Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27655 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANNZA

sul ricorso iscritto al n. 05604/2013 R.G. proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Giosuè

Borsi n. 4, presso lo studio dell’avv. Scafarelli Federica,

rappresentato e difeso dall’avv. Carta Pierluigi, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/8/11 della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, depositata in data 20 dicembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna (in Sassari), in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da M.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e alla conseguenziale cartella di pagamento n. (OMISSIS) contenenti ripresa a tassazione di maggiori ricavi a fini Irpef, Iva e Irap relativamente all’anno di imposta 1999.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il contribuente era decaduto dal diritto di impugnare la cartella esattoriale, siccome la notificazione dell’avviso di accertamento, che ne costituiva il presupposto, doveva ritenersi effettuata per compiuta giacenza, essendo decorsi dieci giorni dalla sua spedizione all’indirizzo del destinatario, a nulla valendo le allegazioni di quest’ultimo relative alla mancata ricezione della raccomandata informativa della giacenza medesima.

3. Per la cassazione della citata sentenza M.G. ha proposto ricorso affidato a un motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta “Violazione di legge e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60, 140, 148, e art. 132 c.p.c., n. 4 nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, nonchè nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5 “, deducendo l’erroneità della sentenza per aver immotivatamente ritenuto perfezionata la notificazione dell’avviso di accertamento, da ritenersi invece nulla o inesistente, come dimostrato dagli stessi documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio e richiamati nella censura.

2. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. La CTR, pur dando atto che la prima raccomandata di notifica non è stata correttamente notificata – e infatti l’agente postale dà atto nella relativa relata che non ha raggiunto il domicilio del destinatario – ritiene corretta la procedura dando atto della affissione dell’atto presso l’Albo pretorio comunale e della compiuta giacenza della seconda raccomandata informativa.

5. Rileva in tale contesto la Corte che, in relazione alla seconda raccomandata informativa, della stessa si deve dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l’ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza. Nel caso di specie, la CTR ritiene erroneamente che la compiuta giacenza sia correttamente maturata, omettendo di rilevare che alcuna prova il notificante ha fornito dell’esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione.

6. Tanto determina la necessità di rinnovare l’incombente e determina la cassazione della sentenza impugnata con conseguente rinvio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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