Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27658 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17347-2014 proposto da:

C. DI C.N.E.D. SNC, nonchè C.N. e C.D. in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dagli

avvocati CICCARELLI MARIA TERESA, RUSSO ANITA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 162/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. D’ANGIOLELLA ROSITA;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate notificava alla C. di C.N.e.D. s.n.c., a C.N. e a.C.D., distinti avvisi di accertamento, con i quali contestava, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, un maggior reddito imponibile (reddito d’impresa per la società e reddito personale per i soci), quale plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile effettuata, nell’anno 2003, da parte della società.

La società ed i soci ricorrevano, con distinti ricorsi, avverso i predetti avvisi di accertamento alla Commissione tributaria provinciale di Avellino che, con tre distinte sentenze (nn. 6/02/10, 7/02/10, 8/02/10), li rigettava integralmente.

La società ed i soci proponevano appello avverso dette sentenze innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, previa riunione dei ricorsi, confermava la sentenze impugnate e rigettava gli appelli riuniti. Risulta dagli atti che l’appello dei soci e della società, riguardava essenzialmente la non applicabilità della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, nell’ambito dei redditi d’impresa, in quanto trattasi di terreni posseduti da impresa commerciale e, quindi, la loro cessione non produrrebbe plusvalenza, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 67, (di seguito, T.U.I.R.), nonchè la violazione dell’art. 6 T.U.I.R., comma 3, laddove si era disconosciuta la possibilità per il contribuente di procedere alla tassazione secondo le regole del reddito d’impresa.

La Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR), con la sentenza che qui s’impugna, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando integralmente gli appelli riuniti. In particolare la CTR ha ribadito e confermato le ragioni della decisione della commissione provinciale affermando che, ai sensi dell’art. 6 T.U.I.R., comma 3, sono applicabili le regole della plusvalenza per la cessione di terreni edificabili anche alla società in nome collettivo e quindi ai redditi di impresa, così come, in conformità con l’orientamento della Corte di legittimità, è senz’altro configurabile l’emersione di una plusvalenza senza che sia maturato ricavo e ciò considerato che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 12, stabilisce l’eccezione al termine plusvalenza da intendersi come incremento del patrimonio del contribuente acquisito non già in seguito alla cessione del bene, o comunque di un ricavo, ma per effetto dell’iscrizione di un suo maggior valore in bilancio. In altri termini, la CTR ha ritenuto che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, date dalla differenza tra il corrispettivo conseguito ed il valore contabile del bene, dovevano essere inquadrate come componenti del reddito d’impresa.

Avverso la decisione della CTR, hanno proposto ricorso la società ed i soci affidandosi ad un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti censurano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 6,67 e 68 T.U.I.R.) denunciando errori di giustificazione del calcolo della plusvalenza, con riferimento al rapporto tra motivazione della sentenza d’appello e le norme applicabili al caso, il che pone il problema della selezione di tali dati in relazione ai profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).

E’ principio consolidato di questa Corte che il ricorso debba essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonchè di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c.. Quando il ricorso è carente di tale contenuto (cd. minimo) esso non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressocchè impossibile il sindacato di legittimità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 65819601).

La decisione qui gravata, dopo aver qualificato il reddito come reddito d’impresa (e quindi rientrante tra i redditi diversi) – oggetto della ripresa a tassazione è l’atto di cessione di un terreno edificabile acquistato dalla società contribuente nel 1984 al prezzo di lire 134.674.323 e ceduto, poi, nell’ottobre 2003, per complessivi Euro 364.010,00 – ha affermato che la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo conseguito ed il valore contabile del bene “con la possibilità per i soggetti titolari del reddito di rivalutare i beni materiali posseduti ottenendo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti, rispettando però la condizione di corrispondere un’imposta sostitutiva”.

Dalla trascrizione dell’avviso di accertamento riportato in ricorso, risulta che la società contribuente non aveva effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva da applicare sui maggiori valori conseguenti alla rivalutazione (v. pag. 4 ricorso), così come, risulta che l’ufficio, in relazione al rilievo della contribuente circa la rivalutazione effettuata, ne motivava l’irrilevanza in quanto “non sono ammesse rivalutazione discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione delle leggi speciali” (v. pag. 5 del ricorso).

Orbene, i requisiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c. non risultano rispettati in quanto l’esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell’unica doglianza sono così fumosi da non consentire il controllo di legittimità sul vizio

dedotto.

I ricorrenti accentrano la violazione di legge nel calcolo della plusvalenza, asserendo che l’unico criterio applicabile per il calcolo sarebbe stato quello previsto dall’art. 68 T.U.I.R., comma 2, e che a tal fine, avrebbero rivalutato il bene ceduto in base agli indici Istat (v. ricorso pag.11, terzo capoverso).

Da tali censure non si riesce a collegare la questione del calcolo ex art. 68 T.U.I.R., comma 2, alle argomentazioni della sentenza impugnata, venendo meno la possibilità di collocare le ragioni del ricorso nei binari del vizio denunciato (art. 360 c.p.c., n. 3). Vieppiù, non solo la motivazione dell’avviso di accertamento riportata in ricorso, dà atto del fatto che nessuna rivalutazione rilevante v’è stata ma, peraltro, i ricorrenti non fanno riferimento alcuno alla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, (legge finanziaria per il 2002) che consente la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola, mediante il pagamento

di una imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore delle aree, attestato da una perizia giurata di stima riferita al 1 gennaio 2002, allo scopo di ridurre il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b).

Vieppiù, l’inammissibilità del ricorso si profila anche considerando che la doglianza dei ricorrenti sembra più che altro mirare ad una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito (calcolo della minusvalenza/plusvalenza derivante dalla cessione di bene edificabile) in contrasto con i principi consolidati di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (o di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, giacchè l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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