Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27656 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 5980 del R.G. anno 2006 proposto da:

Cooperativa Edilgenga s.r.l. elett.te domiciliata in ROMA, viale

Mazzini 120 presso l’avv. Frugoni Carlo Innocenzo con gli avv.ti

Galvagno Guido Andrea e Gianni Marasca che la rappresentano e

difendono giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona

(già IACP), elett.te dom.to in Roma via Panama 12 presso l’avv.

Medugno Luigi con l’avv. Andrea Calzolaio che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e su ricorso iscritto al n. 9070 del R.G. anno 2006 proposto da:

Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona;

– ricorrente incidentale –

contro

Cooperativa Edilgenga s.r.l.;

– intimata –

Entrambi avverso la sentenza n. 2251 in data 13.6.2005 della Corte di

Appello di Ancona;

udita a relazione della causa svolta nella c.d.c. del 23.11.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la ricorrente Cooperativa, e per delega, l’avv. Riccardo

Campa;

udito per l’ERAP, e per delega, l’avv. Francesco Capeci,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del principale

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto 671 del 1994 il Presidente del Tribunale di Ancona ingiunse alla cooperativa Edilgenga di pagare all’IACP la somma di lire 154.282.142 per interessi maturati sui due finanziamenti concessi alla cooperativa nel 1978 e nel 1979 in forza della L. n. 865 del 1971, art. 55. Oppostasi la Cooperativa, il Tribunale di Ancona con sentenza 30.9.2003 rigettò l’opposizione osservando che la debenza degli interessi era assicurata dalla L. n. 513 del 1977, art. 20 in deroga al disposto della legge 865 del 1971 e dovendosi ritenere nulla, per contrasto con norma imperativa, la clausola pattizia di esonero dall’obbligo di versare gli interessi della cooperativa percettrice del finanziamento. Edilgenga propose appello affermando la prevalenza della clausola di esonero, la non attinenza delle norme della L. n. 513 del 1977 all’ordine pubblico, la inoperatività del D.M. del 1984 fonte del quantum, sollevando subordinata questione di incostituzionalità e reiterando la disattesa eccezione di prescrizione. Costituitasi l’IACP di Ancona, la Corte di Appello di Ancona con sentenza 13.6.2005 respinse l’appello affermando che la clausola “senza interessi” del finanziamento doveva ritenersi nulla per contrasto con la norma imperativa di cui alla L. n. 513 del 1977, art. 20 che la stessa norma, in una con gli artt. 1339 e 1419 c.c., consentiva la integrazione della clausola nulla con il disposto di cui al D.M. 28 marzo 1984 operante per il rinvio recettizio suddetto, specificativo della misura degli interessi, che non aveva pregio la eccezione di prescrizione posto che essa non poteva avere inizio che (art. 1935 c.c.) nel momento in cui la pretesa era azionabile, quindi alla data del D.M. del 1984, determinativo del saggio del 4,50% annuo degli interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza la cooperativa Edilgenga ha proposto ricorso il 10.2.2006 articolando quattro motivi, cui si è opposto l’ERAP (già IACP) della Provincia di Ancona con controricorso 13.3.2006 contenente ricorso incidentale subordinato.

ERAP ha depositato memoria finale ed i difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio – riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. – che, esposte le censure come appresso, il ricorso principale della Cooperativa, affidato a motivi infondati, t debba essere rigettato e che resti conseguentemente assorbita la cognizione del ricorso incidentale ERAP, condizionato.

Ricorso principale.

Primo motivo: con esso si denunzia violazione di legge nel non aver considerato che i due contratti di finanziamento 25.7.1978 e 14.12.1979 avevano il chiaro ed insuperabile intento di non gravare la cooperativa di alcun onere aggiuntivo nella restituzione rateale del capitale ricevuto, si che non era stata affatto considerata ed accettata la già vigente previsione della L. n. 513 del 1977, art. 20.

Secondo motivo: si censura la mancata applicazione della L. 5 agosto 1978, n. 457 la quale, nel far salve le disposizioni delle leggi preesistenti (quali la L. n. 865 del 1971) aveva delimitato, in parte abrogandola, la possibilità applicativa della L. n. 513 del 1977, art. 20 in tal modo impedendo che avesse efficacia il D.M. del 1984.

Terzo motivo: con esso si contesta, come violativa dell’art. 2935 c.c., la scelta di non far decorrere la prescrizione dalla data della stipula.

Quarto motivo: si lamenta che non si sia presa posizione sulla questione di legittimità costituzionale della L. n. 513 del 1977, art. 20 vieppiù considerando che il tasso di cui al D.M. del 1984 era omogeneo ai tassi di mercato e quindi tradiva le esigenze del sostegno alla ERP. Ricorso incidentale.

L’Ente, nel caso in cui non si intendesse attribuire alla L. n. 513 del 1977, art. 20 valore di norma imperativa, si duole del fatto che la CdA non abbia provveduto ad esaminare la questione della volontà delle parti alla base delle clausole di esonero, volontà che doveva intendersi come volta ad affidarsi allo jus superveniens.

I primi due motivi del ricorso principale si esaminano congiuntamente: essi sono infondati.

Questa Corte con la sentenza 2502 del 2001 ha rammentato in premessa che sia questa Corte che la Corte Costituzionale hanno più volte rilevato che i provvedimenti legislativi che nel periodo che qui interessa hanno predisposto forme di intervento pubblico nel complesso settore dell’edilizia residenziale pubblica, contengono, tanto una serie di disposizioni dirette a promuovere ed agevolare l’edilizia suddetta, prevedendo la programmazione di interventi edilizi di carattere economico e popolare, nonchè l’attribuzione di opportune provvidenze onde consentirne l’acquisizione anche ai soggetti non in grado di ottenere un’abitazione con i soli mezzi economici propri, quanto l’individuazione dei mezzi necessari per attuare ciascun programma edilizio, e degli organi a diverso livello cui è devoluta la relativa esecuzione (tra i quali gli IACP, deputati anche alla costruzione “di appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie dei cittadini meno abbienti e più bisognosi” (Corte Costit. 193 del 1976).

La cennata sentenza del 2001 ha quindi rilevato che nell’ambito di queste disposizioni, che costituiscono tipiche norme di azione e riguardano una fase antecedente, e perciò a monte rispetto a quella attinente alla prestazione ed alla gestione del servizio casa, si collocano le norme contenute nel titolo IVA della L. n. 865 del 1971, significativamente intitolato “Programmi pubblici di edilizia residenziale”, tra le quali l’art. 61 della stessa Legge, secondo cui “I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi”. Ma, ha subito osservato questa Corte, quest’ultima agevolazione è venuta meno in conseguenza della L. n. 513 del 1977, art. 20 il quale ha disposto che, in deroga a quanto dalla stessa previsto, anche per i finanziamenti concessi ai sensi dell’anzidetta L. n. 865 del 1971, art. 55 doveva essere corrisposto un tasso di interesse da fissarsi mediante decreto del Ministro dei L.P. (di concerto con quello del Tesoro e sentite le Regioni): saggio che è stato determinato prima dal D.M. 23 marzo 1982 e, successivamente, dal D.M. 28 marzo 1984 nella misura del 4,50%.

E siffatto sistema, ha soggiunto la ridetta sentenza, non è stato modificato dalla L. n. 457 del 1978, il cui art. 24 non si riferisce affatto alla fase qui considerata della programmazione edilizia e dell’attribuzione di contributi e finanziamenti agli enti e cooperative che intendono realizzare i singoli programmi, bensì a quella successiva dell’organizzazione, prestazione e gestione del servizio abitativo, di cui la subfase conclusiva è costituita dalle assegnazioni degli alloggi in locazione o in proprietà. E poichè tale disciplina muta non solo nelle diverse leggi che hanno previsto la realizzazione di nuovi programmi di edilizia sovvenzionata, ma anche in quelle contenenti ulteriori interventi in ordine ad un programma precedente, l’art. 24 in esame, risponde proprio al fine di evitare, l’introduzione di condizioni e/o di limiti più sfavorevoli per l’assegnatario (o l’acquirente) che lo espongano a modificazioni peggiorative della sua posizione giuridica se non addirittura alla decadenza o alla revoca dell’assegnazione (comma 3): in tal senso l’art. 24 dispone che per l’acquisto o per l’assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori, “restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite”. Conclude quindi la sentenza 2502 del 2001 affermando che “… la L. n. 865 del 1971, artt. 55 e 61 rientrano nel titolo 71/A dedicato ai “Programmi pubblici di edilizia residenziale”; e la L. n. 513 del 1977, art. 20 è incluso nel titolo 2^ di quella Legge, rivolto – al pari del titolo IVA della L. n. 865 del 1971 – a disciplinare la precedente fase del finanziamento di un programma straordinario di intervento in materia di edilizia residenziale; nella quale non sono configurabili acquirenti o assegnatari dell’abitazione, ma solo rapporti intercorrenti tra gli organi pubblici aventi il compito di realizzare la programmazione edilizia a livello centrale e locale, ed enti e/o cooperative aspiranti alle sovvenzioni previste dalla legge: come conferma da ultimo il D.M. 28 marzo 1984 che fissa il tasso degli interessi di cui alla L. n. 513 del 1977, art. 20 (che perciò presuppone ancora in vigore) e stabilisce che quest’ultima norma si applica proprio ai finanziamenti di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 55, lett. c e d.

Per cui su tale norma non ha in alcun modo inciso la successiva L. n. 457 del 1978, art. 24 nè essa è stata abrogata da quest’ultima disposizione”.

Alla stregua dei principii posti dalla ridetta sentenza, alla quale il Collegio intende dare piena continuità, resta acclarata la infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale.

Quanto al terzo motivo, ritiene il Collegio affatto inconsistente la pretesa della Cooperativa di veder decorrere la prescrizione del credito per interessi sin dalla data dei finanziamenti (degli anni 1978 e 1979) quando ancora era ignota l’entità del credito, affidata a futuro D.M. delegato espressamente dalla L. n. 513 del 1977, art. 20: solo con la determinazione ex lege affidata a decreto il diritto agli interessi sarebbe stato invero esercitabile dal beneficiario e solo da tal data sarebbe stata predicabile la sua prescrittibilità.

Quanto infine alla questione di illegittimità costituzionale riproposta con il quarto motivo, ed afferente la contrarietà ,della imposizione dell’interesse del 4,50% annuo quale costo di un finanziamento, agli obiettivi di realizzare progetti di edilizia popolare e la sua oggettiva “eccessività”, non si scorge alcun profilo di plausibilità della pretesa di vedere affermato essere corretto costituzionalmente solo un finanziamento gratuito della edilizia convenzionata nel mentre appartiene alla discrezionalità del legislatore fissare il saggio di remunerazione del finanziamento stesso. Si che l’eccezione per entrambi i profili appare priva di alcun profilo di non infondatezza manifesta. La soccombenza della ricorrente ne impone la condanna alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente Cooperativa Edilgenga a versare ad ERAP di Ancona per spese di giudizio la somma di Euro 4.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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