Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27664 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27664 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 22968-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappre ie pro tempore, lettivamente
dondelilút ,D. In I-MMA, VIA M 2B, pte330 le .9t1.2din

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta

e

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

PRIMIERO ANNALISA;
– intimata –

2895

avverso la sentenza n. 867/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il
764/2010.

13/10/2011 R.G.N.

Data pubblicazione: 21/11/2017

dita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 22 giugno 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle.
Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila, giudice del lavoro, con sentenza del 29
settembre – 13 ottobre 2011, ha accolto parzialmente l’appello proposto

che aveva accolto la domanda di Annalisa Primiero – confermando la
statuizione di nullità del termine apposto al contratto a tempo
determinato decorrente dal 2 maggio 2003, con conseguente ripristino
del rapporto e limitando la condanna della società alla corresponsione,
in favore della Primiero, delle retribuzioni maturate dalla data della
messa in mora, detratto quanto percepito dalla lavoratrice in altre
occupazioni;
Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta
pronuncia censurandola con plurimi motivi, numerabili
complessivamente in quattro, di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,
c.p.c. in relazione all’art. 1 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e chiedendo,
in ogni caso, l’applicazione dell’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del
2010, ai fini della determinazione del risarcimento del danno;
Annalisa Primiero è rimasto intimata.
Poste italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ritenuto che:
i primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati
stante la loro stretta connessione;
la Corte di appello de L’Aquila ha affermato l’illegittimità della causale
cd. sostitutiva, ricorrente nella specie, essendo la Primiero stata assunta
“ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere
sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
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da Poste italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo –

stituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al
servizio di recapito/smista mento e trasporto presso il Polo
corrispondenza Abruzzo/Molise assente con diritto alla conservazione del
posto di lavoro nel periodo dal 2.05.2003 al 30.9.2003” (tanto risultando
dal contenuto del ricorso di Poste italiane s.p.a. e non contestato) in
quanto, pur nell’adesione all’orientamento giurisprudenziale di cui a Sez.

determinato non è specificata la ragione dell’assenza (ferie, malattia,
maternità) del personale da sostituire;
i primi due motivi di gravame sono fondati, avendo questa Corte
affermato, sin dal 2010, con riferimento alla causale che l’onere di
specificazione delle ragioni sostitutive è

“correlato alla finalità di

assicurare la trasparenza e la veridicità della causale dell’apposizione del
termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto,
nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita
ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica,
occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi
legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni
stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa,
le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (Cass.
n. 1576 e n. 1577 del 2010, seguite da numerose altre quali, più di
recente, n. 1246 del 2016 e n. 9129 del 2017, richiamanti la sentenza
n. 107 del 29.5.2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata dal giudice remittente con

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L. n. 1577 del 2010 e successive, nella causale del contratto a tempo

riferimento all’interpretazione, resa dalle pronunce di questa Corte,
dell’onere di specificazione);
la Corte di appello di L’Aquila, nella sentenza impugnata, ha ritenuto
necessaria l’indicazione della ragione dell’assenza del personale che a
mezzo del contratto a tempo determinato si intendeva sostituire ma ciò

di questa Corte ha più volte ritenuto governare la materia (Sez. L n.
10068 del 2013: “l’onere di nell’atto scritto costituisce
una perimet razione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una
vasta gamma di esigenze aziendali – di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o aziendale -, a prescindere da fattispecie predeterminate.
Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto
per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla
legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel
momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il
venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più
standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui
il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione
risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo
giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e
ragionevolezza. Con riferimento specifico alle ragioni di , pertanto, il contratto a termine se In una situazione
aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a
consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e
ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale
complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore
assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia
occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della

non risulta coerente con il principio di cd. elasticità che la giurisprudenza

ecificità può ritenersi soddisfatto con la verifica della corrispondenza
quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine
per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che
per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo
dell’assunzione”);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 11
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, sollevate in relazione agli articoli 3 e
77, primo comma, della Costituzione, ed ha osservato che: anche
nell’ordinamento previgente la regola dell’indicazione del nominativo del
lavoratore sostituito non era assoluta e inderogabile; il d.lgs. n. 368/01
ha introdotto una disciplina generale in materia di cause giustificatrici
dell’apposizione del termine al contratto di lavoro destinata a subentrare
a quella risultante dalla combinazione dell’art. 1 della legge n. 230/62
con l’art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, mentre già quest’ultima
disposizione, ammetteva che, per il tramite delle clausole della
contrattazione collettiva, potessero essere stipulati contratti a tempo
determinato per esigenze sostitutive senza la necessità d’indicare nel
documento negoziale il nominativo del dipendente sostituito; cosicché
l’interpretazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/01, come accreditata dalla Corte
di Cassazione nel solco dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale,
non segna una inversione di tendenza neppure rispetto alla disciplina
precedente ed anzi si giustifica in quell’ottica di armonizzazione e
coerenza sistematica cui risponde l’inserimento delle esigenze
sostitutive nella nuova previsione generale delle ragioni a fronte delle
quali il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato a tempo
determinato;
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, esprimendosi sulla
compatibilità comunitaria della normativa in oggetto (sentenza del 24
giugno 2010, in causa C- 98/09), ha riaffermato il principio che anche il
primo ed unico contratto a termine rientra nell’ambito di applicazione
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inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza n. 107/2013 ha dichiarato

della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro ad essa allegato;
correlativamente, la stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto che un
intervento del legislatore nazionale come quello in questione, ancorché
elimini l’obbligo datoriale d’indicare nei contratti a tempo determinato,
conclusi per sostituire lavoratori assenti, il nome di tali lavoratori e í
motivi della loro sostituzione e prescriva, in sua vece, la specificazione

possibile, ma neppure viola la clausola della direttiva n. 8.3., che vieta
una riduzione del livello generale di tutela già goduto dai lavoratori;
nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che l’indicazione – nel testo del
contratto di lavoro a tempo determinato – delle mansioni che la Primiero
doveva disimpegnare, in quanto assunta in sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro – con compiti di
recapito, smistamento e trasporto, in una con l’individuazione della zona
di espletamento delle stesse (Polo corrispondenza Abruzzo e Molise), e
la perimetrazione del periodo di espletamento di esse (coincidente
sostanzialmente con i mesi estivi dell’anno 2003), dovessero essere
adeguatamente valutate dalla corte territoriale, ai fini dell’accertamento
della sussistenza o meno del requisito di specificità previsto dall’art. 1
d.lgs. n. 369, del 2001, avuto riguardo al suddetto grado di elasticità,
senza che potesse essere introdotto l’ulteriore requisito dell’indicazione
della causale (ferie, malattia, maternità) dell’assenza del lavoratore
sostituendo;
l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta l’assorbimento
degli ulteriori, tra i quali quello relativo all’applicazione dell’art. 32 della
I. n. 183 del 2010, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata
alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà
alla regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio.

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per iscritto delle ragioni del ricorso a siffatti contratti, non solo è

P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le
spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di

Il presidente

IL CANG LUERE
Maria P

Cassazione, sezione IV lavoro, in data 22 giugno 2017.

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