Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27665 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27665 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 19167-2015 proposto da:
PICARELLA MATTEO MASSIMO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio
dell’avvocato MARIA BERNETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LORENZO VANNATA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AUTOSERVIZI ROCCO S.R.L., in persona del legale
2017
2906

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. BETTOLO 9, presso lo studio
dell’avvocato MAURO BOTTONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FELICITA PUGLIESE, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 638/2014 della CORTE D’APPELLO

di POTENZA, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 360/2014.

R.G. n. 19167/15

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 9.1.15 la Corte d’appello
di Potenza rigettava – per quel che rileva nella presente
sede – il gravame di Matteo Massimo Picarella contro la

in cui tale pronuncia, pur dichiarando illegittimo il
licenziamento intimato il 18.1.06 dalla Rocco S.r.l. al
Picarella medesimo, non ne aveva disposto la reintegra
nel posto di lavoro supponendo la mancanza di apposita
domanda in tal senso, per l’effetto rigettando il gravame
anche in punto di riliquidazione del risarcimento del
danno;
che per la cassazione della sentenza ricorre Matteo
Massimo Picarella affidandosi ad un solo articolato
motivo;
che la Rocco S.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che

l’unico articolato motivo di ricorso denuncia

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., degli artt. 2 e 8 legge n. 604 del 1966 e degli artt.
18 e 35 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui la
sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che
l’attore non avesse chiesto, quale effetto della protestata
illegittimità del licenziamento intimatogli, la reintegra nel
posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 cit. e il conseguente
risarcimento del danno;
che il motivo è fondato, atteso che per antica e costante
giurisprudenza l’interpretazione della domanda non è
legata a formule sacramentali, ma deve essere operata

sentenza n. 96/14 del Tribunale di Lagonegro, nella parte

R.G. n. 19167/15

in base alla lettura complessiva dell’atto nella sua
interezza, considerati il contenuto sostanziale dell’atto
medesimo, la natura della vicenda descritta e,
soprattutto, la finalità che la parte intende perseguire col

10.2.2010 n. 3012; Cass. 13.9.2006 n. 19670; Cass.
4.8.06

n.

17760;

Cass.

20.10.05

n.

20322;

Cass.

28.7.05 n. 15802; Cass. 15.12.03 n. 19188); ciò è tanto
vero che nessuno dubita che la domanda possa essere
formulata anche implicitamente od indirettamente
quando risulti coerente e connessa con la causa petendi
e, nondimeno, essere oggetto di pronuncia
giurisdizionale (cfr., ad es., Cass. 14.11.11 n. 23794;
Cass. 26.9.11 n. 19630; Cass. 10.2.10 n. 3012; Cass.
18.1.06 n. 830, via via fino a risalire a Cass. 23.2.77 n.
817);
che,

invece, la Corte territoriale si è limitata a

considerare le conclusioni del ricorso di primo grado,
quelle dell’atto d’appello e la domanda di attribuzione
dell’indennità sostitutiva del preavviso senza però tenere
conto alcuno della richiesta di reintegra e del correlato
risarcimento del danno ex art. 18 cit. pur contenuta nel
corpo di entrambi gli atti;
che, in conclusione, il ricorso è da accogliersi e la
sentenza da cassarsi con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Salerno, che dovrà pronunciarsi sulla
domanda di reintegra nel posto di lavoro e di
conseguente risarcimento ex art. 18 legge n. 300 del
1970 (nel testo previgente, applicabile ratione temporis,

provvedimento chiesto in concreto (cfr., ex aliis, Cass.

n. 19167/15
rispetto alla novella di cui all’art. 1 legge n. 92 del 2012)
avanzata da Matteo Massimo Picarella;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Salerno cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27.6.17.

R.G.

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