Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27663 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8571/2015 R.G. proposto da:

M.G., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Parenti, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, in viale delle

Milizie, n. 114.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 20, n. 1200/20/14, pronunciata il 16/12/2013, depositata

il 26/02/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 ottobre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.G. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento di Euro 1.640,18, di cui Euro 1.567,31 per IRPEF sull’indennità di fine rapporto, relativa all’anno d’imposta 2003, sostenendone l’illegittimità, per omessa applicazione, sull’indennità d’incentivazione all’esodo, dell’aliquota agevolata (pari al 50% di quella ordinaria) e, contestualmente, chiese il rimborso di Euro 1.452,56, come da ricalcolo di quanto dalla stessa versato in eccedenza, in via cautelativa, per evitare aggravi di spese;

2. la C.T.P. di Roma (con sentenza n. 05/02/2012) accolse il ricorso, con decisione che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, nel contraddittorio della contribuente, è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di queste considerazioni: (a) il giudice di primo grado aveva erroneamente annullato l’intera cartella, senza avvedersi che la contribuente non contestava la voce per “prestazioni in forma capitale erogate da fondi pensioni”, per un ammontare di Euro 940,72; (b) con riferimento alla seconda voce di IRPEF, per un importo capitale di Euro 261,14, relativa al trattamento di fine rapporto e altre indennità, per il lavoro subordinato svolto presso la Celestica Italia Srl, la contribuente aveva chiesto il rimborso della differenza tra l’imposta con aliquota ordinaria (tassazione separata) versata e quella derivante dall’applicazione dell’aliquota agevolata (ridotta del 50%), cui l’interessata riteneva di avere diritto, ai sensi dell’art. 17 t.u.i.r., comma 4-bis, anche per le somme che le erano state corrisposte a titolo di “indennità sostitutiva del preavviso” e a “titolo transattivo”; (c) dal primo punto di vista – somma corrisposta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso – trattandosi d’imposta versata nel 2003, era intervenuta la decadenza, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38, dell’eventuale diritto al rimborso, rilevabile d’ufficio, in assenza della presentazione di una domanda di rimborso; (d) dal secondo punto di vista – somma (Euro 16.540,00) corrisposta a titolo transattivo per prevenire eventuali future liti connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro – la contribuente, in data 09/05/2008, aveva presentato una tempestiva istanza di rimborso all’Agenzia. Tuttavia, posto che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2931/2009), l’aliquota ridotta, applicata sulle somme corrisposte per la cessazione del rapporto di lavoro, come incentivo all’esodo, in presenza di determinati requisiti, è norma eccezionale, di stretta interpretazione, nel caso di specie, l’interessata, gravata del relativo onere probatorio, non aveva dimostrato la sussistenza dei detti requisiti dell’agevolazione fiscale;

3. la contribuente ricorre, sulla base di due complessi motivi, illustrati anche con una memoria, per la cassazione di questa sentenza; l’Agenzia resiste con atto costituzione, mentre Equitalia non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa pronuncia sulla censura di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata dalla stessa contribuente, secondo cui l’Ufficio – che, nel giudizio di primo grado, nulla aveva dedotto in merito alle doglianze della parte privata – aveva inammissibilmente sollevato, per la prima volta in appello, critiche nuove, come la presunta inammissibilità dell’istanza di rimborso per l’applicazione dell’aliquota agevolata, su tutte le somme risultanti dal verbale di conciliazione concluso con l’Amministrazione finanziaria, oltre il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento della ritenuta;

1.1. il motivo è inammissibile;

la censura in esso contenuta non mette a fuoco le rationes decidendi della sentenza impugnata che non poggia su motivi nuovi, in primo grado non dedotti dall’A.F., avendo stabilito, come dianzi accennato, per un verso, che la contribuente era decaduta dal diritto di chiedere il rimborso delle imposte non dovute sull’indennità sostitutiva del preavviso, a causa del maturare del termine, rilevabile d’ufficio, di decadenza di 48 mesi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38; per altro verso, che la stessa contribuente, cui spettava l’onere della prova, non aveva dimostrato i fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell’indebito, ossia la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’aliquota ridotta sulle somme ricevute alla cessazione del rapporto di lavoro, a titolo d’incentivo all’esodo;

2. con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, riguardo al calcolo del termine decadenziale di notifica della cartella di pagamento, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, in merito alla tardività dell’iscrizione a ruolo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Omessa motivazione della sentenza impugnata.”), la ricorrente si duole della contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur richiamando la disciplina del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non aveva considerato che l’Amministrazione finanziaria era decaduta dalla pretesa impositiva in quanto, trattandosi dell’IRPEF 2003, il termine decadenziale per la notifica della cartella esattoriale era maturato il 31/12/2007, mentre la cartella era stata notificata in data 30/08/2008;

da un’altra angolazione giuridica, la ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, per non avere rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva tardivamente iscritto a ruolo, soltanto nel 2008, le somme contenute nella cartella opposta, oltre il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, previsto dalla norma appena citata;

2.1. il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti;

innanzitutto, le doglianze in esso contenute appaino confuse, sul piano dell’articolazione dei concetti giuridici e, a causa del generico, cumulativo riferimento alla “Violazione e falsa applicazione” di norme di diritto e all'”Omessa motivazione della sentenza impugnata”, risultano “coacervate” ben oltre i limiti stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. Sez. un. 06/05/2015, n. 9100);

ancora, in punto di vizio di motivazione, è utile notare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 26/02/2014, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012;

in base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile (come già evidenziato) ratione temporis, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300);

infine, quanto all’asserita violazione di legge correlata alla tardiva iscrizione al ruolo delle somme di cui all’impugnata cartella, si deve porre mente a ciò, che la doglianza non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito; nel solco della consueta giurisprudenza di legittimità, giova tenere a mente che i motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);

in altri termini, si tratta di un motivo del tutto nuovo: non se ne parla nel ricorso introduttivo, riassunto nelle pagg. 2-4 del ricorso per cassazione, ma è stato introdotto (in modo non consentito) in un momento successivo, verosimilmente soltanto con una memoria in appello, alla quale si accenna a pag. 9 del ricorso per cassazione;

3. ne consegue che il ricorso è inammissibile;

4. nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia ed Equitalia svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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