Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27656 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27656 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 27896-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata
2013

e

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo

presso
&

dall’avvocato

studio
PARTNERS,
TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3193

contro

CALAMIA ANNA C.F. CLNMNA70L46B385C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/12/2013

dell’avvocato FABBRINI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOLTENI PAOLO, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

Nonché da:
OLCHINI ALBERTO C.F. LCHLRT66S11E313J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo
studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA, giusta delega in
atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata

e

presso

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo
&

dall’avvocato

studio
PARTNERS,
TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1026/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 360/2006 +
1;

OLCHINI ALBERTO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato GIVA LORENZO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per: inammissibilità per CALAMIA, accoglimento primo e
secondo motivo assorbiti gli altri, ricorso
incidentale rigettato.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

:

R.G. 27896/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 682/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in
accoglimento della domanda proposta da Anna Calamia nei confronti della

assunzione in data 18-10-2000, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 =l 1994
come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., e condannava la società a riammettere
in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni dalla costituzione in mora.
Con sentenza n. 34/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Varese, in
accoglimento della domanda proposta da Alberto Olchini nei confronti della
s.p.a Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di
lavoro intercorso tra le parti dal 16-6-2001 al 30-9-2001, per “esigenze di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…..nonché a
fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie”, ai sensi dell’art. 25 del ceni 2001, e condannava la società a
riammettere in servizio il lavoratore e a pagargli le retribuzioni dalla
costituzione in mora.
La società proponeva appelli avverso le dette sentenze e i lavoratori
appellati si costituivano ciascuno resistendo., rispettivamente, al gravame di
controparte.
Riuniti i procedimenti, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza
depositata il 14-11-2007, confermava le pronunce di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con undici
motivi.

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s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine finale apposto alla

La Calamia e l’Olchini hanno resistito, ciascuno con proprio
controricorso, e l’Olchini ha anche avanzato ricorso incidentale condizionato
con un unico motivo.
La società, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso

nonché copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso con la
Calamia in data 28-9-2012.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c., il ricorso della società va dichiarato inammissibile nei confronti
della Calamia.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di

legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
2

incidentale dell’Olchini e, da ultimo, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.,

novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra la società e la

Nei confronti dell’Olchini vanno invece accolti i primi due motivi del
ricorso principale, con i quali la società censura l’impugnata sentenza nella
parte in cui ha ritenuto la illegittimità del termine apposto al contratto de quo,
da un lato contraddittoriamente affermando, e nello stesso tempo negando, la
pienezza della autonomia delle parti collettive nella previsione delle esigenze
di carattere straordinario conseguenti alla riorganizzazione (primo motivo) e,
dall’altro, erroneamente ritenendo la necessità della previsione di un termine
finale entro cui si sarebbe dovuto concludere il processo di riorganizzazione, e
nel contempo – con riguardo alla seconda causale della necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie – affermando la
piena applicabilità, anche nella fattispecie, delle disposizioni dettate dalla legge
n. 230 del 1962, con riguardo alla necessità sia della indicazione specifica del
lavoratore sostituito sia della dimostrazione del nesso concreto tra la esigenza
indicata e la assunzione de qua.
Tali censure, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte,
risultano fondate e vanno accolte.
In particolare, con riferimento ai contratti conclusi ai sensi dell’art. 25 del
ceni del 2001 (nel regime anteriore al d.lgs. 368/2001) più volte questa Corte
Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n.
20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito
3

Calamia.

che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base
alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea
generale, che l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla
contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie

modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con
modificazioni dalla legge 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione
di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria
delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati
all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle
previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema
Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata
delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante
la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, secondo
comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.
In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal
citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati
alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze
riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente
“soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità
del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei
loro diritti.

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tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive

Premesso, poi, che l’art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001
prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a
termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale

tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione
dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della
disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna
autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a
termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i
singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.
Peraltro, nel quadro delineato, come pure è stato precisato, neppure è
necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto
a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n.
6988).
Parimenti, poi, nello stesso quadro, con riferimento alla seconda causale
della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per
ferie nel periodo giugno-settembre”, stante l’autonomia di tale ipotesi
legittimante ex art. 23 1. n. 56/87, questa Corte ha affermato che non è
necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto
a quelle menzionate nella norma collettiva (la quale non prevede la indicazione
specifica del lavoratore sostituito) e neppure è necessario che siano allegate e
provate circostanze ulteriori (v., fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass.
6-3-2008 n. 6052, nonché sulla analoga ipotesi precedentemente prevista
5

riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni

dall’art. 8 del ceni 1994, fra le altre, Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007
n. 4933, cfr. da ultimo anche Cass. 24-10-2011 n. 22009).
In tali sensi vanno quindi accolti i primi due motivi del ricorso principale
nei confronti dell’Olchini, risultando così assorbiti gli altri motivi riguardanti il

del termine, ed in specie il terzo concernente la eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso tacito e i motivi dall’ottavo all’undicesimo
riguardanti le conseguenze economiche della detta declaratoria, mentre i motivi
dal quarto al settimo si riferiscono esclusivamente alla Calamia e non anche
all ‘ Olchini).
Stante, pertanto, l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale
(cfr. da ultimo Cass. S.U. 25-3-2013 n. 7381), deve esaminarsi il ricorso
incidentale condizionato dell’Olchini, con il quale il lavoratore, denunciando
violazione di legge e vizio di motivazione, in sostanza lamenta la elusione, di
per sé, del principio di tipicità della causale della apposizione del termine, in
presenza di una duplicità di causali indicate nel contratto individuale.
La censura è infondata.
Come è stato affermato da questa Corte, “l’indicazione di due o più
ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro
non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza
della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la
valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass.
17-6-2008 n. 16396). E tale valutazione non può che tener conto dei principi
sopra richiamati, rispettivamente, sia con riferimento alle “esigenze di carattere
straordinario” sia alla causale per “concomitanza ferie”.
6

detto lavoratore (tutti consequenziali rispetto alla declaratoria di illegittimità

Con riguardo quindi all’Olchini, l’impugnata sentenza va cassata in
reazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in
diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione, provvederà attenendosi ai principi di cui sopra

nella sentenza impugnata, in quanto assorbiti).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della società
nei confronti della Calamia, compensando le spese con la stessa; accoglie i
primi due motivi del ricorso stesso nei confronti dell’Olchini, assorbiti gli
altri; rigetta il ricorso incidentale condizionato dell’Olchini; cassa l’impugnata
sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Roma 7 novembre 2013

(esaminando anche gli ulteriori profili di illegittimità del termine non esaminati

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