Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27654 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. I, 20/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29831-2007 proposto da:

B.A.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso l’avvocato CIPRIETTI

SABATINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D.G.S. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso

l’avvocato DI CESARE CATIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE

DOMINICIS GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pescara, dichiarata con sentenza non definitiva n. 999/1998 la separazione personale dei coniugi B.A.M. e M.D.G.S., i quali avevano contratto matrimonio concordatario il giorno (OMISSIS), con successiva sentenza definitiva del 19 ottobre 2001, ha respinto le contrapposte domande d’addebito, nonchè quella della B. di attribuzione dell’assegno di mantenimento.

La Corte d’appello di L’Aquila, investita dai rispettivi gravami delle parti, con sentenza n. 729 depositata il 6 ottobre 2006, ha confermato la precedente decisione.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione B.A.M. sulla base di tre motivi.

L’intimato si è difeso resistendo con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col 1^ motivo la ricorrente denuncia violazione art. 345 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

I vizi rappresentati investono la decisione impugnata là dove ravvisa l’indeterminatezza delle censure proposte in relazione alla pertinenza e rilevanza della prova articolata nel precedente grado di giudizio e non ammessa in quella sede. Il giudice d’appello, in ragione dell’effetto pienamente devolutivo del gravame, avrebbe dovuto esaminare e vagliare quelle prove non essendosi verificata la preclusione, erroneamente dichiarata. Incorrendo in ulteriore errore la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente rilevato l’irrilevanza dei mezzi di prova, salvo poi ad affermare che non se potesse valutare pertinenza e rilevanza.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha sostenuto che le istanze istruttorie di entrambe le parti articolate all’udienza del 20.12.2000 erano state dichiarate inammissibili nel precedente grado con ordinanza non reclamata, e ribadite in appello non meritavano accoglimento siccome prive del carattere di novità. Quanto alla prova ritenuta irrilevante, la riproposizione in appello era generica e perciò inammissinbile, avendo la B., appellante principale, confusamente incluso in unica istanza il richiamo alle istanze istruttorie, omettendo congruente critica alla sentenza impugnata.

La denunciata deduzione del vizio d’insufficiente motivazione di questo tessuto motivazionale, puntualmente ed esaustivamente argomentato, in relazione ai riferiti punti essenziali della controversia non è accompagnata, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inidonea (Cass. S. U. 20603/2007), la ravvisata lacuna esclude l’ammissibilità del motivo.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia errata valutazione e/o omessa motivazione su punti decisivi della controversia, con riguardo alle emergenze istruttorie il cui determinante valore probatorio sarebbe stato erroneamente escluso dal giudice d’appello in relazione all’addebito della separazione al coniuge. Assume inoltre che la questione non poteva ritenersi superata dalla sentenza di divorzio, ed in parte qua la Corte del merito avrebbe fatto mal governo del principio enunciato nella sentenza n. 1666/1988, con cui la cassazione ha escluso tale effetto laddove residui un interesse alla definitiva regolamentazione dell’assegno per il periodo successivo all’inizio del procedimento o alla pronuncia sull’addebito.

Il resistente deduce infondatezza del motivo.

In relazione a questo punto controverso, la Corte del merito ha affermato che il bagaglio documentale acquisito non consentiva di riscontrare l’addebito al marito, ma piuttosto l’insanabile frattura del rapporto coniugale.

Ogni questione restava comunque superata, essendosi formato il giudicato sulla sentenza di divorzio.

Il motivo in esame è inammissibile.

Palesemente tesa, sin dalla formulazione della stessa rubrica, ad una rivisitazione delle emergenze probatorie per sollecitarne un nuovo inammissibile apprezzamento, la censura richiama nel resto il principio di diritto che esclude l’automatica cessazione della materia del contendere laddove la sentenza di divorzio intervenga nel corso del giudizio dì separazione, criticando con assoluta genericità la decisione impugnata che di quel principio, ulteriormente ribadito da Cass. n. 8381/1997, ha fatto corretta applicazione, in assenza della specificazione da parte della B., che reitera tale lacuna in questa sede, di un concreto persistente interesse alla pronuncia d’addebito. Resta da rilevare che il motivo neppure si conclude con la formulazione del quesito di diritto, si che ne va riscontrata la palese inammissibilità.

Col terzo motivo la ricorrente reitera la denuncia del vizio di motivazione e di errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla prova del tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio e si conclude con quesito di diritto che chiede in relazione alla denuncia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 se a norma dell’art. 156 c.p.c. il diritto all’assegno di mantenimento sorge a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, quando non fruisca di redditi idonei a mantenere il medesimo tenore di vita e sussista disparità tra le rispettive condizioni economiche, se il parametro di riferimento sia dato dalle complessive condizioni senza necessità di accertare esattamente l’ammontare dei redditi, basandosi su attendibile ricostruzione, e se i fatti accertati in causa dimostrano il suo diritto all’assegno di mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso per separazione sino al passaggio in giudicato delle sentenze di divorzio. Il motivo si sofferma quindi sulla descrizione delle condizioni di salute della ricorrente documentate in giudizio, e denuncia omessa motivazione in ordine alla determinazione del contributo dovuto dal M. per la figlia V..

Il resistente deduce infondatezza della censura.

In ordine alle questioni di ordine patrimoniale, secondo la Corte territoriale, la B. era risultata economicamente indipendente, e neppure era provato il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.

Il motivo induce anzitutto al riesame delle emergenze istruttorie che si assumono erroneamente apprezzate dalla Corte del merito, ed in parte qua espone perciò censura inammissibile. Si conclude con questo di diritto confusamente articolato neppure pertinente al vizio dedotto, ma riferito alla denuncia di violazione di norma sostanziale estranea alla questione così come rubricata e rappresentata nell’articolazione del motivo. Per queste ragioni deve essere perciò dichiarato inammissibile.

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come d dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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