Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27657 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24972 del R.G. anno 2008 proposto

da:

A.A. – CREDIFARMA s.p.a. elett.te domiciliati in ROMA,

via del Casale di San Pio V 14 presso l’avv. Gava Gabriele che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G. ASL Na (OMISSIS) n.q. di comm.rio liquidatore della USL

(OMISSIS), Regione

Campania;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3326 in data 29.10.2007 della Corte di Appello

di Napoli;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 23.11.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4.4.1992 A.A., titolare di farmacia convenzionata con la USL (OMISSIS) Nola, sull’assunto di aver registrato gravi ritardi nei pagamenti dei farmaci erogati agli assistiti, convenne in giudizio la USL chiedendone la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione per la somma di L. 59.384.887. Costituitasi la USL convenuta, il Tribunale di Nola adito con sentenza 10.3.2004 respinse la domanda e la Corte di Napoli, adita con impugnazione dell’ A. e nel contraddittorio del commissario liquidatore della USL, con sentenza 29.10.2007 rigettò l’appello. In motivazione la Corte di appello ha osservato che non era condivisibile la tesi dell’appellante per la quale alla luce del sopravvenuto regolamento di cui alla L.R. Campania 63/80 i crediti alla loro scadenza avrebbero prodotto il credito di interessi (mora ex re), che infatti anche con l’entrata in vigore di tale normativa continuava ad applicarsi il regolamento sulla contabilità dello Stato per il quale l’estinzione dei debiti si avverava presso l’Ufficio di Tesoreria delle USL all’atto della emissione del relativo mandato di pagamento, che nessuna previsione alternativa era quindi suscettibile di mutare la permanente natura querable delle obbligazioni delle USL relative ai pagamenti delle farmacie per prestazioni rese agli assistiti, che necessitava quindi, scaduto il termine, l’adozione di una costituzione in mora dell’Amministrazione debitrice, che in fatto non sussistevano le prospettate costituzioni in mora, essendo state prodotte solo le raccomandate recanti le distinte riepilogative, si che, essendo la nascita del credito correlata allo scadere del 25^ giorno successivo a quello di presentazione della distinta, non poteva predicarsi una costituzione in mora anteriore alla stessa insorgenza del diritto e quindi coincidente con l’invio della distinta che ingenerava il procedimento di insorgenza del diritto, che neanche erano ipotizzabili interessi corrispettivi nei confronti della USL prima che questa, Ente pubblico, avesse ad emettere il necessario titolo di spesa.

Per la cassazione di tale sentenza l’ A. e Credifarma (quale rappresentante del primo) hanno proposto ricorso il 16.10.2008 articolando quattro motivi, non resistiti da difese degli intimati ASL (OMISSIS) e Regione Campania. I ricorrenti hanno depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a motivi infondati od inammissibili, debba essere rigettato.

Si espongono, e si valutano, i motivi primo, secondo e quarto, tra loro strettamente connessi, per poi esaminare il terzo motivo. Primo motivo: con esso ci si duole della violazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c., L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 38 e 39 per avere la Corte di merito indebitamente escluso che la normativa regionale avesse consentito l’accredito diretto in favore dei farmacisti con la conseguente applicabilità, trattandosi di credito portable, di mora ex re.

Secondo motivo: in esso si denunzia violazione delle norme regionali richiamate per avere la Corte mancato di disapplicare la norma di contabilità generale di natura regolamentare ed omesso di applicare la norma di legge per la quale il credito liquido ed esigibile produce ex se interessi dalla maturazione. Quarto motivo: con esso ci si duole della indebita applicazione del R.D. n. 827 del 1924, art. 270 per negare la produzione degli interessi corrispettivi senza attendere l’emissione del mandato di pagamento.

Osserva il Collegio che la questione prospettata è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, da ultimo con la pronunzia di Cass. 9918 del 2010 (id. 13252 del 2006, 13100 del 2004, 10135 del 2001 tutte sui debiti delle ASL Campania). Essa è stata risolta nel senso che la L. n. 833 del 1978, art. 50, n. 1, istitutiva del servizio sanitario nazionale, obbliga le regioni a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo – contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e la L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), come modificato dalla L. 33 del 1980, nel testo novellato dalla L. 119 del 1981, art. 35 statuisce che il servizio di tesoreria sia affidato dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 – e successive modificazioni – mediante convenzioni conformi ai criteri generali approvati con decreto del Ministero del Tesoro. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica erano contenute, ratione temporis, per lo Stato, nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 – 68 bis e nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 270 e 417 e segg. e, per gli enti locali, nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325.

Conseguentemente, questa Corte ha sempre interpretato la predetta normativa e per effetto del rinvio ad essa delle disposizioni che regolano la contabilità delle UUSSLL, nel senso che il luogo di adempimento dell’obbligo delle stesse di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, con evidente deroga alla norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 2. Nè a diversa conclusione può indurre l’esame di quanto disposto dalla L.R. Campania 1980 n. 63, emanata in attuazione della L. n. 833 del 1978 (art. 50, n. 1). Infatti la previsione contenuta nell’art. 38, comma 1 della legge regionale, regolante il mandato di pagamento delle spese (art. 37, comma 1, e art. 39, comma 2), con l’indicazione, nei casi consentiti dalla legge, degli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori (lett. E), e del luogo dove devono eseguirsi i pagamenti, è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica per agevolare il creditore, ma senza perciò modificare il luogo di adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione stabilito dal R.D. n. 827 del 1924, art. 420, comma 1 nel luogo ove si trova l’ufficio di tesoreria all’uopo delegato, presso il quale il creditore ha l’obbligo di presentarsi.

La sentenza di questa Corte del 2010 osserva al proposito che “… la norma, di rilevanza pubblicistica, è infatti dettata per ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi e che sono dotati del servizio di tesoreria. Quindi, anche nel caso in cui il tesoriere, richiesto dal creditore, disponga l’accredito della somma spettantegli sul conto corrente del medesimo, è solo nell’ufficio di tesoreria che si estingue il mandato.

Pertanto anche in base alla normativa della Regione Campania deve riaffermarsi che il debito della USL è esigibile, al tempo della scadenza, nella sede della Tesoreria delegata, ed ha quindi natura di obbligazione “querable”, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 1. “Ne discende, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, e come esattamente ritenuto dalla Corte di Napoli con la sentenza 3326 del 2007, che non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, la mera scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo, essendo di contro necessario che il creditore formuli all’uopo richiesta scritta, senza che di essa possa costituire equipollente idoneo l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, ai sensi dell’accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. n. 94 del 1989, a norma della L. n. 833 del 1978, art. 48, entro il 14 giorno di ogni mese: come ben rilevato dal giudice del merito dalle stesse disposizioni regolamentari si desume che lo scopo dell’invio è di consentire all’ente erogatore, entro il 25 giorno del mese successivo, di provvedere all’effettivo pagamento a saldo di esse e all’acconto di quelle del mese in corso e quindi l’onere è predisposto solo a fini contabili; e di converso non può dimenticarsi che il presupposto dell’atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre al momento dell’invio predetto tale scadenza non sussiste posto che, alla stregua delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, ed in difetto di emissione del mandato, il credito non è ancora esigibile.

Terzo motivo: con esso si lamenta omessa pronunzia avendo esso appellante prodotto otto lettere raccomandate di messa in mora e non essendovi stata in sentenza alcuna valutazione delle stesse. Il motivo, subordinato alle sopra riportate ed esaminate censure, è coerente con la tesi della necessità in subjecta materia di una specifica costituzione in mora. Esso devesi ritenere inammissibile per genericità posto che la Corte di merito (pag. 5) ha negato che le rimesse delle distinte valessero quali costituzioni in mora del periodo ed ha quindi implicitamente formulato la valutazione per la quale in atti erano reperibili – invocate come lettere di costituzione in mora – soltanto le note di trasmissione delle distinte riepilogative. A fronte di tale affermazione sarebbe stato onere del ricorrente, che affermava di aver prodotto in appello, legittimamente ex art. 345 c.p.c., otto lettere raccomandate con A.R. contenenti costituzione in mora per i crediti dei mesi a riferimento, darne conto nel motivo riproducendone anche sinteticamente il contenuto standard al fine di consentire a questa Corte di valutare ex se la rilevanza della omessa valutazione (in relazione, come detto, all’affermazione della Corte territoriale per la quale le pretese costituzioni in mora sarebbero state solo le note di trasmissione delle distinte).

Ebbene in ricorso si omette di riportare il contenuto delle pretese neglette costituzioni in mora “mensili”, e neanche si dice quando e come vennero prodotte, e solo in memoria – e quindi affatto tardivamente – si trascrive il contenuto della raccomandata 8.7.1990.

Il rigetto del ricorso non impone di regolare le spese stante la assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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