Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27661 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27661 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
VALLETTA ROSA residente a Napoli

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.361/17/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 17, in data 29.10.2010,
depositata il 19 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 28 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1

Data pubblicazione: 11/12/2013

Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.994/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.361/17/2010 in data 29.10.2010,
depositata il 19 novembre 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 17, ha
respinto l’appello dalla stessa proposto avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva riconosciuto la fondatezza del
ricorso della signora Valletta Rosa, avverso l’avviso
di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi

medesime caratteristiche;

in detto atto impositivo

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13

della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa

zona,

nonché della qualità urbana ed

ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di appello hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, fossero adeguate, sul
piano motivazionale, a sorreggere il mutato classamento
ed,

altresì,

la

legittimità

e

fondatezza

del

procedimento e del classamento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
3

aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente

essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un

controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura di
classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
4

orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a

6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va respinto;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2013
Il P

ente

manifesta infondatezza.

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