Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27663 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 12/10/2021), n.27663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6783-2016 proposto da:

GVG PROJECT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA

MATTEI, 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPPA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3705/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di CATANIA, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.V.G. Project s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’atto di compravendita del (OMISSIS) con il quale la contribuente aveva acquistato da Startcar s.r.l. un fabbricato commerciale e tre capannoni pertinenziali siti in (OMISSIS), che aveva elevato ai fini delle imposte ipocatastali il valore dichiarato in atto da Euro 1.200.000 ad Euro 3.330.000, con richiesta delle maggiori imposte dovute. maggiorate di interessi e di sanzioni.

La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso con decisione successivamente riformata, su appello dell’Agenzia delle entrate, dalla CTR della Sicilia che rideterminava il valore complessivo del compendio immobiliare in Euro 2.673.000.

La società contribuente, sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3705/34/15, depositata il 7/9/2015; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve rilevarsi che, con ordinanza resa all’adunanza del 3/4/2019, la Corte ha sospeso il processo in relazione al comprovato accesso della ricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.

La ricorrente ha inoltre depositato, con nota del 4/6/2019, la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e la quietanza di versamento (F24) della prima rata.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13 “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattane. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.

In ragione di siffatti rilievi va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, conseguendo la definizione del giudizio dall’esercizio di facoltà riservate alla parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

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