Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2766 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2766 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
sul ricorso 15854-2017 proposto da:
BERSANO CESARE, TURLETTO LUCIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato LIVIO BLESSENT;

– ricorrenti —
contro
MOSCARITOLO GERARDINA e MARCELLO ALESSANDRO

– intimatiavverso l’ordinanza n. 10061/2017 della CORTE SUPREI\L\ DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Data pubblicazione: 05/02/2018

Rilevato che:
1. Marcello/Alessandro e Moscatirolo Gerardina convenivano in giudizio Cesare
Bersano e Lucia Turletto, al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al
ripristino dello stato precedente del terreno di loro proprietà, alterato dagli
interventi effettuati dai convenuti sul fondo di cui risultavano proprietari,
confinante con quello della parte attrice. Dai lavori eseguiti

derivava un

acque, causa di allagamenti. Il Tribunale rigettava la domanda.
2. I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di prime
cure, ma la Corte adita in via di ricorso confermava quanto statuito nel giudizio
di primo grado.
3. I sigg.ri Marcello e Moscatirolo ricorrevano in cassazione avverso la sentenza
d’appello, con un motivo articolato in più censure. La S. C. dichiarava con
ordinanza l’inammissibilità del ricorso, in quanto i ricorrenti richiedevano, in
realtà, una nuova valutazione di merito. Nello stesso provvedimento veniva
dichiarato che Bersano e Turletto non avessero svolto attività difensiva e che,
pertanto, non occorreva provvedere sulle spese.
Considerato che:
4. Il procuratore di Bersano e Turletto evidenzia l’erroneità di quest’ultima
affermazione, posto che in data 3 marzo 2016 veniva spedito per il deposito
presso la S. C. il controricorso notificato ai ricorrenti il 11 febbraio 2016. In
aggiunta, lo stesso avvocato riceveva in data 16/12/2016 pec di avviso di
fissazione dell’udienza, comprovante la costituzione della parte convenuta
dinanzi alla Corte.
Ciò premesso, chiede alla Suprema Corte di Cassazione di procedere alla
correzione del suddetto errore, inteso materiale ex art. 187, 1 comma, cpc.
Evidenzia che la richiesta correzione non comporterebbe alcuna discrezionalità
dei Giudici di legittimità, per due ordini di motivazioni: innanzitutto perché la
condanna alle spese a carico della parte soccombente costituisce regola generale,
a norma dell’art. 91 cpc; in secondo luogo l’entità della somma da liquidare si
2

innalzamento del terreno di 40 cm, determinante la modifica del deflusso delle

determinerebbe addizionando le voci del D. M. 55 del 2014 tabella 13, operando
l’aumento del 20%, risultando due parti costituite, ex art. 4 comma 2 del predetto
D. M..
5. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta
fondatezza del ricorso.

il Collegio di rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U.
sull’ordinanza di rimessione n. 21048/2017.

6. Pertanto la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte Suprema di Cassazione in data 22 novembre 2017.
Il Presidente

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa

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