Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27659 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26526-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PATARINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO FALCIANI, LUCIANO

NOCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2649/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSITA D’ANGIOLELLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione Tributaria regionale della Campania (di seguito, per brevità, CTR), con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente A.G., riformava totalmente la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente.

La controversia nasceva dall’impugnazione della cartella di pagamento n. 028201200050395 con la quale l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento di Euro 20.538,20 in quanto il contribuente era decaduto dal rateizzo richiesto, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ex art. 3 bis, comma 1, per aver effettuato il pagamento della prima rata il giorno 04/02/2011, anzichè il giorno 02/02/2011, ovvero oltre 30 giorni dalla ricezione della raccomandata che comunicava l’irregolarità che, a dire dell’Agenzia delle entrate, sarebbe intervenuta il giorno 03/01/2011.

A.G. ricorre, con tre motivi di ricorso, avverso tale sentenza.

L’Amministrazione finanziaria, resiste con controricorso.

A.G., ha presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso in cassazione, contrariamente a quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate, è tempestivo.

Come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 22 aprile 2014 ed il ricorso è stato spedito in notifica il 4 novembre 2014. Considerato che il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stabilito dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile, ai sensi della stessa legge, art. 58, ai giudizi instaurati a decorrere dal 04/07/2009 – e tenuto conto, altresì,del periodo di sospensione feriale che, secondo la disciplina applicabile al caso (antecedente alla riforma introdotta dal D.L. 10 novembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. 9 febbraio 2014, n. 162, che l’ha fissato dall’1 al 31 agosto), ha durata di 46 giorni, il termine ultimo per la notifica del ricorso scadeva il 4 novembre 2014, che è proprio il giorno in cui il ricorso risulta notificato.

2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione di legge (artt. 2697,2699 e 2700 c.c., art. 113 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1) per aver i secondi giudici ritenuto che la comunicazione di irregolarità era pervenuta al contribuente in data 03/11/2011 sicchè, il pagamento della prima rata, avvenuto in data 04/02/2011, era tardivo, essendo intervenuto oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In particolare, l’errore dei secondi giudici sarebbe stato quello di individuare la data di ricezione della comunicazione d’irregolarità attraverso un ragionamento logico che esula dal dato formale rappresentato dall’attestazione dell’Ufficiale postale, dotata di fede privilegiata, nella quale si attesta la data del 03/01/2010.

La CTR, ha superato la questione, già dedotta dall’Arena in appello, così motivando: “la raccomandata in questione deve ritenersi notificata nell’anno 2011, in quanto spedita in data 28/12/10 e riferita alla comunicazione di irregolarità del 16/12/10 come si evince dal numero progressivo riportato (n. (OMISSIS)). La notifica risulta peraltro effettuata a familiare convivente”.

Il ragionamento dei secondi giudici è immune dalle censure prospettate.

Non v’è dubbio che in tema di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico che – essendo munito della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza – costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare, in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione, sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto. E’ pur vero, tuttavia, che, qualora la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, la parte, che intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento, può evitare di proporre querela di falso se dallo stesso contesto dell’atto risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto dall’ufficiale giudiziario nella redazione del documento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 8032 del 27/04/2004, Rv. 572362-01).

Nella specie è proprio tale errore materiale che è risultato evidente, considerato che, come affermato dalla CTR, la raccomandata in questione non poteva che ritenersi notificata nell’anno 2011, in quanto spedita in data 28/12/10 e riferita alla comunicazione di irregolarità del 16/12/10, come si evince dal numero progressivo riportato sull’avviso (n. (OMISSIS)).

Inoltre, era onere del contribuente provare il contrario, atteso che grava sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l’atto (nel caso la comunicazione di irregolarità) e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza (l’agevolazione derivante dalla rateizzazione), l’onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell’atto e la tempestività della pretesa. Va evidenziato, altresì, che in tema di prova civile riguardante l’atto pubblico, è principio consolidato che, al fine di disattendere le risultanze di un atto pubblico non è necessaria la proposizione dell’impugnativa di falso qualora dal contesto del documento risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero, potendo la divergenza dei dati ricondursi ad un mero errore materiale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9313 del 05/09/1995, Rv. 493900-01).

Quanto alla qualifica del soggetto ricevente la notifica (nella specie la notificazione a mezzo del servizio postale è stata eseguita mediante consegna a “familiare convivente”) va evidenziato che il rapporto di convivenza può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguenza che la prova della non convivenza, grava sul destinatario (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017, Rv. 646229-01).

3. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce, la violazione di legge (D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3 bis, commi 4 e 4 bis), avendo erroneamente la CTR ritenuto i ritardi nei pagamenti delle rate successive, a partire dalla quinta, come idonei a determinare la decadenza dal benefizio di rateizzazione e la conseguente sanzione piena al 30%.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. cit., comma 4, prevede: “il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo”.

Il D.Lgs. cit., comma 4-bis, dispone: “il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”.

E’ evidente, dunque, dallo stesso tenore letterale della disposizione che, le meno gravi conseguenze per i ritardi nel pagamento delle rate successive sono ipotizzabili solo se sia stato pienamente regolare il pagamento della prima rata, per la quale la tardività (come è accaduto nella specie) equivale ad omissione e comporta la decadenza dal beneficio.

4. La decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata, spiega anche la manifesta infondatezza del terzo ed ultimo motivo.

Nessun ravvedimento poteva esservi se il contribuente è decaduto dal beneficio, il che spiega la carenza dei presupposti costitutivi del ravvedimento di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13.

5. Il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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