Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27664 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24810/2014 R.G. proposto da:

SVILUPPO AGRICOLO BIANCHINO s.r.l., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avvocato Michele Fiorino (PEC

michelefiorino2.avvocatinapoli.legalmail.it) e con domicilio eletto

presso il ridetto procuratore in Napoli via G. Carducci n. 42;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 2258/1/14 depositata il 03/03/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

03/07/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la gravata sentenza la CTR partenopea accoglieva l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermava la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2005;

– contro detta sentenza ricorre il contribuente con atto affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente accolto l’appello dell’ufficio mentre avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno;

– il motivo è inammissibile;

– l’inammissibilità discende dal difetto di autosufficienza, poichè il ricorrente (che sostiene non aver l’Ufficio impugnato con effetto devolutivo pieno la sentenza della CTP, con conseguente intangibilità della sua statuizione relativa alla rilevanza nel presente giudizio di una avvenuta regolarizzazione della posizione del contribuente per mezzo di istanze di correzione che avrebbero dissipato i dubbi relativi all’indicazione di codici tributo errati) non trascrive l’intero atto di appello dell’Erario; in tal modo questa Corte non è messa in grado di verificare se con esso si è o meno correttamente e integralmente impugnata la pronuncia di primo grado;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e il contenuto delle istanze di correzione dei codici tributo (la cui esistenza è pacifica) che se correttamente recepite dall’Ufficio avrebbero impedito l’insorgenza della inesistente utilizzazione di crediti non spettanti;

– il mezzo è strettamente connesso con il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza di secondo grado per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR ritenuto incapiente in credito IVA 2004 senza prendere in esame le istanze relative ai codici tributo di cui sopra; la corretta attribuzione dei versamenti operati con codici errati, in concreto, avrebbe reso capiente il credito e quindi legittima la sua compensazione;

– i motivi possono quindi esaminarsi congiuntamente, e sono fondati;

– come si evince dalla sentenza impugnata, la CTR ha ben compreso che “l’intera controversia è relativa all’esatta individuazione dell’importo delle compensazioni effettuate con il codice tributo 6099”; altrettanto chiaramente ha percepito che “con istanza del 28/12/2005 la società comunicò di avere erroneamente utilizzato i codici tributi (OMISSIS)/(OMISSIS)/(OMISSIS) con conseguente correzione degli archivi informativi dell’Agenzia delle Entrate”;

– tali affermazioni consentono di perimetrare con chiarezza il thema decidendum, che era ed è incentrato sulla fondatezza di tali istanze, non direttamente sulla vicenda relativa al credito recuperato con la cartella (OMISSIS), impugnata e non ancora definitivamente annullata nè confermata;

– orbene, se questo era l’oggetto del giudizio, è evidente che proprio “l’utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2004” andava determinato; e in primo luogo andava verificato proprio se i versamenti che secondo il contribuente erano stati oggetto dell’errata indicazione dei codici tributi andavano o meno ricompresi nel credito compensato, una volta indicati con il codice corretto e quindi emendati dall’errore; in altre parole era necessario ricostruire il credito corretto verificando per primi i codici tributo e i versamenti corrispondenti, non e quantomeno non solo l’esistenza anche di altri crediti;

– il quarto motivo, che si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la CTR ritenuto ammissibile l’appello dell’Ufficio, sebbene i motivi dello stesso non fossero specifici, è infondato;

– infatti, nel concreto il secondo giudice ha esaminato nel merito i motivi in parola, e conseguentemente li ha ritenuti adeguati quanto a specificità;

– pertanto, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e la sentenza deve essere cassata.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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