Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27654 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27654 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 26029-2014 proposto da:
MARTINELLI

ILARIA

C.F.

MRTLRI70E51G9991,

rappresentata e difesa dall’Avv.to MATTEO CAVALLINI,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2017
1152

INCONTRIAMOCI S.R.L. P.I. 08451760014, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA V. BRUNACCI 19 PL A, presso
lo studio dell’avvocato ANTONINO CASCIO GIOIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato LANDO FERRADINI,

Data pubblicazione: 21/11/2017

giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 460/2014 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 08/05/2014 R.G.N. 259/13.

RILEVATO
che con sentenza del 14 maggio 2014, la Corte d’Appello di
Firenze, confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e
rigettava la domanda tra le altre proposta da Ilaria Martinelli nei
confronti della Incontriamoci S.r.l., avente ad oggetto la
declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto sussistente, in relazione al calo dei ricavi e dei crediti
verso clienti, l’invocata crisi aziendale, fronteggiata non solo con la
riduzione dei costi del personale ma altresì con il mancato
rimborso del prestito dei soci, provata l’impossibilità del repechage
della ricorrente tenuto conto del mutamento della situazione
aziendale intervenuto sette mesi dopo il licenziamento della
ricorrente, periodo in cui venne effettuata la denunciata
assunzione di altro personale, peraltro, all’epoca avvenuta nel
livello superiore a quello posseduto dalla ricorrente, livello a
questa riconosciuto solo successivamente all’esito del giudizio di
primo grado;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Martinelli,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, la Società.

CONSIDERATO
che con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di
lavoro e degli artt. 115, 116, 421 c.p.c. e 2697 c.c., in una con il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la
ricorrente lamenta la non conformità a diritto e l’incompletezza
dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale in sede di
giudizio circa la ricorrenza dell’invocato giustificato motivo
oggettivo per non essere la riduzione dei ricavi indicativa della
necessità di soppressione del posto ed insussistente nei fatti sia la

motivo oggettivo intimatole il 9.12.2008;

riduzione dei costi del personale indicata come giustificativa del
licenziamento sia la peculiare situazione aziendale idonea a
rendere ininfluente, ai fini del denunciato inadempimento
dell’obbligo di repechage, l’avvenuta assunzione di altro
dipendente;
che il predetto motivo deve ritenersi per un verso, infondato,

Cass., sez. lav., 25201/2016) per il quale “ai fini della legittimità

de/licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un
presupposto fattuale che il datore debba necessariamente
provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività
produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle
dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un
incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento
dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di
un’individuata posizione lavorativa” e, sotto un secondo profilo,
inammissibile, non ravvisandosi, a carico della Corte territoriale,
alcuna omissione, censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c.,
nuovo testo, nella valutazione della situazione di fatto in relazione
alla quale la Corte medesima ha maturato il proprio
convincimento in ordine alla non riscontrabilità di evenienze
idonee a smentire tanto l’effettività della soppressione, quanto
l’impossibilità del repechage
che, dunque, il ricorso va rigettato, con attribuzione delle spese in
ragione della soccombenza, liquidate come da dispositivo el con
esenzione dall’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che

stante l’orientamento da ultimo accolto da questa Corte (cfr.

liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi
oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

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