Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27655 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.D. elett.te domiciliata in ROMA, via G. Pisanelli 2

presso l’avv. Mariani Marcella con l’avv. Vecchio Giovanni del Foro

di Vibo Valentia che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Tropea, elett.te dom.to in Roma via della Scrofa 22 presso

l’avv. Rocchetti Nicola con l’avv. Epifanio Vincenzo del Foro di Vibo

Valentia che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172 in data 16.2.2005 della Corte di Appello

di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.11.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1.6.2004 il Tribunale di Vibo Valentia rigettò l’opposizione proposta da C.G. avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di Tropea che ne dichiarava la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ATERP di E.R.P. per mancata stabile dimora. La sentenza venne appellata da D.M.D., coniuge del defunto C., affermando che le assenze del marito dall’abitazione erano dovute a gravi ragioni di salute. Costituitosi il Comune di Tropea, la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza 16.2.2005 rigettò l’impugnazione osservando che ai sensi della L.R. 25 novembre 1996, n. 32, art. 47, comma 1, lett. B la decadenza doveva essere dichiarata nei casi in cui l’assegnatario di alloggio di E.R.P. non abitasse stabilmente in esso, che la assenza del C., essendo egli stabilmente dimorante a (OMISSIS), era stata attestata dal V.U. che aveva fatto accesso ed era stata ammessa dallo stesso interessato (che il 26.4.2002 aveva ammesso essere assente da circa un anno in ragione dei problemi di salute della moglie), che la ratio legis imponeva di non tenere conto dette ragioni soggettive della dismissione dell’alloggio nè dell’intento di ritornarvi alla cessazione di esse.

Per la cassazione di tale sentenza la D.M. ha proposto ricorso il 22.2.2006 articolato su due motivi, resistiti da controricorso del Comune del 5.4.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione dell’art. 47, comma 1 e per inidoneità della motivazione, avendo la Corte mancato di attribuire al Comune revocante la valutazione delle condizioni soggettive di giustificazione dell’assegnatario consentita dalla legge ed anzi avendole apoditticamente negate. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo di questa Corte per il quale l’abbandono dell’alloggio di E.R.P. giustifica la revoca dell’assegnazione in locazione, anche se non sia sorretto da animus derelinquendi, essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie bensì dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno senza che rilevino le motivazioni soggettive della dismissione, nè la volontà di ritornare nell’abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi (Cass. 6123 del 2001, 9365 del 2005 e 8519 del 2008 e, da ultimo, e con specifico riguardo all’applicazione della L.R. Calabria n. 32 del 1996, art. 47 (Cass. 14124 del 2011). La Corte di merito ha pertanto correttamente applicato la L.R., art. 47, comma 1 lett. B, nei termini indicati dalla decisione appena richiamata di questa Corte, ed ha dato motivazione logica e completa che resiste alla generica e valutativa censura.

La reiezione del ricorso impone la condanna della ricorrente alla refusione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente D.M. alla refusione delle spese in favore del Comune, determinate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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