Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27663 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27663 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 22952-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2894

PIERAMICO CLAUDIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 873/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 28/10/2011 R.G.N. 501/10.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 22 giugno 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle;
Rilevato che:
– il Tribunale di Teramo, giudice del lavoro, ha accolto la domanda
proposta da Claudio Pieramico nei confronti di Poste Italiane S.p.a., volta

contratto inter partes, ottenendo la conversione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro, e la riammissione in servizio del lavoratore;
– avverso tale decisione proponeva appello Poste Italiane S.p.a;
la Corte di Appello de L’Aquila, sezione lavoro, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha accolto parzialmente l’appello, disponendo che
dalle somme dovute a titolo di risarcimento del danno sia detratto
“l’aliunde perceptum” risultante dalla documentazione in atti, ed ha
confermato nel resto la pronuncia impugnata;
– per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Poste Italiane
S.p.a., deducendo quale primo motivo: “violazione e falsa applicazione
norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e dell’articolo 1 d.lgs. n. 368/2001,
nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) e omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5)” in quanto la corte
territoriale avrebbe erroneamente interpretato sia la disciplina prevista
dal d.lgs. n. 368/2001 (art. 1), sia la pronuncia della Corte Costituzionale
214/2009, per cui la nullità della clausola non può derivare dal semplice
e testuale tenore del contratto individuale di lavoro essendo essa
conforme alla disciplina vigente e correlata ad elementi sufficientemente
oggettivi ricavabili dalle indicazioni del contratto;
– quale secondo motivo Poste Italiane S.p.a. ha dedotto la “violazione e
falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 in relazione alla
Direttiva comunitaria 99/70/CE e all’accordo quadro concluso
dall’UNICE, dal CEP e dal CES (art. 360 n. 3 c.p.c.)” avendo la corte
territoriale errato nel ritenere che l’interpretazione del d.lgs. n.
368/2001 proposta Poste italiane s.p.a. avrebbe provocato una

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a far dichiarare la nullità, ovvero la illegittimità, del termine apposto al

riduzione della tutela dei lavoratori a termine risultando contraria ad un
obbligo posto dall’ordinamento sovranazionale comunitario;
– quale terzo motivo Poste Italiane S.p.a. ha dedotto la “omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli
artt. 12 disp. legge in generale, art. 1419 c.c., art. 1 d.lgs. n. 368/2001

incorsa in error in iudicando, laddove ha ritenuto che l’art. 5, commi 2,
e 3, e l’art. 4, del d.lgs. n. 368/2001 sia applicabile analogicamente
anche al caso di insussistenza dei requisiti sostanziali per l’assunzione a
termine;
– quale altro motivo Poste Italiane S.p.a. ha dedotto la “violazione o falsa
applicazione degli artt. 414 c.p.c. e 420 c.p.c., in relazione all’articolo
2697 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360
n. 3 e 5 c.p.c.)” in quanto in ordine alle richieste economiche la domanda
di condanna accolta dal giudice di secondo grado non apparirebbe
sostenuta da elementi probatori idonei;
– quale altro motivo Poste Italiane S.p.a. ha dedotto il “contrasto delle
norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del
rapporto in contestazione; sulle conseguenze economiche della
pronuncia d’appello e sugli effetti dello ius superveniens, di cui all’art.
32 I. n. 183 del 2010 (art. 360 n. 3 . c.p.c.)” nella ipotesi di conferma
dell’impugnata sentenza, in quanto ai sensi dell’art. 32, comma 5, I. cit.,
l’eventuale risarcimento del danno in favore di parte ricorrente viene
stabilito in un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, ed esplica la sua efficacia anche nei confronti dei
contratti già scaduti ed oggetto di giudizio;
– Claudio Pierannico è rimasto intimato;
– successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione è stato
depositato verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato fra le parti
in data 28 novembre 2012;
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e art. 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)” in quanto la pronuncia sarebbe

ritenuto che:
– dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante di Poste Italiane S.p.a.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione relativa a tutti gli aspetti giuridici afferenti il

dichiarando di aver inteso chiudere ogni e qualunque controversia
relativa all’intercorso rapporto di lavoro, evitandone l’insorgenza nel
futuro;
– nel detto verbale di conciliazione le parti si danno altresì atto che le
spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a
termine afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonché eventuali
successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto
previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare

l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione;
– Poste italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.,
nella quale ha chiesto l’estinzione del giudizio con spese compensate;
– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Cassazione, sezione IV lavoro, in data 22 giugno 2017.

rapporto di lavoro intercorso tra il Pieramico e Poste Italiane S.p.a., e

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