Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27666 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28380-2016 proposto da:

MPO&PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA, C.I., con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANGELO

PISANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) MILANO.

UFFICIO TERRITORIALE MILANO (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2770/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.I. e “la s.p.a. MPO & Partners Professional Trustee”, rispettivamente in qualità di disponente e di trustee del trust denominato (OMISSIS), ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2770/2016 del 11 maggio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha rigettato l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, versate in quota fissa e richieste in misura proporzionale con aliquote del 2% e dell’1%, nonchè dell’imposta di donazione, su atto registrato l'(OMISSIS), di istituzione e dotazione del trust sopradetto avente come beneficiari finali familiari della disponente;

2. la sentenza, per quanto concerne (ciò che ancora interessa ossia) le imposte ipotecaria e catastale, è motivata con l’affermazione per cui “l’avviso di liquidazione oggetto di causa, nel quale è stata applicata l’imposta ipocatastale con aliquota proporzionale dovuta ex lege sul valore dei beni immobili (Euro 273.603,70) deve ritenersi corretto, posto che nella fattispecie in esame l’istituzione del trust ha comportato il trasferimento di beni immobili in capo al trustee”;

3. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, violazione dell’art. 53 Cost” (primo motivo di ricorso) e “violazione e falsa applicazione dell’art. 832 c.c.”, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato il carattere traslativo dell’atto di istituzione del trust e così l’applicabilità dell’imposte ipotecaria e catastale nella misura pretesa dall’Agenzia;

2. i motivi, suscettivi di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi, sono fondati.

Questa Corte, con le sentenze n. 25478, n. 25479 e n. 25480 del dicembre 2015, riguardanti l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ad atti di costituzione e dotazione di trust non autodichiarati, statuì che “In caso di costituzione di un “trust” a titolo gratuito, espressione di liberalità… non si applica il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poichè il trasferimento dei beni al “trustee” ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, sicchè il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario” (così la pronuncia massimata n. 25478; di identico tenore la seconda e la terza pronuncia, non massimate); con l’ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31445 (a cui sono esattamente conformate le ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31446 e 15 gennaio 2019, n. 734), resa in fattispecie relativa ad un trust con scopo liquidatorio sul quale l’Agenzia delle Entrate aveva preteso l’imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella fissa auto-liquidata, la Corte si allineò alla sentenza n. 25478 del 2015 col dire che l’atto di trasferimento del bene dal settlor al trustee è un atto a titolo gratuito e non determina effetti traslativi pieni e definitivi con la conseguenza che detto atto è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all’imposta di registro sia alle imposte ipotecaria e catastale (ed aggiunse che il presupposto per l’applicazione delle suddette imposte in misura proporzionale si manifesta solo con il trasferimento successivo, dal trustee al beneficiario, ove oneroso); con le decisioni n. 975 del gennaio 2018 e n. 15469 del giugno 2018, venne ancora ribadito che “Il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale”; da ultimo, la Corte, con le decisioni che segnano l’approdo dell’evoluzione della propria giurisprudenza su vari temi riguardanti la tassazione indiretta sugli atti istitutivi e di dotazione del trust (sentenze nn. 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16705/2019, 22754/2019, oltre ad altre conformi), ha affermato che l’atto di dotazione determina effetti traslativi non definitivi e non pieni ma transitori e limitati dal vincolo di destinazione allo scopo del trust, dacchè l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, essendo l’applicazione in misura proporzionale prevista per la trascrizione di atti “che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi” (D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa all.; in accordo con il D.Lgs. cit., art. 1 e art. 10, comma 2);

3. alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della sentenza impugnata, le formalità connesse all’atto di costituzione e dotazione del trust denominato (OMISSIS) non comportano l’applicazione delle imposte ipocataria e catastale in misura proporzionale;

4. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha riferimento alle imposte ipotecaria e catastale. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, cosicchè la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso;

5. le spese sono compensate in ragione del recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale cui si è aderito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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