Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27663 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PONTEG s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Pinciana 25, presso lo studio dell’avv.

Di Gravio Valerio, che la rappresenta e difende giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.V., Z.A., avv. T.G.,

quest’ultimo procuratore dei primi due e di sè medesimo, tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Clitumno 51, presso lo

studio dell’avv. Franco Ongaro, incaricato della rappresentanza e

difesa in giudizio unitamente al T., giuste procure a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ZA.GI., P.E., R.P., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Confalonieri 5, presso lo

studio dell’avv. Salvatore Di Mattia, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. da

Carpi 6, presso lo studio dell’avv. Riccardo Szemere, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Pizzigati, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RA.FR.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma emessa il 20.12.04,

depositata il 22.12.04;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24.11.2011 dal

consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dott. FIMIANI

Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza del 22.12.04, accogliendo il reclamo proposto dagli amministratori e dai sindaci della Slia s.p.a., sigg.ri G.S., T.G., I. V., Z.A., Za.Gi., P.E. e R.P., contro il provvedimento del Tribunale che – su ricorso ex art. 2409 c.c. dei soci di minoranza Ra.Fr. e Ponteg s.r.l. e dopo aver disposto un’ispezione – li aveva revocati dalla carica, nominando in loro luogo un amministratore giudiziario, riformò il provvedimento impugnato, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese processuali e condannò i ricorrenti al pagamento delle spese di ispezione e di amministrazione giudiziaria.

La Ponteg s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui hanno resistito, con separati controricorsi, tutti i reclamanti.

Ra.Fr. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso, la Ponteg s.r.l. lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria. Osserva, in primo luogo, che si tratta di spese sostenute nell’esclusivo interesse della Slia s.p.a.. che non possono gravare sui soci ricorrenti. Si duole, inoltre, della genericità dell’espressione adoperata dalla Corte capitolina, che non chiarisce quali ulteriori esborsi, al di fuori del compenso liquidato dal Presidente del Tribunale all’amministratore giudiziario, essa dovrebbe sostenere e deduce che, proprio a causa dell’indeterminatezza della condanna, le controparti hanno posto a suo carico tutte le spese sostenute dalla società nel periodo in cui è stata sottoposta all’A.G. Sostiene, infine, di aver versato, per tale titolo, in esecuzione dell’ordinanza impugnata, la somma di Euro 50.000 e chiede che gli amministratori ed i sindaci della Slia siano condannati a rimborsargliela.

2) Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

2.1) Va premesso che questo collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’alt 2409 c.c. nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto la statuizione relativa alla condanna alle spese (fra molte, Cass. nn. 1571/09, 6805/07, 6365/01).

2.2) Ciò precisato, non v’è dubbio che la Corte territoriale abbia errato nel porre a carico della Ponteg le non meglio specificate “spese di amministrazione giudiziaria”: costituisce, infatti, principio consolidato che il pagamento del compenso liquidato – con decreto del Presidente del Tribunale ex artt. 103 e 92 disp. att. c.c. – in favore dell’amministratore giudiziario va posto a carico della società, che si giova dell’attività di tale ausiliario del giudice, e non di coloro che hanno presentato il ricorso ex art. 2409 c.c. accolto (Cass. nn. 28232/08, 4034/03, 12180/97); a maggior ragione, non possono gravare sui ricorrenti le spese sostenute dalla società nel corso dell’amministrazione giudiziaria, sia che si tratti di spese ordinarie di gestione, sia che si tratti di spese straordinarie, ritenute necessarie dall’A.G. per eliminare le gravi irregolarità riscontrate dal Tribunale.

2.3) Non può invece trovare accoglimento la pretesa della Ponteg di ottenere dagli amministratori e sindaci della società il rimborso delle somme asseritamente versate per il titolo in esame, in esecuzione del provvedimento impugnato: a parte il rilievo che non v’è prova dell’avvenuto pagamento, l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto a tale pretesa, ed eventualmente obbligato alla restituzione, è infatti la Slia s.p.a..

2.4) Va da ultimo precisato che l’intervenuto fallimento della società, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma dell’8.7.011, non ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione della Ponteg, la quale, ove abbia effettivamente già dato esecuzione al capo della decisione censurato, potrà richiedere alla fallita la ripetizione delle somme illegittimamente sborsate proponendo domanda di ammissione al passivo.

2.5) Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed, in accoglimento del ricorso, cassare il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di amministrazione giudiziaria.

Considerato che il ricorso per cassazione doveva essere necessariamente proposto dalla Ponteg nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci della Slia s.p.a., sue controparti nel procedimento ex art. 2409 c.c., le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, elimina la condanna della ricorrente al Pagamento de,le spese di amministrazione giudiziaria; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di iegittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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