Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27665 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27665 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PIVETTI MARCO

Data pubblicazione: 11/12/2013

R.G.N. 14019/2009

SENTENZA

R.G.N. 14022/2009

sul ricorso 12968-2009 proposto da:
R.G.N.

14027/2009

R.G.N.

14031/2009

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
R.G.N. 14033/2009

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
R.G.N. 14037/2009

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Rep.

contro

2013
479

Ud 11/02/2013

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
PU

C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13067-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E

– intimato –

sul ricorso 13169-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13171-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &

C. SAS;

C. SAS;

intimato

sul ricorso 13174-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13177-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13189-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13193-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI &
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 13190-2009 proposto da:

sul ricorso 14019-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E
C. SAS;

intimato

sul ricorso 14022-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E
C. SAS;
– intimato –

sul ricorso 14027-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

contro

contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E
C. SAS;

intimato

sul ricorso 14031-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E
C. SAS;

intimato

sul ricorso 14033-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E
C. SAS;
– Intimato –

sul ricorso 14037-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI DI RAIMONDO RAIMONDI E

– intimato –

avverso le sentenze n. 28/2008, n. 26/2008, n.
22/2008, n. 25/2008, n. 21/2008, n. 23/2008, n.
27/2008, n. 20/2008, n. 24/2008, depositate il
07/04/2008; n. 54/2008, n. 56/2008, n. 53/2008, n.
55/2008, n. 57/2008, depositate il 07/07/2008; n.
67/2008 depositata il 22/07/2008 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/02/2013 dal Presidente e Relatore
Dott. MARCO PIVETTI;
La Corte sentite le parti che non si oppongono
dispone la riunione dei ricorsi, 12968/09, 13067/09,
13169/09,

13171/09,

13174/09,

13177/09,

13189/09,

13190/09,

13193/09,

14019/09,

14022/09,

14027/09,

14031/09, 14033/09, 14037/09;
udito per i ricorrenti l’Avvocato FIDUCCIA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

C. SNC;

Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorsi.

1. La Società RAIMONDI SILVESTRI SPEDIZIONI s.a.s. si è
opposta con 15 distinti ricorsi ad altrettante sanzioni amministrative ad
essa irrogate dall’Agenzia delle dogane per aver pagato in ritardo alcuni
diritti doganali per il versamento dei quali era stato concesso alla società
un differimento a seguito della prestazione di una garanzia fideiussoria da
parte di un terzo.
La società sosteneva che la norma richiamata dall’agenzia – e cioè
l’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997 – era inapplicabile alla
materia doganale alla quale era invece applicabile l’articolo 10 del decreto
legislativo 473 del 1997. Sosteneva anche che le norme del TU n. 43 del
1973 non prevedevano sanzioni per il ritardato pagamento ma solo
l’applicazione degli interessi di mora.
L’Agenzia delle dogane sosteneva la propria tesi affermando
chel’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997, data la sua ampia
formulazione , riguardava la riscossione dei tributi di ogni genere e specie
e che la violazione contestata non poteva essere qualificata come
meramente formale.
La Commissione tributaria provinciale e quella regionale hanno
condiviso le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria
regionale, in particolare, ha osservato che l’articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 471 del 1997 è norma inserita in un testo normativo
recante riforma delle sanzioni tributarie in materia di imposte dirette ed
IVA e contenente la disciplina di aspetti non riferibili alle imposte
doganali. Ha inoltre rilevato che l’Amministrazione finanzi tria, nei casi in
esame, era comunque tutelata dalla fideiussione accesa a garanzia del
debito per il quale il contribuente ave a chiesto la dilazione, per cui, nei
casi di ritardo o inadempimento da parte dei debitore contribuente, a
quest’ultimo si sostituiva il fideiussore senza che si producesse quindi
alcun danno per l’erario. La commissione di secondo grado sottolineava
infine che la legislazione fiscale si era progressivamente voluta nel senso
di escludere la sanzionabilità di violazioni meramente formali non
suscettibili di a:Tr’rare danno o pericolo per l’erario.
Contro tali sentenze l’Agenzia delle dogane ha proposto altrettanti
ricorsi. La co-tr(-)arte non ha partecipato al giudizio di caà7ione.
2. I rico—i (iscritti ai nn. 1296R,13067,13169, 13171, 13174,
13177, 13 18e_ 13190, 13193, 14019, 14022, 14027, 14031, 14033 e
.ssere riuniti in ragione dell’identità delle parti e delle
14037) possix
18125 del 2005).
questioni in es r»tate (cfr. CA MUMS Sez

1

FATTO E DIRITTO

4. I ricorsi dell’Agenzia delle dogane sono pienamente fondati.
Deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha più
volte affermato che il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le
sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in
generale, per tutti i tributi, e il sistema sanzionatorio è integrato con le
disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell’imposta
di consumo sul gas. Trovano quindi applicazione sia l’art. 13 del d.lgs. n.
471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione
amministrativa, sia l’art. 3, n. 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo
vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il
ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e
non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità
funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e
reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora). Così
Cass. n. 23517 del 12/09/2008 , Cass. n. 8553 del 14/04/2011,
n. 18140 del 04/08/2010 ; n. 14303 del 19/06/2009).
Con riferimento agli argomenti testuali spesi delle sentenze
impugnate deve rilevarsi che il titolo del decreto legislativo 471 — per quel
che può valere — non menziona solo la materia delle imposte dirette e
dell’IVA, ma anche distintamente e specificamente le sanzioni in materia
di riscossione. Per quanto riguarda la rilevanza della prestata fideiussione,
appare sufficiente richiamare le modifiche apportate all’articolo 13 in
esame dall’ articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2000, che
espressamente prevede l’ipotesi del ritardato pagamento di crediti tributari
assistiti da garanzia personale o reale riducendo la sanzione e così
confermando l’applicabilità della sanzione stessa.
Infine deve essere esclusa la qualificabilità della violazione in esame
come violazione meramente formale, posto che il ritardo nell’adempimento
suscettibile di essere considerato importante o non impostante ma non può
esservi dbbi che si tratti di inadempimento dell’obbligazione sostanziale e
non di violazione delle formalità del rappo

2

3. I ricorsi sono stati tempestivamente e correttamente notificati al
domicilio eletto dal contribuente. Con riferimento ai primi 8 deve essere
notato che il giorno 25 maggio 2009 cadeva di lunedì con conseguente
differimento dei termini cadenti nei due giorni precedenti. La notifica è
stata correttamente eseguita al domicilio eletto risultante dalla sentenza
impugnata (cfr. ex multis Sez. Un. 12593 del 1993).

I ricorsi debbono quindi essere accolti e le cause possono essere
decise nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma secondo, zod.proc.civ.

dispone la riunione delle cause indicate nella precedente narrativa;
accoglie i ricorsi dell’Agenzia delle dogane e di conseguenza cassa
le sentenze impugnate;
decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi proposti dalla
società;
condanna quest’ultima alle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi euro 5.000, oltre a 500 euro per spese e compensa tra
le parti le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2013

DIC 2013

P.Q.M.

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