Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27656 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27656 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 12110-2012 proposto da:
CAMMARANO
NICOLA

RAFFAELINA CMMREL49C44L835C,
NTNNCIA2D06A662X,

AUSIELLO

ANTONACCI
TIZIANA

SLLTZN66L44C259G, BARBERA ANNETTE BRBNTT57C68Z110K,
BIANCHI SERGIO MARIA BNCSGM55S08L219U, DEL RE MAURO

2017
2667

DLRMRA61P2OL103I,

FERRARI

ELISABETTA

FRRLBT55H48E349G,

GIOVANNINI

ELISABETTA

GVNLBT59E49E897J, GIUSEPPINI BRUNO GSPBRN54D11H501Z,
LO GIUDICE CRISTINA LGDCST6OL68H501K, LUGLI UBALDO
LGLBLD55A17D969G, MAGOGA ALESSANDRO MGGLSN58M29L407S,
PACELLA MARIA PCLMRA53L42F839C, PERRUCCHINI GIANNINA

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Ì/:

Data pubblicazione: 21/11/2017

PRRGNN48D68L736G, RASTELLI LAURA RSTLRA5OT63D3910,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO
CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO
BRANCADORO, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI C.F. 80213330584, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3176/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2011 R.G.N.
11319/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso’
!
udito l’Avvocato MARIO BRANCADORO.

– ricorrenti –

N. R.G. 12110 2012

FATTO E MOTIVI

1.

Raffaelina Cammarano ed gli altri ricorrenti indicati nell’ epigrafe di questa

sentenza convennero in giudizio, ciascuno con autonomo ricorso, il Ministero degli
Affari Esteri ( MAE di seguito o Ministero) per ottenere l’accertamento del diritto di
svolgere servizio all’estero per un mandato quinquennale completo ed alla condanna

scolastico ovvero sino al 31.8.2008 .Tanto sulla premessa che ciascuno, a causa dei
tempi necessari per l’adempimento delle procedure necessarie per l’invio all’stero,
erano giunti nelle sedi di destinazione ed avevano iniziato il servizio ad anno scolastico
iniziato ovvero nella imminenza della sua chiusura e che il Ministero aveva ritenuto
come effettuata la prestazione del servizio all’estero, ai fini del computo del periodo di
permanenza massima all’estero, l’intero anno scolastico.
2.

La sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi, li aveva accolti è stata riformata

dalla Corte di Appello di Appello di Roma, adita dal Ministero degli Affari Esteri, che ha
rigettato le domande.
3.

La Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione dell’art. 643 del D. Lgs. n.

297 del 1994 , dell’art. 9 c. 3 della L. n. 147 del 2000 , dell’ art. 8 del CCNL del
14.9.2001 dell’art. 114 del CCNL 2003, che nel corso del tempo avevano disciplinato
in via legale ed in via pattizia , la materia del servizio prestato all’estero, non lasciava
spazio a dubbi interpretativi in ordine alla nozione di anno scolastico rilevante ai fini
del computo del periodo massimo di servizio all’estero e tale ha ritenuto essere quello
che inizia il 10 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Ha richiamato a
conferma della propugnata lettura la disposizione contenuta nell’art. 437 del D.Lgs n.
297 del 1994 evidenziando che essa chiarisce che la nomina decorre dalla data di
inizio dell’anno scolastico e quella contenuta nell’art. 438 del medesimo decreto che
sancisce che la prova ha la durata di un anno scolastico consentendone la proroga in
via di eccezione nei casi in cui nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di
effettivo servizio effettivo ( “…la prova è prorogata di un anno scolastico con
provvedimento motivato dall’organo competente per la conferma in ruolo”
4.

Avverso tale sentenza Raffaelina Cammarano e gli altri ricorrenti indicati

nell’epigrafe di questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un
unico articolato motivo ed hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto
i

dell’Amministrazione al mantenimento in servizio all’estero per il quinto anno

N. R.G. 12110 2012

nella sentenza in relazione ai nominativi Raffaelina Cammarano e Barbera Annette,
precisando che essi erano stati indicati erroneamente come Raffaellina Cannmarano e
Barberina Annarita.
5.

Al ricorso ha resistito con tempestivo controricorso il Ministero degli Affari

Esteri. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

6.

I ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa

applicazione degli artt. 8 e 11 del CCNL per il personale delle scuole Italiane all’estero
del 14.9.2001, dell’art. 9 della L. n. 147 del 2000, dell’art. 643 e degli artt. 437 e 438
del D. Lgs. n. 29.
7.

Dopo avere precisato che nella memoria di costituzione nel giudizio di appello

avevano dedotto che la questione sottesa al “thema decidendum” risultava ormai
superata perchè il CCNI per la mobilità del 19.1.2009 aveva previsto l’annullamento
delle nomine all’estero nei casi in cui i trasferimenti non fossero stati disposti entro il
31 dicembre quanto all’ emisfero boreale, entro il 30 giugno, quanto all’emisfero
australe ed entro il 1 gennaio quanto ai lettori e che la l’Amministrazione nel “Rende
Noto dei posti disponibili per l’anno scolastico 2009/2010” aveva disposto che qualora
il visto d’entrato fosse stato oltre il 31.12.2009 la presa di servizio sarebbe slittata al
1.9.2010, lamentano che la Corte territoriale non ne abbia tenuto conto. Al riguardo
asseriscono che la condotta dell’Amministrazione avrebbe dimostrato la fondatezza
delle loro rivendicazioni.
8.

I ricorrenti, poi, sottolineano la novità della disciplina legale contenuta nell’art.

9 terzo comma della legge n. 147 del 2000 evidenziando che detta disposizione aveva
previsto, diversamente da quanto stabilito dall’art. 643 del D. Lgs. n. 297 del 1994
che aveva fissato in 7 anni scolastici la durata massima della permanenza all’estero
con possibilità di reiterazione più o meno limitata, la restrizione del numero dei
mandati all’estero (non più di due), l’intervallo tra un mandato e l’altro (tre anni) e
l’esatta determinazione di ciascun incarico ( 5 anni scolastici). Asseriscono che la
diversa formulazione della nuova disciplina legale, che aveva eliminato ogni
riferimento alla “durata massima” e introdotto la riduzione della durata di ciascun
mandato e il numero massimo di mandati concedibili nell’intera vita professionale, in
una alla espressione “ciascuno della durata di cinque anni scolastici”, renderebbe
chiara la volontà del legislatore di garantire il diritto dei docenti al pieno ed effettivo
2

Sintesi del motivo

N. R.G. 12110 2012

servizio lungo tutto l’arco del quinquennio. Sostengono che pochi giorni o qualche
settimana di servizio all’estero non costituirebbero “intero anno scolastico”.
Richiamano l’art. 438 del D. Lgs. n. 297 del 1994, che fa riferimento al servizio
effettivamente prestato per 180 giorni nell’anno scolastico per disciplinare il periodo di
lavoro in prova e sostengono che il principio dei 180 giorni sarebbe normalmente

scolastico. Invocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 317 del 2006 e n. 2569 del
2008 e affermano che la lettura da essi ricorrenti prospettata eviterebbe disparità di
trattamento tra lavoratori che per mere ragioni burocratiche vedono ridotto il periodo
di permanenza all’estero e coloro che , di contro, assumono servizio in tempo utile per
lavorare per l’intero anno scolastico . Deducono che l’ opzione interpretativa da essi
prospettata non creerebbe alcun danno alla funzionalità del servizio ma anzi
assicurerebbe la continuità didattica ed il carattere pretestuoso del richiamo operato
dal Ministero nell’atto di appello all’art. 644 del D. Lgs. n. 297 del 1994 per sostenere
che i 5 anni individuati dalla norma contrattuale costituirebbe un limite massimo che
ammette anche la durata minima e al riguardo sostengono che l’art. 644 si limita a
disciplinare il regime delle spese del rimpatrio. Infine, asseriscono che, ai fini della
ricostruzione della carriera del docente e della supervalutazione del servizio all’estero
ex art. 673 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il servizio prestato prima dell’inizio del
mandato all’estero viene considerato come prestato in Italia scolastico.
9.

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della istanza di correzione

dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, con riguardo ai nomi dei
ricorrenti Raffaelina Cammarano e Barbera Annette, perchè la Corte di Cassazione
non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al
quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del
ricorso per cassazione (Cass. 1420/20166, 7451/2002, 10289/2001, 1348/1995).
Esame del motivo
10.

L’ art. 643 del D. Lgs. n. 207 del 1994 nel testo vigente “ratione temporis (la

disposizione è stata poi abrogata dall’art. 38 c. 2 lett. g) dal D. Lgs. n. 64 del 2017 ,
recante la disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107) Il d. Igs 297/1994 all’art. 643
dispone che: “1.La permanenza all’estero non può essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici. 2. E’ fatta salva la possibilità di essere ulteriormente
3

applicato ogni volta in cui si verta in tema di valutabilità, a diversi fini, dell’anno

N. R.G. 12110 2012

impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione
di cui all’articolo 640. 3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la
Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di
dette scuole. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213
e all’articolo 5, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito con

all’articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto
applicabili.”
11.

L’art 9 della legge 147/2000, in parte innovando rispetto alla disposizione

previgente contenuta nel richiamato art. 1 dell’ art. 643 del D. Lgs. n. 297 del 1994
ha limitato, con previsione contenuta, nel c. 3 la durata del servizio all’estero
statuendo che ” 3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, non può prestare servizio all’estero per più di due periodi, ciascuno di
cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all’estero non possono
essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di
servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è
necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per
poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all’estero ai sensi del presente
comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi
di servizio all’estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione
predetta”.
12.

La contrattazione collettiva ha disciplinato la materia della durata del servizio

all’estero, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2 del D. Lgs. n. 175 del
2001 (ex multis Cass. 10064/2017).
13.

In particolare, il CCNL 14.9.2001, all’art. 11 ha stabilito che “il personale

destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni
diverse dalle Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio
effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni”.
14.

Il successivo CCNL del 24.7.2003 con clausola sovrapponibile a quella innanzi

riportata ha stabilito all’art. 112 che “1. Il personale destinatario del presente
contratto può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee
per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici.
4

modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. 5. Restano ferme le disposizioni di cui

N. R.G. 12110 2012

Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio
metropolitano di almeno tre anni”.
15.

Il CCNL del 29.11.2007 ha a sua volta riprodotto il tenore testuale delle clausole

innanzi richiamate stabilendo che “1. Il personale destinatario del presente contratto
può prestare servizio all’estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non

periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio
metropolitano di almeno tre anni”.
16.

Il CCNL del 14.9.2001 (art. 11), il CCNL del 24.7.2003 (art. 114), il CCNL del

29.11.2007 (art. 118) stabiliscono che “1. Anche per le scuole italiane all’estero e le
scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 10
settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo”.
17.

La formulazione letterale delle disposizioni di legge e di contratto collettivo che

si sono succedute nel tempo, diversamente da quanto opinano i ricorrenti ,
individuano il periodo massimo entro il quale deve essere contenuto il servizio presso
le scuole all’estero (7 anni l’art. 643 del d. Igs 297/1994, due periodi ciascuno di
cinque anni, il comma 3 dell’art. 9 L 147/2000 e, poi la contrattazione collettiva) con
esclusivo ed inequivocabile riferimento all’anno scolastico che è definito come quello
che comprende il tempo compreso tra il primo settembre di ogni anno e termina il 31
agosto dell’anno successivo .
18.

Tale arco temporale corrisponde al tempo compreso tra l’apertura e la chiusura

delle attività scolastiche, latamente intese, e dunque non comprensive solo quelle di
mera docenza, tempo evidentemente considerato, prima dal legislatore e poi dalle
parti contrattuali collettive, come il tempo della “scuola”, sul quale si misura e si
parametra ogni aspetto organizzativo dell’Istituzione. Esso pertanto, non consente
deroghe ove venga in rilievo il tempo di durata del servizio all’estero, il quale, quanto
alla sua durata massima, rimane indifferente ad ogni accadimento che riduca nei fatti
il tempo di effettivo servizio all’estero del singolo docente.
19.

La circostanza che nella disciplina legale e contrattuale il tempo “anno

scolastico” sia solo quello che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto
dell’anno successivo” trova conforto nella disposizione contenuta nell’art. 437 del D.
Lgs. 297/1994, che chiarisce che la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno
scolastico e nella disposizione contenuta nell’art. 438 dello stesso decreto, la quale,
5

più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali

N. R.G. 12110 2012

nello stabilire che la prova ha la durata di un anno scolastico, pone la possibilità di
proroga come eccezione, richiedendo comunque come necessario il provvedimento
motivato dell’organo .
20.

Va osservato poi che l’art. 9 c. 3 dell’Accordo integrativo del 19.1.2009,

invocato dalle ricorrenti ed allegato al ricorso, prevede addirittura l’annullamento del

servizio del personale non avvenga entro il 31 dicembre in emisfero boreale ed entro il
30 giugno dell’emisfero australe nonché entro il 31 dicembre per i lettori, a causa del
mancato rilascio del visto e/o del permesso di lavoro”.
21.

La pattuizione evidenzia che le parti sociali, preso atto realisticamente del fatto

che possono intervenire rallentamenti o eventi ostativi all’effettivo insediamento del
docente inviato all’estero in tempo utile, lungi dal concordare la proroga del mandato
all’estero in favore del singolo docente che per avventura non abbia prestato servizio
per l’intero anno scolastico, hanno adottato una soluzione radicale e tranciante,
evidentemente ispirata dalla esigenza di garantire il buon funzionamento delle
istituzioni scolastiche che si trovano all’estero fissando un termine scaduto il quale
hanno ritenuto che il trasferimento sia contrario a queste esigenze.
22.

Non offrono argomenti a favore della tesi delle ricorrenti le pronunce del giudice

amministrativo richiamate (ed allegate) nel ricorso, in quanto riferite a fattispecie
inserite in contesti normativi ed ordinamentali del tutto diversi da quelli nel quale si
collocano i rapporti dedotti in giudizio.
23.

Le spese seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M

La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna i ricorrenti a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 7.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.6.2017

trasferimento e di tutte le correlate procedure nei casi nei quali “l’assunzione in

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