Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27661 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 11151 del R.G. anno 2006 proposto da:

I.A.C.P. della Provincia di Napoli, elett.te dom.to in Roma via

Marianna Dionigi 57 presso l’avv. Claudia De Curtis e rapp.to e

difeso dall’avv. Coppa Cinzia del Foro di Napoli per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. elett.te domiciliata in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione con l’avv. Cannellini Edoardo

del Foro di Napoli che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3661 in data 22.12.2005 della Corte di Appello

di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 24.11.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10.3.1999 B.C., sull’assunto di essere assegnataria in locazione di alloggio di ERP dell’IACP sito in Torre Annunziata, per il quale aveva presentato domanda di riscatto in data 27.7.1977, a suo avviso confermata il 3.2.1978, ha convenuto in giudizio l’Istituto perchè fosse dichiarato il di lei diritto alla cessione in proprietà e alla stipula di preliminare a prezzo provvisorio L. n. 513 del 1977, ex art. 28, comma 6. Costituitosi l’IACP, il Tribunale di Napoli, dichiarata la contumacia dell’Istituto per difetto di regolare costituzione, con sentenza 24.6.2000 ha rigettato la domanda ma la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 22.12.2005, ha accolto in parte l’appello della B. dichiarando il di lei diritto alla cessione in proprietà dell’alloggio IACP al prezzo ed alle condizioni di legge (negando la possibilità della stipula di un preliminare, stante la indeterminatezza del prezzo, dichiarando assorbita la domanda risarcitoria e rigettando quella diretta alla restituzione dei canoni di locazione dal 1977). A fondamento della decisione di accoglimento, la Corte di Napoli ha precisato che dovevasi considerare accertato sin dalla sentenza del Tribunale che la domanda di riscatto era stata originariamente presentata dalla B. nel mentre era discusso, e non casualmente oggetto di appello, che ella avesse presentato la dichiarazione di conferma, e che l’immobile dovesse o meno essere inalienabile perchè inserito in riserva, che di rilievo era quindi l’interpello del delegato IACP il quale aveva dichiarato che l’immobile non era inserito nelle quote di riserva e che la B. aveva presentato la dichiarazione di conferma. Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 6.2.2006 – IACP di Napoli ha proposto ricorso il 6.4.2006, resistito da controricorso 12.5.2006 della B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, non essendo condivisibili le censure in esso proposte.

Nel ricorso l’IACP si duole della affermazione relativa alla formazione di un giudicato sulla esistenza della domanda di riscatto, nel mentre, ad avviso di IACP, nessuna pronunzia vi era stata in merito nè tampoco alcuna presa di posizione delle parti sul punto e che, di converso, proprio l’interrogatorio formale reso in appello induceva a ritenere che mai una originaria domanda era stata proposta.

Ritiene il Collegio che la Corte d’Appello di Napoli abbia, in sostanza, interpretato l’affermazione negativa del Tribunale, per la quale non vi era stata alcuna prova della conferma della domanda di riscatto, nel senso che con essa implicitamente si era statuito che una prima domanda vi fosse stata: e, sempre ad avviso della Corte territoriale, poichè l’appello si era appuntato solo sulla esistenza di una “conferma” (oltre che sulla inesistenza di destinazione a riserva), ne sarebbe derivato l’accertamento di una statuizione implicita sulla esistenza di tale domanda; e tal dato sarebbe stato confortato dal fatto che l’IACP nella comparsa di appello non aveva contestato il limite oggettivo della impugnazione e la sua portata (nel mentre solo in conclusionale aveva prospettato che la originaria domanda, come in fatto precisato in interpello dal delegato IACP, fosse “assente”).

Il corso logico della statuizione di appello è di assoluta chiarezza: se venne chiesto in primo grado e reiterato in sede di impugnazione (e quivi ammesso) un interpello sulla conferma è perchè a parte actoris si ritenne decisiva tale circostanza e non quella, antecedente, della esistenza della prima domanda, a suo avviso incontestata (sarebbe stata irrilevante la seconda). Dello stesso avviso fu il primo giudice che lo assunse a base inespressa della sua decisione di rigetto. Ed in tal senso si è espressa la Corte territoriale, in tal guisa correlando domanda, prima decisione del Tribunale, estensione dell’appello e difese dell’appellato.

La censura che contrasta questa interpreta zio ne esprime un dissenso di mero fatto da essa che non ne evidenzia illogicità o contraddizioni di sorta. Va in proposito rammentato il principio esposto in Cass. 14055 del 2007 per la quale può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Il giudicato, così inteso, comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere “ex officio” di determinate questioni.

Pertanto l’interpretazione data dalla Corte di merito nel senso della sussistenza di giudicato implicito sulla esistenza di una originaria domanda quale premessa logico-giuridica per rigettare la pretesa della B. per mancanza di prova della dovuta conferma di tal domanda, poteva essere censurata solo per gravi omissioni od illogicità (Cass. 19918 del 2008): nessuna di tali carenze è stata denunziata in questa sede, ove ci si limita a negare puramente e semplicemente il giudicato ed a ricordare che l’interpello come formulato e come reso avrebbe indotto a dubitare anche della esistenza della prima domanda, essendo plausibile che essa fosse stata confermata … pur non esistendo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IACP di Napoli a pagare a B.C. per spese di giudizio la somma di Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA