Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2766 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. I, 08/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per

legge domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 17

luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” F.F. ha proposto ricorso per Cassazione il 17 luglio 2007 sulla base di otto motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli in data 17 luglio 2006 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 5.500,00 – ma non al pagamento delle spese, giudicate irripetibili – per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi dinanzi al TAR di Napoli, avente ad oggetto competenze afferenti a rapporto di impiego con ente locale.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una durata irragionevole del processo di sette anni e quattro mesi, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Manifestamente infondato appare il secondo motivo, con cui ci si duole dell’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.

Difatti, correttamente la Corte di merito si e’ attenuta al parametro di 1.000,00 Euro per anno di ritardo, discendente dalla giurisprudenza CEDU, apportandovi una ragionevole riduzione in ragione della mancanza di attivita’ sollecitatoria nel giudizio presupposto da parte dell’istante.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anziche’ al solo periodo di irragionevole durata. Il motivo e’ manifestamente infondato, avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art 2, comma 3, lett. A espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111 Cost.) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000,00, in ragione della natura di lavoro della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause siano necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da Euro mille/00 a Euro millecinquecento/00, salvo limitato di scostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione, essendo elemento compreso nella valutazione che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con gli altri motivi si censura sotto diversi profili la mancata condanna alle spese dell’Amministrazione convenuta, motivata dalla Corte d’appello sul rilievo del carattere necessario del giudizio. I motivi sono manifestamente fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 1 luglio 2004, n. 12021), le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. trovano applicazione nel procedimento di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001: ha pertanto errato la Corte di merito a non fare applicazione del principio di soccombenza e a dare invece rilievo, al fine della compensazione delle spese, alla contumacia di parte resistente a al carattere di irripetibilita’ delle spese sostenute per il procedimento in questione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda del ricorrente nei termini gia’ decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest’ultima va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/3 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimita’, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 335,00 (di cui Euro 35,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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