Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2766 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2011, (ud. 13/01/2010, dep. 04/02/2011), n.2766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17870/2006 proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO, in persona del Direttore

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato LO CANE PASQUALE,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE FLORIO Francesco, GIANNOTTE

LUCA, giusta delega a margine del controricorso e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

SOGET S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

GROTTAGLIE, depositata il 14/04/2005 R.G.N. 328/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor S.M. ha presentato opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto gli aveva intimato il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa. Il ricorso veniva notificato anche alla Soget S.p.A. come società concessionaria per la riscossione dei tributi nella provincia di Taranto. Il ricorrente deduceva a sostegno della domanda che il titolo esecutivo per la richiesta dei crediti oggetto della cartella esattoriale impugnata era costituito da una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto nei propri riguardi quale presidente della Cooperativa Agricola Pugliese Srl e che, invece, la cartella esattoriale era stata notificata personalmente.

Rilevava che i crediti azionati si riferivano al 1991 e quindi ad un periodo antecedente al 1997, anno nel quale era stato presidente della società sino al fallimento dichiarato nell’ottobre del 1998.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza n. 28 del 2005 il giudice di primo grado di Taranto accoglieva l’opposizione, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell’opponente ed annullava la cartella esattoriale e la relativa iscrizione a ruolo compensando le spese.

La sentenza negava che l’ente esattore Soget e l’ente impositore Direzione Provinciale del Lavoro potessero proclamarsi estranei al giudizio di opposizione. Riteneva anche che, in realtà, il signor S. avesse proposto due distinte azioni, quella di opposizione alla cartella esattoriale, e quella di opposizione all’esecuzione del preavviso di fermo amministrativo.

Nel merito rilevava ancora che la sentenza che costituiva il titolo esecutivo era stata emessa nei confronti dell’opponente nella sua qualità di presidente della Cooperativa Agricola Pugliese S.r.l. e non personalmente.

Secondo la sentenza, l’interessato non aveva contestato il titolo di se stesso ma il fatto che la cartella gli fosse stata notificata personalmente, ed era emerso che le sanzioni si riferivano al periodo in cui l’opponente non era più presidente della cooperativa.

Contro questa sentenza, depositata in cancelleria il 14 aprile 2005, e che non risulta notificata, la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha proposto ricorso per cassazione notificato allo S. e alla Soget, a mezzo del servizio postale, con plichi inviati il 31 maggio 2006.

Il signor S. ha resistito con controricorso notificato il 14 luglio 2006, nel quale, oltre a contrastare l’impugnazione nel merito, sostiene preliminarmente che il ricorso era inammissibile per tardività, tra l’altro perchè era stato notificato oltre un anno e 47 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

L’altra intimata, società Soget, non ha presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo.

Contesta, infatti, la motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, sussistendo agli atti la prova documentale dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento in data 23 maggio 1991.

Il relativo capo di decisione si fondava perciò su di un presupposto non vero, come pure non era vero l’altro presupposto, relativo al fatto che i crediti fossero della cooperativa e non dell’opponente.

Al contrario, il credito si basava sull’ordinanza ingiunzione dell’ottobre 94, emessa carico dello S. della qualità di presidente della cooperativa, quale autore materiale di una quantità di violazioni amministrative commesse nel 1990 e di cui era materialmente responsabile.

La ricorrente rileva anche che l’articolo cinque del codice penale prevede la responsabilità solidale della persona giuridica per il pagamento delle sanzioni, e che nel caso di specie era stato emesso contemporaneamente un’ordinanza nei confronti della cooperativa.

La cartella opposta, perciò, era del tutto legittima.

2. Deve essere esaminata innanzi tutto l’eccezione preliminare, di inammissibilità per tardività, de ricorso proposta dal controricorrente.

L’eccezione non è fondata.

La sentenza d’appello è stata depositata in cancelleria il 14 aprile 2005.

Tenuto conto anche del periodo di sospensione annuale dei termini nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 642, art. 1, esattamente dal primo agosto al 15 settembre, per 46 giorni l’anno, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., scadeva esattamente giovedì 30 maggio 2006.

E’ vero che l’atto risulta notificato invece a mezzo del servizio postale con plichi inviati il 31 maggio 2006, ma la ricevuta allegata al ricorso, rilasciata dall’Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari Giudiziari, porta lo stesso numero di riferimento del ricorso stesso (esattamente il 17932) e la data del 30 maggio 2006.

Ciò dimostra che l’atto è stato appunto consegnato all’Ufficio Ufficiali Giudiziari il 30 maggio 2006, in termine.

3. Il ricorso è, invece, inammissibile per un altro e distinto motivo.

Le argomentazioni svolte nell’unico motivo di ricorso sono inconferenti perchè non incidono sulle ragioni fondanti della decisione impugnata e perchè, più specificamente, le censure contenute in ricorso non presentano – come richiesto dal disposto dell’art. 366 c.p.c. – i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione del Tribunale di Taranto ed al punto di essa impugnato, requisiti necessari al fine di assicurare che il ricorso stesso abbia l’autonomia e sufficienza necessaria a consentire da solo, e senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

Considerazione questa estensibile ad ogni doglianza mossa nel ricorso in considerazione anche delle molteplici questioni che nella presente controversia hanno formato il thema decidendum.

La sentenza impugnata rileva, infatti, che l’opponente non contestava la regolarità del titolo esecutivo, ma il fatto che la intestazione della cartella esattoriale fosse stata notificata personalmente, e, soprattutto, che le sanzioni pecuniarie amministrative si riferivano ad un periodo, l’anno 1999, in cui l’opponente non era più presidente della società cooperativa.

Questa considerazione appare decisiva.

Una volta che appunto il signor S. non era presidente nè legale rappresentante della cooperativa non vi erano (nè, per la verità, vengono prospettate) ragioni che potessero fondare una sua responsabilità per irregolarità amministrativa poste in essere dalla cooperativa stessa, e da riferire ad essa.

L’allegazione di fatto, contenuta in ricorso a pag. 4, secondo cui il signor S. sarebbe stato presidente della Cooperativa Agricola Pugliese, ed autore materiale di una serie di violazioni amministrative connesse nell’anno 1990, trova espressa smentita nell’opposta affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, come si è detto, i fatti si riferivano al 1999.

Per il resto le argomentazioni svolte in ricorso non toccano questo punto decisivo, e non possono rilevare ai fini della decisione.

4. Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate così come in dispositivo a favore del signor S., seguono la soccombenza in danno del ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Nulla per le spese, invece, nei confronti dell’altra intimata società Soget, che non ha presentato difese in questa fase.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 35,00, oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre a spese processuali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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