Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27660 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V. (c.f. (OMISSIS)), R.B. (c.f.

(OMISSIS)), RA.Ca. (c.f. (OMISSIS)),

R.D. (c.f. (OMISSIS)), rappresentati e difesi

per procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Pontecorvo

Michele ed elett.te dom.ti presso lo studio del medesimo in Roma, Via

A. Cantore n. 5;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 12/08

D.E.R. depositato il 10 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Michele PONTECORVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. C.V. e R.B., Ca. e D. si rivolsero alla Corte d’appello di Reggio Calabria per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla irragionevole durata di una causa civile intrapresa il 10 settembre 1997, davanti al Tribunale di Messina, dal loro dante causa sig. R.S. per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti in favore del Comune di Letojanni; causa conclusasi in primo grado con sentenza 9 dicembre 2005 di rigetto della domanda per difetto di forma scritta del contratto a base della pretesa.

La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di cinque anni e tre mesi il termine ragionevole di tre anni, ha liquidato Euro 5.250,00 a titolo di danno non patrimoniale, ma ha negato la riparazione del danno patrimoniale per difetto di prova del medesimo.

Gli attori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata non ha resistito.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia, senza alcuna motivazione, ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale, nonostante i ricorrenti avessero evidenziato che il medesimo era costituito dalla sopraggiunta prescrizione, nelle more del processo, dell’azione nei confronti del funzionario che aveva commissionato i lavori, unico responsabile secondo il mutato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – seguito dal Tribunale di Messina – affermatosi negli anni 2003-2004, allorchè il processo aveva già superato il termine di ragionevole durata.

1.1. – Il motivo è inammissibile, perchè il dato di fatto evidenziato dai ricorrenti è irrilevante.

Ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 infatti, in forza del principio della causalità adeguata il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di detta eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, mentre il mutato orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore interrompe detta sequenza, assumendo – quale fattore idoneo a produrre, da solo, l’evento – rilevanza esclusiva e assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatto autonomo, eccezionale e atipico rispetto alla serie causale già in atto, che comporta la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (Cass. 21020/2006).

2. – Con il secondo motivo si lamenta che la Corte, d’appello non abbia motivato la scelta di liquidare il danno non patrimoniale in soli 1.000,00 euro annui, corrispondenti al minimo stabilito dalla giurisprudenza della CEDO”, le cui liquidazioni oscillano tra i 1.000,00 e i 1.500,00 Euro annui.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè generico.

Era infatti onere – non ottemperato – dei ricorrenti evidenziare gli specifici elementi, eventualmente trascurati dalla Corte d’appello, che avrebbero imposto una liquidazione diversa e maggiore.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA