Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27657 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14020/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.R. F.lli B.A.e.G. & C. s.a.s. – in persona

del legale rappresentante pro tempore – B.A.,

B.M. e B.R., elettivamente domiciliati in Roma, via

Berengario n. 10, presso lo studio dell’avv. Cecchetti Paola,

rappresentati e difesi dall’avv. Nencha Mario, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/14/2012 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 04 dicembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le impugnazioni, separatamente presentate e poi riunite, proposte rispettivamente da O.R. F.lli B.A.e.G. & C. s.a.s., da B.M. e da B.R. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a ripresa a tassazione di maggior reddito della società a fini Irap per l’anno di imposta 2004 e da B.A., B.M. e B.R. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a ripresa a tassazione di maggior reddito presumibilmente distribuito tra i soci della predetta società di persone per l’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado e non efficacemente contraddetto dai motivi di appello dell’Ufficio, la somma oggetto di recupero a tassazione è stata regolarmente “trasfusa” nella contabilità generale dell’azienda nell’esercizio 2005 e pertanto “erroneamente e sbrigativamente” recuperata a tassazione nel precedente anno di imposta 2004.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la O.R. F.lli B.A.e.G. & C. s.a.s., B.A., B.M. e B.R. resistono con controricorso.

4. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Omessa pronuncia su un motivo di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccepita inutilizzabilità della documentazione richiesta dall’Ufficio ma non esibita dai contribuenti in sede di verifica fiscale, ponendo anzi tale documentazione a fondamento dell’accoglimento dell’impugnazione.

b) Secondo motivo: “Insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che la CTR avrebbe omesso di ritenere che la dichiarazione dei contribuenti di non possedere le fatture di acquisto relative all’anno 2004 si era dimostrata non veritiera e che tale circostanza era decisiva, perchè avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità della documentazione successivamente esibita in giudizio.

c) Terzo motivo: “Omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare che l’affermazione della CTP relativa alla corretta imputazione dei redditi contestati nell’esercizio 2005 anzichè in quello 2004 era stata oggetto di specifico motivo di appello da parte dell’Ufficio, il cui esame la CTR avrebbe completamente omesso.

2. I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, di cui chiedono comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è infondato, posto che la CTR, citando espressamente la documentazione probatoria versata dai contribuenti in giudizio, ha implicitamente respinto la relativa eccezione di inutilizzabilità, del cui mancato esame ci si duole nel motivo in esame. Non sussiste, dunque, la lamentata omissione di pronuncia che, peraltro, attiene alla domanda formulata e, come è noto, non si estende a tutte le ragioni giuridiche indicate a sostegno del relativo predicato accoglimento. In ogni caso la ricorrente, ai fini della completezza del motivo, omette di indicare i documenti che avrebbe asseritamente richiesto con il questionario, nè ha allegato di aver dato avviso al contribuente delle sanzioni processuali derivanti dall’omissione dell’adempimento richiesto.

5. Il secondo motivo è inammissibile, poichè l’applicazione alla controversia dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, esclude che sia ancora ammissibile in quel paradigma la denuncia dell’insufficienza motivazionale, restando lo scrutinio di questa Corte limitato alla verifica della sussistenza nella motivazione del minimo costituzionale, come enucleato dalle pronunce a Sezioni Unite sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici.

6. Il terzo motivo è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate a proposito del secondo motivo, dovendo aggiungersi l’ulteriore considerazione che la doglianza non si incentra tanto sull’omessa considerazione di un fatto storico rilevante per il decidere (l’imputazione a bilancio della posta per cui è lite), ma si duole in effetti di una falsa applicazione dei criteri di imputazione, senza tuttavia investire la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e peraltro con argomentazioni apodittiche, che nella sostanza lamentano un’omessa motivazione sul punto che, in realtà, invece sussiste.

7. La soccombenza regola le spese.

8. La circostanza che sia soccombente la parte pubblica esonera la Corte dal provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla O.R. F.lli B.A.e.G. & C. s.a.s., ad B.A., a B.M. e a B.R. le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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