Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27656 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 05699/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Cresci Tiziano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/14/12 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 11 luglio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana in Livorno ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da Cresci Tiziano avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irpef, Iva e Irap relativamente all’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello che nella fattispecie l’accertamento si basava sulle presunzioni derivanti dall’applicazione degli studi di settore, in relazione alle quali l’Ufficio si era limitato a prendere atto dello scostamento, senza fornire alcuna prova delle incongruenze, laddove il contribuente aveva allegato dei documenti statistici dai quali risultava altamente probabile che, in ragione della tipologia di clientela, la richiesta di fatturazione fosse successiva al conseguimento dei lavori eseguiti, in un quadro di corretta tenuta della contabilità.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi; l’intimato Cresci Tiziano non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 4 e 6, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis convertito in L. n. 427 del 1993 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo che la CTR avrebbe violato le predette disposizioni posto che il contribuente, nella fase amministrativa, si sarebbe limitato a una difesa solo formale, senza entrare nel merito della questione contestata, così legittimando la presunzione di incongruità derivante dagli studi di settore.

b) Secondo motivo: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “, per avere la CTR omesso di confrontarsi con la fattispecie concreta, limitando a motivare in termini astratti sulla insussistenza dell’incongruenza reddituale.

c) Terzo motivo: “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “, deducendo l’illogicità e comunque l’insufficienza dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR in relazione ai lavori oggetto di fatturazione differita.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Il primo motivo va respinto, posto che la conseguenza della difesa solo formale del contribuente nella fase amministrativa si rinviene nella circostanza che resta a suo carico l’onere di provare l’insussistenza della incongruenza rilevata sulla base degli studi di settore (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019). Tuttavia, nel caso di specie, la CTR ha respinto la tesi erariale affermando che il contribuente avrebbe assolto a tale onere, in relazione agli allegati statistici prodotti in atti, dai quali la sentenza impugnata ha tratto argomenti per decidere. E’, dunque, da escludere che si sia in presenza di violazione del riparto probatorio e di interpretazione della valenza presuntiva degli studi di settore.

4. Il secondo e il terzo motivo sono complessivamente fondati. La motivazione resa dalla CTR per accogliere la doglianza del contribuente si palesa del tutto insufficiente. E invero, la stessa CTR riconosce (pag. 2 della sentenza) che il documento prodotto dal contribuente era un “quadro statistico di carattere generale” contenente la “media dei redditi dichiarati nell’anno di imposta dai soggetti appartenenti alla stessa categoria economica” del contribuente. Con tali premesse, allorquando la sentenza afferma (a pagina 3) che la tipologia di clientela del contribuente faceva ritenere “altamente probabile”, sulla base degli allegati statistici, che la fatturazione non si fosse realizzata, esprime una motivazione del tutto insufficiente a collegare i due termini della questione. E invero, se gli allegati statistici erano generici e riferibili solo al settore di attività, non è affatto spiegato come possano essere stati ritenuti idonei a provare la congruità dei ricavi del contribuente; nè, tantomeno, vi è spiegazione degli eventi logici o concreti che abbiano fatto ritenere altamente probabile che la tipologia di clientela del contribuente giustificasse fatture posposte alla fine dell’esecuzione dei lavori.

5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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