anche l’appello
incidentale -che aveva investito la sentenza di prime cure sul capo relativo
alla compensazione delle spese di lite- sull’erroneo presupposto di una
relazione di condizionamento necessario esistente tra la impugnazione
principale e quella incidentale.

Il motivo è fondato.

13
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Con st.
n
Stefano

annullato l’avviso di rettifica del dazio alla importazione e la relativa

Nel sistema processuale vigente, l’impugnazione proposta per prima
determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono
confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia
mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione
simultanea; mentre, le impugnazioni successive alla prima, pur se
irritualmente proposte nella forma dell’impugnazione principale, assumono

tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece,
impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del
proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo
autonomo e diverso della domanda).
Dal predetto criterio ordinatorio, funzionale alla unitarietà e speditezza
del processo, non deriva una situazione di condizionamento o dipendenza
tra gli atti di impugnazione, che permangono autonomi e debbono essere
valutati, quindi, distintamente in relazione alla verifica dei presupposti
processuali e delle condizioni di ammissibilità e procedibilità, difettando
sotto tale aspetto nessi di interdipendenza tali che la inammissibilità della
impugnazione principale si comunichi automaticamente anche alla
impugnazione, con l’unica eccezione espressamente prevista dalla norma
dell’art. 334 c.p.c. in cui la impugnazione incidentale sia stata proposta
tardivamente, trovando giustificazione la norma processuale nel venir
meno, nei confronti della parte che ha impugnato tardivamente del
potenziale pregiudizio derivante dalla l’impugnazione principale che metta
in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale l’altra
parte aveva prestato acquiescenza (cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007
n. 24627).

In conseguenza il ricorso incidentale deve essere accolto con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla
14
RG n. 14134+16100/2008
ric. Ag.Dogane c/Carrese Damiano

Coi
s
Stefano I ieri

necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali

tSENTF r ‘
Al

‘1 •

CTR della regione Lazio affinché pronunci sul motivo di gravame
incidentale.

P.Q.M.
La Corte :
– dispone la riunione dei ricorsi principale ed incidentale;

sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione
tributaria della regione Lazio per nuovo esame e liquidazione delle spese
del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 11.3.2013

– accoglie il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa la

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