Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27664 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. R.G. 27397/06 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Barcati Giovanni Maria, con studio in Treviso, piazza Borsa

1, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SE.GA., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Poma 4, presso lo studio dell’avv. Baliva Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Guglielmo Ferrerò del Foro di Treviso,

come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso fa sentenza n. 1469/05 della Corte d’Appello di Venezia,

emessa il 26.4.05, depositata il 29.8.05.

udito l’avv. Toraldo (in delega) per il controricorrente;

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24.11.2011 dal

consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dott. FIMIANI

Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del settembre 2002, respinse l’opposizione proposta dalla Mobilcavaso s.n.c. e dai soci illimitatamente responsabili D.A., T.G., A.S., R.A., A.G., B.V., P.M.C., Sa.Da. e Se.Ga., avverso l’atto di precetto loro notificato, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ad istanza di S.G., ex amministratore della società, per ottenere il pagamento della somma di L. 366.249.320, pretesa a titolo di compenso per l’attività prestata.

Per ciò che nella presente sede ancora interessa, il giudice adito ritenne che i soci, con scrittura privata del 16.3.98, si fossero impegnati in proprio nei confronti del precettante e che pertanto non potessero avvalersi del disposto dell’art. 2304 c.c.. Il gravame proposto dai soccombenti avverso la decisione fu accolto dalla Corte d’Appello di Venezia che, con sentenza del 29.8.05, dopo aver respinto l’eccezione svolta dal S., di inammissibilità, per nullità della procura, dell’appello avanzato da alcuni soci, rilevò nel merito che, nonostante qualche ambiguità, un’interpretazione complessiva delle clausole della citata scrittura – che richiamava in premessa il rapporto sociale, dava atto dell’accordo raggiunto da tutti i soci in ordine alla quantificazione del compenso ed autorizzava l’amministratore a prelevare la somma riconosciutagli dalle casse sociali – induceva a qualificarla come delibera societaria, avente contenuto analogo a quella previsto dall’art. 2364 c.c., n. 3 per le società di capitali e, conseguentemente, ad escludere che gli appellanti avessero assunto nei confronti dell’ex amministratore un obbligo di pagamento personale e diretto, ulteriore rispetto a quello che loro incombeva nella qualità di soci illimitatamente responsabili della Mobilcavaso s.n.c..

S.G., transatta fa lite con tutte le controparti ad eccezione di Se.Ga., ha proposto, nei soli confronti di quest’ultimo, ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Se.Ga. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, S.G., denunciando violazione dell’art. 83 c.p.c., e art. 163 c.p.c., comma 3, si duole del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Rileva che la procura alle liti apposta a margine dell’atto introduttivo del gravame non recava l’indicazione del nominativo del Se., nè, tantomeno, la sua sottoscrizione e sostiene che, poichè il difensore aveva invece attestato di essere legittimato a promuovere l’appello in virtù di tale mandato, la Corte di merito ha errato nel ritenere l’impugnazione validamente proposta in forza della precedente procura, rilasciata a margine dell’atto di opposizione a precetto, con la quale il Se. autorizzava il medesimo difensore ad assisterlo anche nei successivi gradi del giudizio.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra molte, in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 12714/011, nonchè Cass. n. 25810/09, 19975/05, 8985/03), la nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l’inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, in quanto il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sè un’implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita. Va aggiunto che il principio, vale, a maggior ragione nel caso, verificatosi nella specie, in cui il difensore abbia richiamato, nell’atto d’appello, una procura in realtà mai sottoscritta dal cliente e dunque da ritenersi, più che nulla, inesistente: tale richiamo, in mancanza di un nuovo mandato, sostitutivo del precedente, che abiliti l’avvocato alla rappresentanza processuale, si risolve infatti in un mero errore materiale, dal quale non può certo derivare il venir meno della manifestazione di volontà già espressa dalla parte nel primo grado del giudizio. 2) Col secondo motivo, il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte d’Appello, pur dando atto dell’ambiguità nella formulazione della convenzione, abbia escluso che in base ad essa i soci della Mobilcavaso s.n.c. avessero assunto personalmente l’obbligo di pagamento del compenso, contestualmente rinunciando al beneficium excussionis. Osserva a riguardo che la scrittura precisava che “i soci sono venuti nella determinazione di corrispondere all’amministratore un compenso forfettario per l’opera svolta fino al 31.12.1988 ed un compenso mensile …” e che, da un’attenta esegesi del documento, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, doveva dedursi che anche costoro erano parti del rapporto obbligatorio. Rileva, inoltre, che la Corte territoriale, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 2043 c.c., si è posta in contraddizione con il giudice del provvedimento monitorio, il quale, se egli fosse stato munito di un titolo azionabile solo verso la società, non avrebbe potuto emettere il decreto anche nei confronti dei singoli soci. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.

Va in primo luogo rilevato che la contraddittorietà nella quale si sostanzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intrinseca alla motivazione censurata, mentre l’eventuale contraddizione fra la decisione impugnata ed una diversa, emessa fra le stesse parti sui medesimi fatti controversi, va fatta valere attraverso altri rimedi (sospensione di uno dei giudizi, in attesa della definizione di quello ritenuto pregiudiziale, ovvero – nel caso di passaggio in giudicato di una delle due pronunce – revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5).

Non risulta, d’altro canto, che nel corso del processo sia stata dibattuta la questione – non rilevabile d’ufficio da questa Corte – dell’ammissibilità dell’opposizione a precetto, siccome fondata su ragioni inerenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziario, che avrebbero potuto essere fatte valere solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per il resto, va osservato che il motivo non solo difetta del requisito dell’autosufficienza (in quanto, benchè il giudice d’appello abbia interpretato la convenzione nel suo complesso, riporta unicamente la frase posta a premessa della scrittura), ma neppure rivolge specifiche critiche alla motivazione sulla quale si fonda la decisione censurata. Esso si risolve, pertanto, nella richiesta del ricorrente, non ammissibile in sede di giudizio di legittimità, di sostituire all’interpretazione della convenzione data dalla Corte di merito la propria personale interpretazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a Se.Ga. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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